CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400145

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400145
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400145
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 00145/2024REG.PROV.COLL.

N. 00207/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3209/2021, resa tra le parti, pubblicata il giorno 29 ottobre 2021 e notificata in data 21 gennaio, 2022, con cui era accolto il ricorso proposto per l'annullamento:

- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa n. M_D

GMIL REG

20190071556, emesso in data 25 gennaio 2019, a firma del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale, recante rigetto della richiesta di concessione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e dall'art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo del 2010, in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della l. n. 539/1950;

- di ogni altro atto precedente e susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato con accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i benefici previsti dai richiamati articoli;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il Ministero appellante, con il ricorso introduttivo premette che l’originario ricorrente – dipendente del Ministero della Difesa dalla data di assunzione nel 1986 - era sottoposto a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera 3^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, la quale emetteva, in data 26 gennaio 2017 (erroneamente indicata “ 26 gennaio 2016 ”), il verbale modello BL/S n. 139, con cui dichiarava il medesimo “ NON IDONEO permanentemente al servizio militare ” e posto in congedo e “ non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ” a causa di un carcinoma del rinofaringe, nonché il verbale BL/B n. 139 di riconferma dell’inidoneità al servizio e, ancora, di riconoscimento della Tabella A, cat. 1, e Tabella E, lettera F n. 8, di cui al d.P.R. n. 915 del 1978. Espone che, con istanza del 24 marzo 2016, l’interessato aveva richiesto il riconoscimento dei benefici stipendiali di cui alle norme sopra richiamate (richiesta che reiterava con istanza del 5 luglio 2018), sebbene la predetta l’infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 633 del Ministero della Difesa in data 6 giugno 2018 e, dunque, quando l’interessato si trovava già in congedo assoluto, cioè sin dal 26 gennaio 2017.

Espone che, dunque, l’istante proponeva ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.

Il T.A.R., con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso proposto, annullando il predetto provvedimento gravato, sulla base del precedente orientamento già espresso con la sentenza n. 1998/2021 emessa su una fattispecie analoga, secondo la quale “ La previsione di cui all’art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010 va interpretata secondo un criterio di ragionevolezza, il quale impedisca un’applicazione della norma che determinati gratuite ed ingiustificate disparità di trattamento che si porrebbero in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. [Omissis] Pertanto, la disposizione in esame deve interpretarsi - oltre che in modo più lineare - in un senso costituzionalmente orientato - come costantemente ammonito dal giudice delle leggi - ritenendosi, quindi, indispensabile che sia intervenuto in costanza di servizio il solo accertamento dell’infermità e la sua ascrizione alla tabella A, indipendentemente dal momento della conclusione del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia ”. Concludeva, dunque, nel senso che “ in applicazione del principio generale per cui non possono essere addossate al cittadino conseguenze giuridiche che siano direttamente ed esclusivamente discendenti dal tempo dell’agere amministrativo, il ricorso deve essere accolto perché fondato, considerato che il verbale di accertamento della patologia risulta anteriore alla data di collocamento in congedo, non potendo rilevare il momento di qualificazione della stessa come causa di servizio retroagendo logicamente quest’ultima al momento dell’accertamento provvedimenti impugnati .”

Avverso la pronunzia di primo grado propone appello l’Amministrazione, per il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art 1801 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). Sulla legittimità dell’agire dell’Amministrazione, sostiene, dunque, l’appellante che, allo stato, la misura di cui si discute trova disciplina nell’art. 1801 cit., che recita: “ Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, [Omissis] ”. Dalla lettura della norma deriverebbe la natura eminentemente stipendiale del beneficio, manifesta in ragione della collocazione sistematica. L’accesso al beneficio, difatti, sarebbe testualmente subordinato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza del rapporto lavorativo, a nulla rilevando il momento di presentazione della relativa istanza.

Ancora, sottolinea l’irrilevanza dei tempi dell’ agere amministrativo sia in merito alla richiesta avanzata in data 24 marzo 2016 – anteriore al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e all’ascrizione dell’infermità alla Tabella A – sia in relazione alla successiva richiesta del 5 luglio 2018, giacché la relativa istanza era stata dal medesimo prodotta in data successiva al collocamento in congedo.

Gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrerebbero pacificamente dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto d.P.R. n. 461 del 2001 e, cioè, dal momento dell’adozione “ del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di Verifica, parere specificatamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 1579/2017;
Sez. II, parere n. 4315/2014 in data 22 ottobre 2014).

