Art. 15.(( (Vigilanza e sanzioni disciplinari). ))((1.Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2.I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3.Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4.Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f)l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h)la scarsa laboriosita', se abituale;
i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5.Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d)il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6.Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.
7.Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.))
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015

Sentenze21


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-06, n. 202408888
    Provvedimento:
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    • archiviazione procedimento disciplinare·
    • carenza di interesse·
    • cessazione materia del contendere·
    • giudicato·
    • giudizio di ottemperanza·
    • incompetenza organo disciplinare·
    • ne bis in idem·
    • procedimento disciplinare·
    • risarcimento danni·
    • sospensione cautelare

  • 2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409214
    Provvedimento:
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    • art. 26 D.lgs. n. 545/1992·
    • art. 27 septies L. n. 241/1990·
    • censura·
    • diritti della personalità·
    • diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • estinzione dell'illecito disciplinare·
    • legittimità costituzionale·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • oscuramento delle generalità·
    • principio di retroattività·
    • principio di trasparenza e pubblicità·
    • procedimento disciplinare·
    • ritardo nel deposito delle sentenze·
    • sanzione disciplinare·
    • scarsa laboriosità·
    • tardività dell'azione disciplinare·
    • tutela giurisdizionale·
    • violazione del regolamento disciplinare

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera·
    • art. 15 d.lgs. n. 545/92·
    • assegnazione dei fascicoli·
    • carico di lavoro minimo·
    • condanna alle spese di giudizio·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • non riconferma incarico·
    • valutazione delle funzioni presidenziali·
    • vigilanza del Presidente di Commissione Tributaria

  • 4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-19, n. 202210226
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento atti amministrativi·
    • assegnazione dei fascicoli·
    • conferma quadriennale del presidente di commissione tributaria·
    • eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione·
    • regolamento per la procedura di conferma·
    • spese processuali·
    • tutela del diritto di difesa·
    • valutazione della capacità organizzativa e gestionale·
    • vigilanza del presidente di commissione

  • 5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-16, n. 202208042
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento cautelare·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diritto di difesa dell'incolpato·
    • eccesso di potere·
    • falso ideologico·
    • omessa istruttoria·
    • prescrizione del reato·
    • principio di immutabilità dell'incolpazione·
    • procedimento disciplinare·
    • regolamento per il procedimento disciplinare dei giudici tributari·
    • sospensione dalle funzioni di giudice tributario·
    • sospensione facoltativa·
    • violazione art. 15 d.lgs. 545/1992
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