Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-02-08, n. 201100861

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-02-08, n. 201100861
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100861
Data del deposito : 8 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05809/2010 REG.RIC.

N. 00861/2011REG.PROV.COLL.

N. 05809/2010 REG.RIC.

N. 05810/2010 REG.RIC.

N. 05811/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2010, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Consiglio Nazionale Degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, P Q, con domicilio eletto presso l’avv.Gianluigi Pellegrino in Roma, Corso del Rinascimento, 11;

nei confronti di

Universita' del Salento, in persona del rettore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso l’avv. E S D in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl);



sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2010, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Oice - Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architetture e di Consul. Tecn.-Econ., Etacons Srl, Ing. Vito Prato Engineering Srl, Barletti - del Grosso &
Associati Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv.Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Corso del Rinascimento, 11;

nei confronti di

Universita' del Salento, in persona del Rettore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl);



sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2010, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Studio Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo, 271;
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Cnappc, rappresentato e difeso dagli avv. C C, M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Universita' del Salento, in persona del Rettore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso Studio Legale Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5809 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. staccata di Lecce: Sezione II n. 00416/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO

quanto al ricorso n. 5810 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. staccata di Lecce: Sezione II n. 00417/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO

quanto al ricorso n. 5811 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. staccata di Lecce: Sezione II n. 01028/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce , del Consiglio Nazionale Degli Ingegneri , dell’ Universita' del Salento , dell’ Oice - Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architetture e di Consulenza Tecnico-Economica, di Etacons Srl , di Ing. Vito Prato Engineering Srl , di Barletti - del Grosso &
Associati Srl , dell’ Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce e del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Cnappc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Pappalepore, Quinto, Pellegrino , Sticchi Damiani , Clarizia, Vantaggiato, Sanino;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con tre distinti ricorsi , rispettivamente l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce, l’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria di Architettura e di Consulenza tecnico- economica - unitamente a Etacons srl, Vito Prato Engeneering srl, Barletti Del Grosso e associati a r.l.- e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce hanno impugnato dinanzi al Tar Puglia Sez. di Lecce la deliberazione n. 3202 in data 7.10.09 del Direttore generale dell’Azienda sanitaria di Lecce ed ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto. Con detta deliberazione è stato approvato il disciplinare per l’affidamento all’Università del Salento – Dipartimento di ingegneria dell’innovazione dell’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere ricadenti nella Provincia di Lecce, da eseguirsi alla luce delle recenti normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici (

OPCM

3274/03, Norme Tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008, Eurocodici) al corrispettivo di euro 200.000 oltre IVA, secondo la seguente articolazione:

1) individuazione della tipologia strutturale, dei materiali impiegati per la costruzione, dei metodi di calcolo adottati, verifica sommaria dello stato di fatto rispetto alla documentazione progettuale resa disponibile;

2) verifiche della regolarità strutturale, analisi sommaria della risposta sismica globale dell’edificio, eventuali analisi locali su elementi o sottosistemi strutturali significativi per l’individuazione della risposta sismica globale;

3) elaborazione dei risultati e stesura di schede tecniche di diagnosi strutturale con particolare riferimento alla tipologia strutturale ed alla risposta strutturale in relazione alla pericolosità sismica del sito di ubicazione dell’opera, alla classificazione della vulnerabilità sismica degli ospedali, alla rilevazione di elementi o sottosistemi strutturali critici, ai suggerimenti preliminari ed alle opere di adeguamento o miglioramento sismico adottabili, con particolare riferimento ai vantaggi e limiti delle diverse tecnologie possibili, in termini tecnico- economici.

I ricorrenti hanno sostenuto la violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi ai sensi della normativa nazionale (d.lgs. n. 163 del 2006) e comunitaria ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenze n. 416 , n. 417 del 2 febbraio 2020 e n. 1028 del 27 aprile 2010, respinte le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi, li ha accolti sul rilievo che illegittimamente l’Azienda avrebbe proceduto all’affidamento diretto all’Università dell’incarico per lo studio e la valutazione di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della Provincia, omettendo il doveroso ricorso a procedure di evidenza pubblica, in violazione delle regole di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità della normativa comunitaria e nazionale.

L’incarico , lungi dal soddisfare un interesse comune delle parti, sarebbe infatti caratterizzato dalla sinallagmaticità delle prestazioni e, avuto riguardo alla convenzione stipulata, atterrebbe all’esecuzione di una prestazione tecnico- scientifica rientrante tra i compiti propri di ingegneri ed architetti e non concepibile come attività di puro studio e ricerca.

Avverso le sentenze del Tar ha proposto appello ,con distinti ricorsi notificati in data 18 giugno 2010, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce per i seguenti motivi:

- avrebbe errato il giudice di primo grado nel configurare come affidamento di un servizio di ingegneria di cui all’allegato II del d. lgs. n. 163/2006 l’attività di studio e valutazione della vulnerabilità sismica, da intendersi come propensione di una struttura a subire danni per effetto di un terremoto, svolta in via esclusiva da enti di ricerca, per la quale non esistono procedure codificate né individuate univocamente nella letteratura scientifica né metodologie standardizzate e pertanto oggetto di attività di ricerca mediante indagini sperimentali ed analisi dei risultati per i quali risultano idonei i Laboratori di Ricerca del Dipartimento di ingegneria dell’Università;

- avrebbe errato il giudice di primo grado nel non considerare che la legislazione universitaria (art. 65 D.P.R. n. 382 del 1980 e l. n.168 del 1989) prevede per le Università la possibilità di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e che tale facoltà sarebbe confermata dalla legislazione regionale (art. 21 legge Regione Puglia 20.6.2008, n. 15);

- erroneamente il Tar avrebbe richiamato le normative tecniche di riferimento posto che esse non riguardano la vulnerabilità sismica ma solo la verifica di sicurezza delle costruzioni esistenti;

- erroneamente il primo giudice avrebbe escluso l’applicazione alla fattispecie dell’art. 15 L. n. 241 del 1990, che espressamente prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito andava ricondotto il rapporto tra Azienda ed Università, caratterizzato da una proficua collaborazione in termini di ricerca e supporto tecnico. Peraltro, la possibilità per le Università di erogare prestazioni in favore di altre amministrazioni a pagamento è prevista dall’art. 66 del d.P.R. n. 382 del 1980 e dall’art. 132 del R.D.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi