disposizioni transitorie
Art. 29. Disposizioni transitorie1.Per installazioni esistenti che svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta' per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2.I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
((3.L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))4.Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5.Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6.Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
2.I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
((3.L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))4.Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5.Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6.Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
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