Tariffa-art. 28


Art. 28.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera


il valore di L. 50 . . . L. 2

id. » 100 . . . » 3

id. » 500 . . . » 5

id. » 1.000 . . . » 10

id. » 5.000 . . . » 20

id. » 10.000 . . . » 40

Se l'oggetto e' di valore indeterminabile sara' dovuta la tassa di L. 6.

Tale diritto e' pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, e' dovuta la meta' del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.
(38) ((44)) ---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento". ---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1954
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