commissione provinciale della cassa integrazione guadagni

Art. 8. Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.
Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 7 giugno 1975
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