Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 33

Art. 33.
(Relazione al giudice).

Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare.
Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilita' degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'.
Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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