disposizioni transitorie
Art. 8. Disposizioni transitorie1.Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorche' conseguono i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.
2.Coloro che si siano iscritti alla Cassa in eta' inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilita' o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.
3.Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonche', a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.
4.Le pensioni di reversibilita' ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.
5.Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformita' al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.Le norme di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.
7.Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita', possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 583/1977 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali), e' il seguente:
"Art. 2 (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'). Con effetto dal 1 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato all'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.
La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potra' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
La misura di cui ai due precedenti commi non potra', in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 37/1967, e' il seguente:
"Art. 13 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa".
- Per il testo dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 3.
- Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
2.Coloro che si siano iscritti alla Cassa in eta' inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilita' o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.
3.Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonche', a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.
4.Le pensioni di reversibilita' ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.
5.Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformita' al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.Le norme di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.
7.Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita', possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 583/1977 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali), e' il seguente:
"Art. 2 (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'). Con effetto dal 1 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato all'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.
La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potra' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
La misura di cui ai due precedenti commi non potra', in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 37/1967, e' il seguente:
"Art. 13 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa".
- Per il testo dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 3.
- Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
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