custodia delle armi e degli esplosivi denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
Art. 20. Custodia delle armi e degli esplosivi
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila.
Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.))
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila.
Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.))
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300550Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile·
- discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza·
- garanzie partecipative del titolare della licenza·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- omessa custodia delle armi·
- omessa denuncia delle armi·
- oscuramento dei dati personali·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- revoca della licenza di porto di fucile·
- spese di lite·
- valutazione dell'affidabilità del detentore di armi
2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202201872Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità nella detenzione delle armi·
- art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 20, comma 1, legge n. 110 del 1975·
- art. 38 TULPS·
- art. 39 TULPS·
- art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990·
- art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 58 r.d. 635 del 1940·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oblazione·
- revoca del divieto di detenzione armi·
- sospensione del giudizio·
- TULPS·
- tutela della privacy·
- usucapione·
- valutazione discrezionale della pubblica amministrazione
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300675Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità nell'uso delle armi·
- art. 20 comma 3 legge n. 110/1975·
- art. 39 del R.D. n. 773/1931·
- compensazione delle spese di lite·
- denuncia di furto di armi·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di armi·
- valutazione della sicurezza pubblica
4. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-11-28, n. 202203089Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 241/90·
- art. 43 T.U.L.P.S.·
- custodia delle armi·
- difetto di istruttoria·
- diligenza nella custodia delle armi·
- eccesso di potere·
- furto delle armi·
- giudizio di non affidabilità·
- principio di proporzionalità·
- revoca licenza di porto di fucile