Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/cee e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/cee, come modificati dalla direttiva 2007/66/ce; 23° considerando, direttiva 2007/66/ce)

Art. 11.Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)1.Dopo l'articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente:
«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Nei casi di cui all'articolo 245-bis, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2.Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3.Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.».

Entrata in vigore il 26 marzo 2010

Sentenze6


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-06-21, n. 201303397
    Provvedimento:
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    • annullamento aggiudicazione·
    • art. 245 bis, ter e quater d.lgs. n. 163/2006·
    • art. 34 c.p.a.·
    • art. 35 d.lgs. n. 80/1998·
    • art. 38 d.lgs. n. 163/2006·
    • art. 48 d.lgs. n. 163/2006·
    • dichiarazioni sostitutive attestato SOA·
    • eccesso di potere·
    • principio di effettività della tutela·
    • prova del danno·
    • requisiti di qualificazione·
    • risarcimento danni·
    • risarcimento in forma specifica·
    • risarcimento per equivalente·
    • risarcimento per perdita di chance·
    • subentro nel contratto di appalto·
    • violazione lex specialis di gara·
    • violazione principio di par condicio

  • 2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2011-04-07, n. 201100625
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da gara·
    • interesse pubblico al mantenimento dei lavori·
    • quantificazione del danno·
    • risarcimento per equivalente·
    • sottoscrizione offerta tecnica·
    • tutela della par condicio tra concorrenti·
    • validità delle sottoscrizioni nei documenti amministrativi·
    • violazione lex specialis di gara

  • 3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-02-15, n. 201100136
    Provvedimento:
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    • annullamento di bando di gara·
    • compensazione delle spese giudiziarie·
    • concorrenza nelle gare pubbliche·
    • diritto di scelta terapeutica del medico·
    • equivalenza terapeutica·
    • farmaci biosimilari e biotecnologici·
    • frazionamento artificioso dei lotti di gara·
    • principio di concorrenzialità·
    • risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione·
    • violazione art. 29 d.lgs. 163/2006

  • 4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-01-13, n. 201100016
    Provvedimento:
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    • aggiudicazione provvisoria e definitiva·
    • annullamento di determinazione amministrativa·
    • appalti pubblici·
    • domanda di subentro nel contratto·
    • esclusione da gara·
    • incompatibilità con l'esercizio della libera professione·
    • inefficacia del contratto·
    • onere della prova·
    • raggruppamenti temporanei·
    • requisiti di partecipazione·
    • risarcimento del danno·
    • valutazione equitativa del danno·
    • violazione art. 53 D.P.R. 554/1999
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