Art 6

Art. 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennita' di malattia.

L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
Entrata in vigore il 3 aprile 1943
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