(altre disposizioni in materia di imu)
Art. 2.(Altre disposizioni in materia di IMU)
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ((Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno))
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ((...))22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia))posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio))((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda))
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ((Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno))
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ((...))22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia))posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio))((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda))
1. Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 314Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 281/1/2019 del 3.20 dicembre 2019, la CTP di Udine accoglieva i ricorsi proposti da aaaaa, in qualità di ex socio unico ed ex liquidatore della società " aaaaa s.r.l. in liquidazione" già estinta e cancellata dal registro delle imprese, avverso cinque avvisi di accertamento n. 93, 94, 95, 96, 97 del 2018 emessi dall'Unione Territoriale Intercomunale del FVG per conto del Comune di Campoformido concernenti l'imposta municipale -IMU- per gli anni di imposta dal 2013 al 2017. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Campoformido lamentando che il contribuente non aveva presentato dichiarazione IMU, prevista a pena di decadenza per …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22009Provvedimento: Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: 160 Composta da ICI IMU Dott. Oronzo De Masi Presidente Accertamento Dott. Angelo Matteo Socci Consigliere Dott. Liberato Paolitto Consigliere rel. R.G.N. 6690/2021 Dott. Ugo Candia Consigliere R.G.N. 16586/2022 Dott. Stefania Billi Consigliere Ud. 28/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6690/2021 R.G. proposto da Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. (C.F. e P.IVA: 00828880195), in persona del suo legale …Leggi di più...
3. Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 138Provvedimento: A) Il primo grado: Una volta premesso che il 12.10.2020 la Ris.co le aveva notificato l'avviso di accertamento in rettifica n. xxx con il quale le aveva chiesto il pagamento di 1.426,00 ?, a titolo di Imu per l'annualità 2015, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente convenne in giudizio il suddetto ente sulla base dei seguenti punti d'insorgenza: Lamentò la violazione dell'art. 1, c. 707, della L. n. 147/2013 in quanto detta legge e l'art. 2, co. 5 bis, del DL n. 102/2013 avevano introdotto modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011 sicché al caso di specie andava applicata esclusivamente l'ultima legge dovendosi considerare abrogata quella precedente. Specificò che, …Leggi di più...
4. Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 314Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ATC in data 15.02.2021, formulava nei confronti del Comune di N. istanza di rimborso della somma di ? 134.275,00 versata a titolo di TASI per l'anno d'imposta 2016 in relazione agli alloggi sociali dalla stessa posseduti nel Comune di N. , ritenendo non dovuto tale versamento avuto riguardo alla sussistenza per tutti gli immobili (elencati al doc. 3) delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal D.M. 22 aprile 2008 ai fini della qualifica di "alloggi sociali", i quali ai sensi dell'art. 2 co. 4 del D.L. 102/2013 sono equiparati all'abitazione principale e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 669 della L. n. 147/2013 sono esclusi …Leggi di più...
5. Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/09/2023, n. 303Provvedimento: Il Comune di Otricoli richiedeva all'xxxxx il pagamento dell'IMU sugli immobili di proprietà per l'anno 2015. L'xxxxx impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, eccependo la carenza di motivazione e, soprattutto, l'infondatezza della pretesa tributaria, poiché il patrimonio immobiliare gestito dall'xxxxx era equiparato agli alloggi sociali e perciò escluso dall'assoggettamento all'IMU, come specificato dall'art. 13 comma 2 lett. b) della L. 215/2011. Il Comune di Otricoli, costituitosi in giudizio, replicava che xxxxx non aveva dato la benché minima prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento …Leggi di più...