Ordinamento giudiziario-art. 42 sexies

Art. 42-sexies.

(Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio).

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.

Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per la nomina. (109)((110a)) ------------AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 19 giugno 1998
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