Art. 37.(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). ))((1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a)i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b)gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))
Entrata in vigore il 8 giugno 2016
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