(ordinanze contingibili ed urgenti)

Art. 9.(Ordinanze contingibili ed urgenti)1.Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e' riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2.Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, puo' emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1995
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