Al riguardo, precisa che l’Amministrazione della Difesa ha emanato apposita circolare, prot. n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213, in data 28 novembre 2005, con la quale è stato chiarito che, a seguito dell’introduzione della normativa di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in relazione alle patologie accertate successivamente alla data del 22 gennaio 2002, il diritto al beneficio de quo va ricondotto alla data del provvedimento formale che, nel recepire l’accertamento definitivo in sede amministrativa, assume natura costitutiva, con la logica conseguenza che il dies a quo per la decorrenza del beneficio va individuato a tale data e non anche, come sostiene il primo giudice, alla data del processo verbale.

Nel caso che ci occupa, dunque, il momento genetico del diritto conteso non potrebbe che coincidere con la data di emissione del decreto n.633 del.2018, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nel recepire il parere reso dal Comitato di Verifica n. 783612016, reso in data 28 gennaio 2018, ne ha sancito la dipendenza da causa di servizio.

Alla data del citato decreto, tuttavia, il ricorrente non era più titolare di rapporto di impiego, poiché congedato, con decorrenza 26 gennaio 2017 a seguito di giudizio di inidoneità assoluta al servizio militare. Pertanto, essendo il decreto n. 633 del 2018 successivo al congedamento, non vi sarebbe titolo per il riconoscimento e la conseguente attribuzione dei chiesti emolumenti, rendendo infondata la pretesa avversaria. Ne deriverebbe l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nel fissare il momento della decorrenza del beneficio al provvedimento dell’Amministrazione che accerti l’effettiva sussistenza della patologia (ovvero al verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 26 gennaio 2017).

Si è costituito l’appellato che, in primo luogo, ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in appello per intervenuta acquiescenza rispetto al riconoscimento del beneficio statuito dai giudici di primo grado, acquiescenza manifestata con il provvedimento di determinazione stipendiale del 16 novembre 2023, depositato in atti, con il quale il Ministero della Difesa, in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 3209/2021 e della sentenza della Corte dei conti n. 366/2023, ha rideterminato il trattamento economico spettante all’odierno appellato.

Nel provvedimento, il Ministero, dopo aver rideterminato il trattamento in esecuzione delle sopra richiamate sentenze, ha precisato, solo con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti, di aver provveduto alla rideterminazione con riserva all’esito di eventuale proposizione di appello, con la conseguenza che, con riferimento al beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, deve ritenersi venuto meno l’interesse.

Nel merito, ripercorso l’ iter della vicenda, precisa che con istanza del 24 marzo 2016 (poi reiterata nel 2018), mentre era ancora in servizio, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dagli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo del 2010, in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge n. 539/1950. Sul punto l’appellato richiama la costante giurisprudenza, secondo cui il principio secondo cui il riconoscimento della causa di servizio deve precedere al collocamento in congedo del militare a causa dell'infermità riconosciuta dalla C. M. O., appare “ limitazione appare del tutto illogica in quanto fa dipendere la concessione o meno del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè ai tempi che l'amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica”, poiché “ … i predetti benefici non possono essere legittimamente negati sulla scorta del tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio …” ( ex multis T.A.R. Abruzzo n. 351/2012;
Cons. di Stato n. 3468/2013 e sez. IV, sent.1881/2011).

Ancora sottolinea che dagli artt. 117 e 120 r.d. n. 3458/1928 e dal disposto della l. 15 luglio 1950, n. 539, si desumerebbe come i benefici stipendiali ivi previsti, inizialmente riconosciuti ai soli mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti, sono stati estesi ai mutilati e agli invalidi per servizio e loro congiunti. L’art. 3 della l. cit. stabilisce, infatti, che “ agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n.137 ”.

Pertanto, il riconoscimento dei predetti benefici “… è subordinata al riconoscimento legale di una infermità contratta in servizio o per causa di servizio, chiaro essendo che deve trattarsi appunto di quadro patologico maturato durante il servizio, ma indipendentemente dalla data in cui l’Amministrazione conclude il relativo procedimento amministrativo […]”. Il quadro non muterebbe se si osserva l’art. 1801 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
infatti, se la norma in commento potrebbe far pensare che, ai fini del beneficio, sia indispensabile che il decreto con il quale è stata accertata la sussistenza di una invalidità per causa di servizio debba essere emanato in costanza di rapporto di impiego, sarebbe preferibile una lettura – come data dal giudice di prime cure - in cui sia irrilevante il tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo, in coerenza con le esigenze di giustizia sostanziale e, in particolare, con la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo. Orbene, dunque, in tale senso depone il fatto che il legislatore, che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio, si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l’infermità fosse stata contratta in servizio. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo. (così T.A.R. Puglia - Lecce – sent. n. 1822/2016). Peraltro, la stessa procedura amministrativa prevista per la concessione dei predetti benefici, stabilisce che gli uffici del personale, non appena acquisito il parere della C.M.O., che riconosce al militare l'infermità, debbano provvedere all'istruttoria per la concessione del beneficio ed attendere il parere del Comitato di Verifica circa la sussistenza della causa di servizio. Si evincerebbe, dunque, che secondo il procedimento previsto il riconoscimento della infermità e il riconoscimento della causa di servizio vengano effettuati da due organi diversi in momenti successivi;
pertanto, come nel caso di specie, qualora l'infermità sia tale da non consentire la prosecuzione del servizio stabilendo il collocamento a riposo, il conseguente riconoscimento della causa di servizio non può che avvenire in un momento successivo.

