vigilanza sulle attivita' di tiro a segno

Art. 31. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno((Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)) i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010

Sentenze14


  • 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-04-24, n. 202401377
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento prefettizio·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • carenza istruttoria·
    • detenzione armi e contesto familiare·
    • eccesso di potere·
    • motivi aggiunti·
    • onere di motivazione·
    • principio di buon andamento·
    • principio di proporzionalità·
    • revoca licenza di porto d'armi·
    • trasparenza amministrativa·
    • travisamento dei presupposti·
    • violazione art. 10 e 22 legge 241/90·
    • violazione art. 39 T.U.L.P.S.

  • 2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-07-13, n. 201501606
    Provvedimento:
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    • art. 39 R.D. 773/1931·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • parziale improcedibilità del ricorso·
    • principio di proporzionalità·
    • revoca licenza di porto d'armi·
    • ricorso per motivi aggiunti·
    • spese processuali·
    • tutela ordine e sicurezza pubblica

  • 3. TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-10-22, n. 201402532
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 39 del R.D. 773/1931·
    • art. 3 del D.M. 28.4.1998·
    • art. 52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196·
    • art. 6 del DPR 1199/1971·
    • comunicazione dei motivi ostativi·
    • dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti·
    • divieto di detenzione armi·
    • giudizio medico-legale·
    • motivi ostativi al rinnovo della licenza·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di legittimo affidamento·
    • proporzionalità delle valutazioni istruttorie·
    • prova documentale e testimoniale·
    • requisiti psicofisici per il porto d'armi·
    • ricorso gerarchico·
    • riesame del giudizio medico-legale·
    • rinnovo licenza di porto di fucile per uso tiro a volo·
    • silenzio-rigetto·
    • spese processuali

  • 4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-03-31, n. 201400840
    Provvedimento:
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    • cessazione della materia del contendere·
    • diniego licenza·
    • licenza di porto di fucile·
    • ordinanza cautelare·
    • procedimento penale per diffamazione e istigazione a delinquere·
    • proporzionalità nella valutazione dell'affidabilità·
    • segnalazione di uso di sostanza stupefacente·
    • sindacato giurisdizionale·
    • spese processuali·
    • uso "tiro a volo"·
    • violazione principio di proporzionalità

  • 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200248
    Provvedimento:
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    • cautela temporanea·
    • comparazione interessi in conflitto·
    • difetto di motivazione·
    • ingiustizia manifesta·
    • inopportunità dell'atto·
    • interesse pubblico sicurezza pubblica·
    • mancata comunicazione avvio procedimento·
    • omessa diligenza custodia armi·
    • potere discrezionale amministrazione·
    • Sospensione licenza porto d'armi·
    • travisamento dei fatti·
    • urgenza in re ipsa
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