CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202400752
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 00752/2024REG.PROV.COLL.
N. 00818/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di C, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 37/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il Cons. M A P F e udito il difensore dell’appellante come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso al T.A.R. notificato il 10 novembre 2021 e depositato il 7 dicembre 2021 la ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti n. 104 e n. 105 del 3 agosto 2021 di acquisizione al patrimonio comunale della porzione di terreno (area di sedime e pertinenziale dei fabbricati già demoliti) identificati in catasto al foglio -OMISSIS- di mq. 655,50 per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 23 ultimo comma L.R. n. 37/1985, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, carenza di potere – poiché, non essendo le opere in questione suscettibili di sanatoria, l’art. 23 ultimo comma della L.R. n. 37/1985 avrebbe legittimato l’irrogazione soltanto delle sanzioni amministrative “ previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ” e, quindi, quelle di cui alla L. n. 1150/1942 ed alla L. n. 10/1978 e non quelle di cui alla L. n. 47/1985. Di conseguenza, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune non poteva essere disposta ed, inoltre, spettava al Sindaco e non al Dirigente comunale la competenza ad irrogare le sanzioni repressive degli abusi. In ogni caso sarebbe ingiusta la disposta acquisizione del terreno in questione tenuto conto che le opere abusivamente realizzate erano state demolite, previa presentazione di apposita S.C.I.A.
2) in subordine – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost. – poiché, nonostante con quale minimo ritardo, le opere abusive sarebbero state demolite e, quindi, lo scopo delle ingiunzioni a demolire adottate dal Comune sarebbe stato soddisfatto al punto da escludere la ragione del previsto effetto acquisitivo. La ricorrente, cioè, sostiene che, procedendo alla demolizione delle opere abusive dopo il decorso dei 30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., avrebbe soddisfatto l’interesse pubblico sotteso alla disciplina sanzionatoria e, pertanto, sarebbe iniqua la perdita della proprietà dell’area in questione.
Si costituiva il Comune di C opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 37/2022 pubblicata il 10 gennaio 2022 e pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della camera di consiglio del 20 dicembre 2021 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, rigettava il ricorso, condannando la medesima ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di C.
Con il ricorso in appello notificato in data 11 luglio 2022 e depositato il 9 settembre 2022, la ricorrente domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di ricorso proposti in primo grado e che venivano in questa sede integralmente riproposti.
Il Comune di C non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica dell’appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado.
All’udienza pubblica del 17 luglio 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito il procuratore dell’appellante, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto fondato il corrispondente primo motivo di ricorso denunciante l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per incompetenza.
L’appellante, in particolare, sostiene che il T.A.R. non si sarebbe pronunciato sul profilo inerente all’epoca di realizzazione degli immobili abusivi e sull’applicabilità dell’art. 23 ultimo comma della L.R. n. 37/1985 secondo cui “ Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anzitutto, precisa che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 204), « Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica hanno, infatti, carattere permanente, nel senso che un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva e la situazione di illiceità posta in essere con la realizzazione di un'opera abusiva viene meno solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni in sanatoria, paesaggistiche o urbanistico-edilizie, oppure con il ripristino dello stato dei luoghi (Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2018, n. 3351; Cons. Stato Sez. VI, 04/03/2019, n. 1477; Cons. Stato Sez. II, 25/07/2020, n. 4755; Cons. Stato Sez. II, 12/11/2020, n. 6950)
Al riguardo, la regola generale che si rinviene nel nostro ordinamento è che, come indicato anche da questa Sezione, dalla natura permanente dell'illecito edilizio deriva l'obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. VI, 1/12/2015, n. 5426, che rileva altresì come l'art. 33 della legge n. 47/1985 è chiara nel sancire l'applicazione, anche agli illeciti perpetrati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, della nuova disciplina delle sanzioni).
Più precisamente, l'abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 dicembre 2007 , n. 1267) e, pertanto, da un lato, l'illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è posto in essere (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1892/2019; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 dicembre 2007 , n. 1267) e, dall'altro, in sede di repressione del medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 11 giugno 2008 , n. 1592; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 20/07/2021, n. 5028).
Tale principio deve applicarsi anche alle sanzioni pecuniarie "sostitutive" di quelle demolitorie.
Chi ha realizzato un'opera abusiva mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, con la conseguenza che il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente (Cons. Stato Sez. II, 31/05/2021, n. 4154; T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 08/03/2021, n. 367) ».
In secondo luogo, anche a non voler condividere il richiamato orientamento giurisprudenziale, occorre precisare che è rimasta incerta la data di realizzazione dei manufatti edili abusivi.
Al riguardo, il Collegio osserva che - in linea di massima e salvo specifiche situazione idonee a invertirlo, che però nel caso di specie non si evidenziano - l'onere di provare l'avvenuta ultimazione del manufatto entro la data utile per beneficiare del condono grava sull'interessato ( ex multis , Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 25 gennaio 2024 n. 58; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 febbraio 2023 n. 1787; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n.