contributi previdenziali a carico dello stato
Art. 23. Contributi previdenziali a carico dello Stato1.L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni , dai consorzi di comuni e dalle comunita' montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato.
2.La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.
3.A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
4.La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' premio di servizio. Tale modalita' trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennita' derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. (3) ((7))5.All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".
6.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-6 dicembre 1988 n.1060 (in G.U. 1a s.s. 14/12/1988, n. 50) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 15 marzo 1994 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1994 n. 13) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
2.La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.
3.A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
4.La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' premio di servizio. Tale modalita' trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennita' derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. (3) ((7))5.All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".
6.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-6 dicembre 1988 n.1060 (in G.U. 1a s.s. 14/12/1988, n. 50) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 15 marzo 1994 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1994 n. 13) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2007, n. 19014Provvedimento: 19014/07 EZENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOULL E FAI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tariffe forensi SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: valore della controver R.G.N. 28436/03 Presidente aggiunto Dott. Vincenzo CARBONE Cron.19014 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE Presidente di sezione Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 03/07/07 - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere 1 Dott. Emilio MALPICA Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere | Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2005, n. 4966Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. DI MANLIO Aldo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SC, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DI CRISTINA FEDELE, FABRIZIO MOBILIA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - EX I.N.A.D.E.L.; - intimato - avverso la sentenza n. 86/01 del Tribunale di …Leggi di più...
3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2005, n. 4843Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ST OV (VEDOVA BITTO), in proprio e quale procuratrice speciale di TT GI, TT NT, TT IE, TT NN, TT OV e TT IA, (tutti eredi di TT ON), domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DI CRISTINA FEDELE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI …Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15967Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONE Sergio - Presidente - Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - Dott. AMOROSO OV - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ex gestione INADEL, in persona del Presidente Dr. Rocco Familiari, domiciliato elettivamente in Roma alla via Vallisneri n. 11 presso l'avv. Paolo Pacifici, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro AT OV; - intimato - per …Leggi di più...
5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1989, n. 5565Provvedimento: Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'i.N.A.D.e.L. per indennità premio di servizio, la quale ha carattere previdenziale, non produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma, in applicazione della regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, comporta l'Obbligo dell'ente di corrispondere gli interessi moratori dal centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, la quale coincide con la data del suo collocamento a riposo. Tale principio (ed in particolare la corresponsione degli interessi moratori con la decorrenza anzidetta) trova applicazione anche nel …Leggi di più...