oggetto della professione

Art. 3. Oggetto della professione

Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, ne' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1965
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