(indennita' per la perdita dell'avviamento)

Art. 34.(Indennita' per la perdita dell'avviamento)

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. ((16))---------------AGGIORNAMENTO (16) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1989

Sentenze194


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2009, n. 23198
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    • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-06-07, n. 202300200
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      • aliquote maggiorate per alloggi sfitti·
      • annullamento di delibera·
      • art. 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige·
      • compensazione delle spese di lite·
      • competenza legislativa delle province autonome·
      • diritto amministrativo·
      • discrezionalità amministrativa·
      • esigenza abitativa·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • imposta municipale immobiliare (IMI)·
      • legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3·
      • motivazione degli atti amministrativi·
      • onere della prova·
      • partecipazione dei comuni al procedimento amministrativo·
      • principio di legalità·
      • principio di ragionevolezza·
      • tutela del diritto di proprietà

    • 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-06-07, n. 202300201
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      • agevolazioni fiscali·
      • annullamento di delibera·
      • annullamento parziale di provvedimento·
      • competenza legislativa·
      • criteri per la determinazione dei comuni con esigenza abitativa·
      • diritti di proprietà·
      • diritto amministrativo·
      • discrezionalità amministrativa·
      • eccesso di potere·
      • esigenza abitativa·
      • imposta municipale immobiliare (IMI)·
      • minoranze linguistiche·
      • normativa statale e regionale·
      • partecipazione al procedimento amministrativo·
      • principio di sussidiarietà·
      • rimborso minori entrate comunali·
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      • statuto speciale per il Trentino-Alto Adige·
      • tutela giurisdizionale degli atti amministrativi·
      • valutazione ambientale·
      • violazione di legge

    • 4. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202400285
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      • annullamento di deliberazione·
      • art. 28 L. 392/1978·
      • art. 30 c.p.a.·
      • art. 3 l. 241/1990·
      • art. 4 d.lgs. 50/2016·
      • art. 8 c.p.a.·
      • art. 97 Cost.·
      • concorrenza e trasparenza negli appalti pubblici·
      • disdetta di contratto di locazione·
      • giurisdizione del giudice amministrativo·
      • interesse legittimo·
      • principi di economicità, efficacia e imparzialità·
      • rinnovo tacito di contratto di locazione·
      • selezione pubblica

    • 5. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400057
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      • annullamento ordinanza·
      • art. 10 comma 1 e 2 della L.R. 18/83·
      • art. 12 del dpr 380 del 2001·
      • art. 21-ter e 24-quater L. n. 241/1990·
      • art. 28 della legge 392/1978·
      • art. 34 comma 1 della L. 392/1978·
      • compatibilità con le previsioni urbanistiche·
      • compensazione delle spese·
      • contratto di locazione·
      • destinazione urbanistica·
      • inammissibilità del ricorso·
      • interesse ad agire·
      • misure di salvaguardia·
      • nullità sopravvenuta del contratto·
      • ordinanza sindacale·
      • rinnovo contratto di locazione·
      • salvaguardia del patrimonio pubblico·
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      • vincolo di destinazione a parcheggio pubblico
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