definizione degli indicatori per l'accreditamento

Art. 6. Definizione degli indicatori per l'accreditamento1.L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria.
3.Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'.
4.Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.
Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 si veda nelle note all'articolo 2.
L'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 recita:
«Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle universita'.
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4.».
Entrata in vigore il 8 marzo 2012

Sentenze17


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401155
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • ANVUR·
    • art. 112 cod. proc. civ.·
    • art. 161 cod. proc. civ.·
    • art. 17 legge n. 400 del 1988·
    • art. 26, comma 5, legge n. 289 del 2002·
    • art. 2, comma 148, d.l. n. 262 del 2006·
    • art. 39 cod. proc. amm.·
    • art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990·
    • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 19 del 2012·
    • autovalutazione e accreditamento delle università·
    • decreti ministeriali·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • normativa sull'università telematica·
    • omessa pronuncia sui motivi di ricorso·
    • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
    • principio di differenziazione tra università tradizionali e telematiche·
    • principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di sussidiarietà orizzontale·
    • procedimento amministrativo·
    • regolamentazione del numero docenti e studenti·
    • regolamenti ministeriali·
    • sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
    • valutazione periodica delle università

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401152
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    • accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio·
    • art. 6 del d.lgs. n. 19/2012·
    • carenza di motivazione·
    • contemplazione delle specificità dei corsi a distanza·
    • difetto di istruttoria·
    • differenziazione tra Università convenzionali e telematiche·
    • moltiplicatore di numerosità massima degli studenti·
    • principio di differenziazione tra Università convenzionali e telematiche·
    • requisiti di docenza·
    • revisione periodica degli indicatori di accreditamento·
    • sostenibilità economico-finanziaria·
    • sostituzione del moltiplicatore con aumento proporzionale dei docenti a tempo indeterminato·
    • Università telematiche

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401157
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    • accreditamento universitario·
    • autovalutazione e valutazione periodica·
    • decreto ministeriale·
    • diritti costituzionali e europei·
    • numerabilità massima degli studenti·
    • principio di affidamento·
    • principio di autonomia universitaria·
    • principio di concorrenza e libertà di stabilimento·
    • principio di leale collaborazione tra amministrazione e università·
    • principio di ragionevolezza·
    • proporzionalità delle misure·
    • requisiti di docenza·
    • revisione periodica degli indicatori di accreditamento·
    • sostegnere economico delle università telematiche·
    • sviamento di potere·
    • tavolo tecnico per le università telematiche·
    • università telematiche

  • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2022-12-21, n. 202217236
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    • accreditamento universitario·
    • ANVUR·
    • art. 26 l. 289/2002·
    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 6 d.lgs. 19/2012·
    • art. 8 d.lgs. 19/2012·
    • autovalutazione·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decreto ministeriale·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • normativa sull'istruzione·
    • principio di sussidiarietà orizzontale·
    • requisiti di docenza·
    • sostenibilità economica·
    • università telematiche·
    • valutazione periodica·
    • violazione art. 3 l. 241/1990

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401158
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    • accreditamento universitario·
    • autonomia universitaria·
    • decreto ministeriale·
    • diritto allo studio·
    • error in iudicando·
    • error in procedendo·
    • numerossità massima degli studenti·
    • obbligo di motivazione·
    • omessa pronuncia·
    • proporzionalità delle misure·
    • requisiti di docenza·
    • sostenibilità economico-finanziaria·
    • università telematiche·
    • violazione art. 33 Cost.·
    • violazione art. 34 Cost.·
    • violazione principi eurounitari
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