interventi di integrazione salariale

Art. 1. Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160))
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.
Entrata in vigore il 22 marzo 1988
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