Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle forze armate

Art. 7.Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate1.Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 118, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita'; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»;
b)all'articolo 647, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «capitanerie di porto», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»;
2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
c)all'articolo 654, comma 1, le cifre «11/10» sono sostituite dalle seguenti: «7/5»;
d)all'articolo 655:
1) al comma 1, lettera a), numero 1), le parole «in possesso del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore al»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»;
e)all'articolo 658:
1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse;
2.2) la parola «richiesti» e' sostituita dalle seguenti: «previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»;
f)l'articolo 667 e' sostituito dal seguente:
«Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.
3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito.
Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.»;
g)l'articolo 671 e' abrogato;
h)all'articolo 676:
1) alla rubrica, le parole « nell'Aeronautica militare» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.»;
i)l'articolo 677 e' abrogato;
l)all'articolo 725:
1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e tenenti»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole «I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;
3.2) al secondo periodo, le parole «I sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;
m)all'articolo 726:
1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;
2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le seguenti: «, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa»;
n)all'articolo 729:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.»;
2) al comma 4, dopo le parole «dall'articolo 660», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»;
o)all'articolo 734:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e corso di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I sottotenenti che superano il corso di applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento»;
p)all'articolo 735:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita'.»;
q)all'articolo 743:
1) al comma 1, le parole «con il grado» sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica»;
2) al comma 3, le parole «sono reintegrati nel grado» sono sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado»;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780.»;
r)all'articolo 755, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale.»;
s)all'articolo 831:
1) al comma 6-bis:
1.1) al primo periodo, le parole «e della relativa abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni»;
1.2) il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi inferiori, e' considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati gia' inquadrati in passato non possono assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu' favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza e' assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianita' di grado.»
t)all'articolo 833, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»;
u)all'articolo 835, al comma 3, le parole «previo superamento del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse;
v)all'articolo 906, comma 1, il secondo periodo, comprese le lettere a) e b), e' sostituito dal seguente: «Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.»;
z)all'articolo 907, comma 1, dopo le parole «dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa,»;
aa)all'articolo 908, comma 1, le parole «l'articolo 906 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e 907 si applicano»;
bb)dopo l'articolo 988, e' inserito il seguente:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento).
- 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore.»;
cc)all'articolo 1038, comma 1, le lettere b), c) ed)sono sostituite dalle seguenti:
«b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;
c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);
e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.»;
dd) all'articolo 1043, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»;
2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «degli altri corpi della Marina»;
ee)all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati;
ff)all'articolo 1067:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis»;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
gg)all'articolo 1071, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;
hh)dopo l'articolo 1072, e' inserito il seguente:
«Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:
a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;
d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.»;
ii)all'articolo 1076, comma 1:
1) dopo le parole «del decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
2) le parole «nel secondo caso», sono sostituite dalle seguenti: «nei restanti casi»;
ll)all'articolo 1082, comma 3, dopo le parole «causa di servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente non idoneita' risulta dipendente da causa di servizio»;
mm)all'articolo 1096, comma 6, le parole «del Ministro della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa»;
nn)dopo l'articolo 1137, e' inserito il seguente:
«Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1.
Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.»;
oo)all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;»;
pp)all'articolo 1268, comma 1, lettera a), le parole «medico-legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 118 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 118. Corpi della Marina militare - 1.
L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio navale;
c) Corpo delle armi navali;
d) Corpo sanitario militare marittimo;
e) Corpo di commissariato militare marittimo;
f) Corpo delle capitanerie di porto;
g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita'; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S. ».
- Il testo dell'articolo 647 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 647. Norme generali sui concorsi - 1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma, sono indicati per ciascuna Forza armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.».
- Il testo dell'articolo 654 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 654. Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali - 1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice. ».
- Il testo dell'articolo 655 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 655. Alimentazione dei ruoli speciali - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta';
c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio;
b) d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis. ».
- Il testo dell'articolo 658 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 658. Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali - 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1. ».
- Il testo dell'articolo 676 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 676. Reclutamento - 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di navigatori militari.
2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso. ».
- Il testo dell'articolo 725 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 725. Corso di applicazione - 1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. ».
- Il testo dell'articolo 726 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 726. Mancato superamento del corso di applicazione - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. ».
- Il testo dell'articolo 729 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 729. Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali - 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi.
L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione. ».
- Il testo dell'articolo 734 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 734. Corso di applicazione e corso di perfezionamento - 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento.
2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. ».
- Il testo dell'articolo 735 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 735. Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita'. ».
- Il testo dell'articolo 743 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 743. Corsi di pilotaggio e di navigatore - 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.
3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780. ».
- Il testo dell'articolo 755 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 755. Corso d'istituto - 1. Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2. ».
- Il testo dell'articolo 831 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 831. Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali - 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».
6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.
6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione.
6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi inferiori, e' considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati gia' inquadrati in passato non possono assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu' favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza e' assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianita' di grado. ».
- Il testo dell'articolo 833 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 833. Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale - 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.
4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. ».
- Il testo dell'articolo 835 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 835. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale - 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, hanno:
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'Amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui e' bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo
normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza. ».
- Il testo dell'articolo 906 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 906. Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. ».
- Il testo dell'articolo 907 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1.
Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado. ».
- Il testo dell'articolo 908 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 908. Ipotesi speciale di riduzione dei quadri - 1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, gli articoli 906 e 907 si applicano solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione. ».
- Il testo dell'articolo 1038 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1038. Commissione superiore di avanzamento della Marina militare - 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;
c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);
e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.».
- Il testo dell'articolo 1043 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1043. Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare - 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare e' composta:
a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano. ».
- Il testo dell'articolo 1053 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1053. Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
2. - 3. (abrogato).
4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni. ».
- Il testo dell'articolo 1067 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali - 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis;
c) (soppressa).
2. (abrogato).
3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.
4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento. ».
- Il testo dell'articolo 1071 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1071. Promozioni annuali degli ufficiali - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal presente codice.
1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907. ».
- Il testo dell'articolo 1076 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1076. Promozione in particolari situazioni degli ufficiali - 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalita', a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. ».
- Il testo dell'articolo 1082 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1082. Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' - 1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2.
3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente non idoneita' risulta dipendente da causa di servizio. ».
- Il testo dell'articolo 1096 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1096. Requisiti speciali - 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa. ».
- Il testo dell'articolo 1243 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gia' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali - 1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
».
- Il testo dell'articolo 1268 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1268. Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio. ».
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi