CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-16, n. 202400791

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-16, n. 202400791
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400791
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 00791/2024REG.PROV.COLL.

N. 00158/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2024, proposto da
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati L G C, M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

A R R A, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

L L, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3710/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A R R A, L L e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’odierno appellante partecipava alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo per il conferimento di n. 2 contratti libero professionali, della durata di mesi dodici, da assegnare a laureati in giurisprudenza, con il dichiarato intento di reclutare figure professionali già formate, da destinare all'Area Affari Generali.

All’esito della valutazione dei titoli l’appellante otteneva il punteggio di 4,93 ma, dopo avere sostenuto il previsto colloquio, veniva giudicato “ non classificabile ” e, quindi, escluso dal concorso.

Il predetto proponeva ricorso che il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quarta, con sentenza n. 3710/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023, rigettava, con condanna della parte soccombente alle spese processuali.

Con ricorso in appello notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il 14 febbraio 2024 l’appellante domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti in primo grado ed integralmente riproposti.

L’Amministrazione resistente ed i controinteressati Lodato Livia ed Alampi Antonino Rosario Riccardo si opponevano all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile ed infondato.

Le parti depositavano delle memorie conclusive.

All’udienza pubblica del 27 giugno 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti presenti, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – L’appello e l’ordine di esame dei molteplici motivi di ricorso proposti in primo grado .

I.1. – Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 1, del c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Nel giudizio amministrativo costituisce, infatti, specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado;
il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata, con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere, con le modalità appena precisate, implica l'inammissibilità della censura relativa al capo della decisione che è rimasto estraneo alle critiche svolte nell'atto d'appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005), con conseguente reiezione del gravame se detto autonomo capo della sentenza è idoneo a sorreggere di per sé la decisione assunta (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5820).

I.

2. Con riguardo al caso in esame, a cagione della proposizione dell'appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020;
Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633), superando le censure inerenti l’omesso esame o l’omessa motivazione su questioni dedotte in primo grado.

I.

3. Ed invero, « la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un'ipotesi di annullamento con rinvio;
pertanto, in applicazione del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello, anche in questo caso, ravvisato l'errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado [...] nei casi in cui non si applica l'art. 105 Cod. proc. amm., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'appello proposto senza assolvere all'onere di riproposizione
» (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30 luglio 2018, n. 10).

I.

4. Pertanto, può procedersi direttamente all’esame dei motivi dedotti in primo grado, secondo l’ordine di proposizione, così superando il primo motivo di appello con il quale si censura l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente alcuna graduazione delle censure proposte.

II. – Il primo motivo di ricorso.

II.

1. Con il primo motivo di ricorso l’appellante ha lamentato l’illegittimità della procedura selettiva contestando, anzitutto, la decisione della Commissione di riconvocare ad altra data i candidati ammessi alla prova orale del 12 dicembre 2022.

II.

1.1. A quella data, infatti, si erano presentati, oltre che all’appellante, meno candidati rispetto a quelli ammessi, dovendo, di conseguenza gli assenti essere dichiarati decaduti, secondo quanto previsto dal bando di concorso.

II.

1.2. La Commissione, invece, ha rinnovato la convocazione ad altra data, ritenendo che l’avviso recapitato ai candidati non fosse conforme alle previsioni del bando.

II.

1.3. L’appellante sostiene che se si fosse proceduto il 12 dicembre 2022 con la declaratoria di decadenza dei candidati assenti l’esito del colloquio dal medesimo sostenuto il successivo 23 gennaio 2023 sarebbe stato verosimilmente diverso.

II.

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