Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 31

Art. 31.
(Poteri del curatore).

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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