Art 135
Art. 135.((1.Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a)l'avvertimento;
b)la censura;
c)la sanzione pecuniaria;
d)la sospensione;
e)la destituzione.
2.Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3.Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4.Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse))((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° giugno 2007, mentre il comma 4 il 26 agosto 2006.
a)l'avvertimento;
b)la censura;
c)la sanzione pecuniaria;
d)la sospensione;
e)la destituzione.
2.Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3.Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4.Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse))((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° giugno 2007, mentre il comma 4 il 26 agosto 2006.