Art 1

Art. 1.
Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))1.Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in ((corti di giustizia tributaria di primo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. ((27))1-bis.Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.
L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((27))2.In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. ((27))3.Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. ((27))4.Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. ((27))5.Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. ((27))---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Entrata in vigore il 1 settembre 2022
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