disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori

Art. 5. Disposizioni integrative e correttive riguardanti
il ruolo degli ispettori

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), e' aggiunto il seguente comma:
"2. I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalita' di cui all'articolo 58-quater del presente decreto".
2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unita'" sono aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante".
3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), e' modificato come segue:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la parola "insegnamento,";
b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le parole "sono di norma"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"((4. I marescialli aiutanti ))in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
((5. Il maresciallo aiutante ))luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica."
4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") e' modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato:
1) per 1/3 ai brigadieri capo;
2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri;
3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri",
in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36,
comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I posti eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della medesima lettera e nell'ordine medesimo, sono devoluti in favore delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui rimangano posti scoperti per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)."
5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue:
a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:
"a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di' finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;";
b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come segue:
"3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
4) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;

...omissis...

8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve."
c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri:
"4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti."
6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

1) per l'accertamento dei requisiti;
2) per la visita medica di primo accertamento;
3) per la visita medica di revisione;
4) per gli accertamenti attitudinali;
5) per la valutazione delle prove di esame.
La presidenza della commissione giudicatrice e' assunta da un ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello. Della sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame;";
c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita da "attitudinale".
7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e accertamenti attitudinali"; b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole "attitudinali", "attitudinale" e "sottocommissione".
8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento (Nomina e composizione delle commissioni") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento.";
b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo delegata".
9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione".
10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") e' modificato come segue:
a) la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione";
b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole "o un ispettore".
11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione";
b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri:
"10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico;
11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);";
c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
"7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa".
12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole:
1) "si svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,"; 2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto."
13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi.";
b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da "per un massimo di due volte";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.".
14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."; b) alla lettera a), la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione", nonche' dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole "e della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,".
15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto il seguente:

""Art. 46-bis
(Accertamenti attitudinali)

1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' attitudinale e' definitivo.
3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame.
4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' escluso dal concorso."
16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalita' del corso") e' modificato come segue:

a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28";
b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),".

17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") e' modificato come segue:

a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sano sostituite dalle parole "dal medesimo delegata";
b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono sostituite con la parola "l'ispettore" e le parole "per sottufficiali" sono soppresse;
c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia di finanza" sono aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo delegata".
Entrata in vigore il 5 giugno 2001

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