alterazione di armi
Art. 3. Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-10-02, n. 202400776Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 T.U.L.P.S.·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- divieto di detenzione di armi·
- positive sopravvenienze·
- prescrizione dei reati·
- riesame di provvedimento amministrativo·
- termine ragionevole·
- tutela della privacy·
- valutazione di affidabilità