cessazione degli effetti della sospensione cautelare
Art. 23. Cessazione degli effetti della sospensione cautelare1.Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle piu' elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimita' e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimita', previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni piu' elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato e' assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.
2.La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)):
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.), convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126:
«3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attivita' non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.».
2.La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)):
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.), convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126:
«3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attivita' non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.».