(vigilanza e sanzioni disciplinari)
Art. 15.(Vigilanza e sanzioni disciplinari)1.Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. ((27))2.I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3.Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4.Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f)l'omessa comunicazione al Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h)la scarsa laboriosita', se abituale;
i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5.Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d)il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6.Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. ((27))7.Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
3.Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4.Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f)l'omessa comunicazione al Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h)la scarsa laboriosita', se abituale;
i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5.Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d)il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6.Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. ((27))7.Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-06, n. 202408888Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione procedimento disciplinare·
- carenza di interesse·
- cessazione materia del contendere·
- giudicato·
- giudizio di ottemperanza·
- incompetenza organo disciplinare·
- ne bis in idem·
- procedimento disciplinare·
- risarcimento danni·
- sospensione cautelare
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409214Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 D.lgs. n. 545/1992·
- art. 27 septies L. n. 241/1990·
- censura·
- diritti della personalità·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- estinzione dell'illecito disciplinare·
- legittimità costituzionale·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- oscuramento delle generalità·
- principio di retroattività·
- principio di trasparenza e pubblicità·
- procedimento disciplinare·
- ritardo nel deposito delle sentenze·
- sanzione disciplinare·
- scarsa laboriosità·
- tardività dell'azione disciplinare·
- tutela giurisdizionale·
- violazione del regolamento disciplinare
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera·
- art. 15 d.lgs. n. 545/92·
- assegnazione dei fascicoli·
- carico di lavoro minimo·
- condanna alle spese di giudizio·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- non riconferma incarico·
- valutazione delle funzioni presidenziali·
- vigilanza del Presidente di Commissione Tributaria
4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-19, n. 202210226Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento atti amministrativi·
- assegnazione dei fascicoli·
- conferma quadriennale del presidente di commissione tributaria·
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione·
- regolamento per la procedura di conferma·
- spese processuali·
- tutela del diritto di difesa·
- valutazione della capacità organizzativa e gestionale·
- vigilanza del presidente di commissione
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-16, n. 202208042Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento cautelare·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa dell'incolpato·
- eccesso di potere·
- falso ideologico·
- omessa istruttoria·
- prescrizione del reato·
- principio di immutabilità dell'incolpazione·
- procedimento disciplinare·
- regolamento per il procedimento disciplinare dei giudici tributari·
- sospensione dalle funzioni di giudice tributario·
- sospensione facoltativa·
- violazione art. 15 d.lgs. 545/1992