Art 5-bis
Art. 5-bis.(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ))((15))---------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bisa 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bisa 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".