definizioni

Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b)«energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c)«energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d)«energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
e)«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f)«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
g)«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
h)«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i)«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
l)«garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m)«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n)«edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
o)«biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
p)«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q)«centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
((q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.))
Entrata in vigore il 27 aprile 2017

Sentenze53


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2014, n. 23924
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-27, n. 202305280
      Provvedimento:
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • certezza del diritto·
      • diritto di proprietà·
      • equa remunerazione degli investimenti·
      • incentivi per energia elettrica da impianti fotovoltaici·
      • legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell'Unione Europea·
      • modifica unilaterale delle convenzioni·
      • principio di legittimo affidamento·
      • principio di ragionevolezza·
      • principio di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno·
      • questione interpretativa art. 26 D.L. 91/2014·
      • rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE·
      • rimodulazione delle tariffe incentivanti·
      • sostegno alle energie rinnovabili

    • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-21, n. 202404528
      Provvedimento:
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      • biomassa e bioliquidi·
      • compatibilità con le Procedure Applicative del GSE·
      • compensazione delle spese di lite·
      • domanda risarcitoria·
      • eccesso di potere·
      • interpretazione normativa·
      • rigetto incentivi per impianti a fonti rinnovabili·
      • sostegno alle tesi del GSE·
      • tariffe incentivanti·
      • violazione dei principi del giusto procedimento

    • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-20, n. 202403400
      Provvedimento:
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      • aiuti di Stato·
      • algoritmo di calcolo·
      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 26 del D.L. n. 91/2014·
      • competenza amministrativa·
      • effetto di incentivazione·
      • equa remunerazione dei costi di investimento·
      • giurisprudenza TAR·
      • legittimità degli incentivi·
      • legittimo affidamento·
      • modifica unilaterale convenzione·
      • normativa Spalma Incentivi·
      • partecipazione procedimentale·
      • principio di certezza del diritto·
      • principio di legalità·
      • rimodulazione TFO·
      • tariffa incentivante·
      • trasparenza e diritto di difesa

    • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-12, n. 202402794
      Provvedimento:
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      • Aiuti di Stato·
      • D.L. 91/2014·
      • DM 5 luglio 2012·
      • Equa remunerazione·
      • Impianti fotovoltaici·
      • Interesse pubblico·
      • Legge 241/1990·
      • Legittimo affidamento·
      • Potere di autotutela·
      • Prezzo zonale·
      • Regolamento UE 2022/1854·
      • Retroattività·
      • Sospensione cautelare·
      • Spalma Incentivi·
      • Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO)
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