Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio

Art. 13.Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio1.Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attivita' di cui all'articolo 12 ((se ha sede legale nel territorio italiano)), comunica al ((Ministero della salute)) il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
((2.Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in commercio a nome proprio un dispositivo, di cui al comma 1 o di cui al successivo comma 3-bis, designa un unico mandatario nell'Unione europea. Il mandatario che ha sede legale nel territorio italiano comunica al Ministero della salute le informazioni di cui rispettivamente ai commi 1 o 3-bis))((3.Il Ministero della salute, su richiesta, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario, di cui al comma 1))3-bis.Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio delle classi III, II-b e II-a informa il ((Ministero della salute)) di tutti i dati atti ad identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio in Italia.
((3-ter.Il Ministero della salute stabilisce, con decreto, le modalita' per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
3-quater.Il Ministero della salute verifica annualmente la compatibilita' dell'ulteriore vigenza del presente articolo con lo stato di attivazione della banca dati europea di cui all'articolo 13-bis.))
Entrata in vigore il 18 agosto 2011
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