Cita ancora l’orientamento espresso dal TAR Roma, con la sentenza n. 17655/2023 del 27 novembre 2023, secondo cui “ Considerato che il tempo che l’Amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a danno dell’interessato e che, pertanto, risulta corretto far coincidere la data di insorgenza del credito connesso alla maggiorazione stipendiale per invalidità di servizio con la data di presentazione della domanda amministrativa, in relazione al fatto che trattasi di un diritto patrimoniale condizionato ex lege alla verificazione dei suoi presupposti, con effetti che devono dunque retroagire, in caso di accertamento della causa di servizio con esito positivo, al momento della richiesta patrimoniale (TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre 2022 n. 17120;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 maggio 2021 n. 675;
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 ottobre 2014 n. 2547)
”.

Nella fattispecie in esame, infatti, la patologia sofferta dal richiedente è stata rilevata dalla competente Commissione Medica quanto l’odierno appellato era ancora in servizio, e solo l’accertamento della dipendenza è intervenuto in data successiva, tale accertamento non potrebbe che retroagire al momento del precedente accertamento.

Peraltro, a conferma di quanto sostenuto, l’appello evidenzia che lo stesso Ministero con circolare del 9 novembre 2001, con riguardo ai militari collocati a riposo per effetto diretto del riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio, ha precisato che “ quantunque possa verificarsi una coincidenza tra la data di cessazione del servizio per detta causa riportata nel relativo provvedimento di stato, con quella in cui risulta avvenuta l'accertamento medico dell’infermità, si deve ritenere che il fatto costitutivo del diritto al beneficio in argomento, si sia comunque realizzato allorché il soggetto si trovava in servizio ed abbia perciò titolo allo stipendio ”.

Con memoria di replica il Ministero contesta l’eccepita improcedibilità e ribadisce le proprie difese.

Con ulteriore memoria di replica l’appellato richiama i principi espressi dal Consiglio di Stato, con sentenza del 7 gennaio 2022, n. 124.

All’udienza del 18 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

II – L’appello è infondato e deve essere respinto, in disparte dall’accertamento dell’avvenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, come eccepito dall’appellato.

III – L’assunto del Ministero appellante non può essere condiviso, con riguardo al caso specifico che occupa.

Infatti, deve ritenersi che una tale interpretazione rimetterebbe ad una data del tutto incerta e alla volontà dell’Amministrazione la decorrenza del termine da cui far discendere l’applicabilità di una disposizione di favore per il dipendente (parte tutelata nel rapporto di lavoro), che non può essere condizionata dal tempo con cui l’amministrazione provveda al suo riconoscimento.

Pertanto, nel caso che occupa, non vi è dubbio che l’interpretazione letterale debba essere integrata da una sistematica alla luce dei criteri ermeneutici dell’ordinamento (come espresso anche nella sentenza di questo Consiglio, n. 247/2023).

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato i principi che possono essere richiamati nel caso di specie, alla luce del dispiegarsi del procedimento, come sopra descritto. In particolare si è detto che: “ il presupposto richiesto dalla normativa sopra richiamata, e cioè che l’infermità dipendente da causa di servizio ” consiste nel fatto che essa “ sia contratta dal militare in costanza del rapporto di servizio” , risultano, invece irrilevante il tempo dell’accertamento, “ non potendo – come giustamente osservato dal T.A.R. – porsi a carico dell’interessato gli effetti delle lungaggini della P.A. nel provvedere ”. Ed ancora: “ La giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, n. 1502/2012, cit.) ha, del resto, illustrato l’irragionevolezza degli esiti a cui conduce l’assunto della P.A. per il quale, ove il verbale della C.M.O. intervenga dopo il collocamento in congedo del richiedente, ci si troverebbe dinanzi a un riconoscimento non ottenuto in costanza di servizio (con conseguente diniego dei benefici).

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