disposizioni transitorie

Art. 29. Disposizioni transitorie1.Per installazioni esistenti che svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta' per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2.I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
((3.L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))4.Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5.Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6.Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
Entrata in vigore il 4 luglio 2015

Sentenze9


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-26, n. 202301395
    Provvedimento:
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    • art. 21 septies l. 241/90·
    • art. 2909 c.c.·
    • autorizzazione ambientale·
    • domanda di chiarimenti ex art. 112 c.p.a.·
    • eccesso di potere·
    • impianti di compostaggio·
    • principio di tipicità degli atti amministrativi·
    • sentenza TAR·
    • sospensione lavori·
    • violazione del giusto procedimento

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310455
    Provvedimento:
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    • ambito territoriale ottimale (ATO)·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concessione di impianti di trattamento dei rifiuti·
    • diritto ambientale·
    • eccesso di potere·
    • interesse legittimo·
    • norme in materia di rifiuti·
    • nullità e annullamento atti amministrativi·
    • principio di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti·
    • smaltimento dei rifiuti urbani·
    • tariffa di accesso·
    • tutela della privacy·
    • valutazione di conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT)·
    • violazione di legge e di principi di buona amministrazione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-10, n. 202300305
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • attività IPPC·
    • autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)·
    • confisca dei beni·
    • danno ambientale·
    • danno ingiusto·
    • diritti di difesa·
    • eccesso di potere·
    • principio di corrispondenza delle prove·
    • procedimento di riesame dell'A.I.A.·
    • reato ambientale·
    • recupero rifiuti·
    • responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001·
    • sequestro preventivo·
    • sospensione dell'autorizzazione·
    • violazione art. 29 decies d.lgs. 152/2006

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-04-04, n. 202202450
    Provvedimento:
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    • annullamento piano gestione rifiuti·
    • art. 101 c.p.a.·
    • art. 119 c.p.a.·
    • art. 29 d.lgs. n. 46 del 2014·
    • art. 34 c.p.a.·
    • art. 3 c.p.a.·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • carenza di interesse·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione spese·
    • conclusione conferenza di servizi·
    • determinazione commissariale·
    • eccezione di tardività·
    • improcedibilità del ricorso·
    • principio del giusto procedimento·
    • procedimento amministrativo·
    • regime transitorio·
    • rinnovo autorizzazione·
    • riunione appelli·
    • sospensione sentenza·
    • spese di giudizio

  • 5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-08-20, n. 201900748
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • attività IPPC e non IPPC·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • danno ingiusto·
    • eccesso di potere·
    • falso presupposto di fatto·
    • gestione rifiuti·
    • recupero rifiuti·
    • responsabilità ambientale·
    • riesame dell'autorizzazione·
    • rifiuti inerti·
    • rifiuti pericolosi·
    • ripristino ambientale·
    • sequestro preventivo·
    • sospensione dell'autorizzazione·
    • spese di lite·
    • violazione art. 21 quater L. 241/90·
    • violazione art. 29 decies D.Lgs. 152/2006
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