Art 16

Art. 16.
L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il sottufficiale puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
Entrata in vigore il 10 agosto 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi