Art 80

Art. 80.

In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la quale e' composta come appresso:

presidente: il presidente del Comitato centro di mobilitazione;

membri: due ufficiali superiori della Croce Rossa, uno medico ed uno amministrativo.

((I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati))

Il presidente puo' delegare a presiedere la Commissione del Comitato un consigliere del Comitato stesso, fatta eccezione del consigliere delegato al personale; in tal caso pero' le deliberazioni della Commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del presidente del Comitato.

Il funzionario addetto all'Ufficio personale e mobilitazione del Comitato funge da segretario, senza voto.

Il candidato, per essere prescelto dalle Commissioni dei Comitati centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
Entrata in vigore il 4 settembre 1941
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