Art 6

Art. 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennita' di malattia.

L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.((5))(7))
Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009". ------------AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, nel testo originario, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 nella parte in cui interpreta l'art. 6, comma 2 della L.
138/1943.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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