modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Art. 24. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1591.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b)all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla letterac)dopo la parola «comunicazione» e' inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della proposta.»;
2) la letterad)e' abrogata;
c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».
1-bis.Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al ((31 dicembre 2021)).
2.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2020
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