Art. 20-bis.(((Omessa custodia di armi).
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202405105Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies L. 241/1990·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- divieto di detenzione armi·
- giurisprudenza amministrativa·
- motivazione del provvedimento·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- principio di affidabilità nella custodia delle armi·
- principio di precauzione·
- procedimento amministrativo·
- prova di inaffidabilità·
- sanzione sproporzionata·
- sospensiva·
- spese di lite·
- valutazione discrezionale dell'autorità
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202303299Provvedimento:Leggi di più...- art. 20-bis legge 110/75·
- cessata materia del contendere·
- condanna alle spese di lite·
- giudizio amministrativo·
- oscuramento dei dati personali·
- revoca licenza di porto d'armi·
- sequestro di arma·
- uso improprio di arma da fuoco
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-28, n. 202211428Provvedimento:Leggi di più...- art. 113 Cost.·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- art. 97 Cost.·
- controllo amministrativo delle armi·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione di armi·
- giudizio di affidabilità del detentore di armi·
- principio di ragionevolezza·
- proporzionalità del provvedimento amministrativo·
- risarcimento del danno·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- tutela della sicurezza pubblica
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211575Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 e 20-bis l. n. 110 del 1975·
- diritti soggettivi e interessi generali·
- divieto di detenzione armi·
- giudizio prognostico sulla affidabilità del detentore di armi·
- giurisprudenza in materia di armi e munizioni·
- omessa denuncia e custodia di armi da sparo·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- revoca licenza di porto di fucile·
- tutela della sicurezza pubblica·
- valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza
5. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300299Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità del detentore di armi·
- art. 39 TULPS·
- difetto di istruttoria·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- omessa comunicazione avvio procedimento·
- revoca licenza di porto d'armi·
- sospensione licenza di armi per motivi di sicurezza pubblica