Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-21, n. 201900487
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Pubblicato il 21/01/2019
N. 00487/2019REG.PROV.COLL.
N. 05389/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5389 del 2017, proposto da
E.P. S.p.a in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Sagifi S.p.a, e Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, D V, con domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
So.Re.Sa. S.p.a, con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F O, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
nei confronti
- Cooperativa di Lavoro Solidarieta' e Lavoro Soc. Coop., Vivenda S.p.a., Ristora Food &Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati S S D, M P, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
- Serenissima Ristorazione S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Calgaro, A M, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Confalonieri, 5;
- Elior Ristorazione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;
- Ladisa S.r.l. (gà Ladisa S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P B, con domicilio eletto presso lo studio Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale G. Mazzini, 73;
- Compass Group Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R V, Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, via G. Caccini, 1 – anche appellante incidentale;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 03226/2017, resa tra le parti, concernente ammissioni alla “procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania”- lotto 6;
Visti i ricorsi in appello principale e incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. S.p.a, di Cooperativa di Lavoro Solidarieta' e Lavoro Soc. Coop., Vivenda S.p.a. e Ristora Food &Service S.r.l., di Serenissima Ristorazione S.p.a., di Elior Ristorazione S.p.a., di Ladisa S.r.l. (già Ladisa S.p.a.) e di Compass Group Italia S.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste la sentenza non definitiva n. 5182/2017 e l’ordinanza n. 5253/2017 di questa Sezione;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati F C su delega dichiarata di A P, D V, F O, M P, U D L su delega dichiarata di S S D, A M, F P B, D P su delega di R V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dalla procedura aperta (distinta in sei lotti funzionali-territoriali) indetta dalla So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.a., con determina n. 143 in data 12 ottobre 2016, per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
2. L’odierna appellante, E.P. S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di a.t.i. partecipante alla gara, mediante distinti ricorsi (in relazione a ciascuno dei lotti, escluso il n. 2) ha impugnato dinanzi al TAR Campania la determinazione n. 56 in data 24 marzo 2017, con cui So.Re.Sa. ha ammesso al prosieguo della gara alcuni operatori concorrenti, anziché escluderli.
3. Il presente gravame riguarda in particolare detta determinazione, in relazione al lotto 6 (riguardante l’A.O.U. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona e l’A.S.L. Salerno), nella parte in cui ha ammesso: I) l’a.t.i. Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (mandataria), Ristora Food &Service S.r.l. e Vivenda S.p.a.;II) l’a.t.i. Ladisa S.r.l. (mandataria), Capital S.r.l., Progetto Alfano s.r.l. e Slem s.r.l.;III) Serenissima Ristorazione S.p.a.;IV) Elior Ristorazione S.p.a.;V) Compass Group Italia S.p.a. in a.t.i. con Pulintransiti S.r.l..
Compass Group Italia ha impugnato con ricorso incidentale la predetta determinazione nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della gara, anziché escluderla, l’a.t.i. della ricorrente principale.
4. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (I, n. 3226/2017), ha definito il giudizio, dichiarando irricevibile il ricorso incidentale e respingendo nel merito il ricorso principale.
5. E’ utile sottolineare fin d’ora che le censure nei confronti dell’ammissione dell’a.t.i. con capogruppo Ladisa, basate sul rilievo secondo cui la mandante Capital s.r.l. non possiederebbe il fatturato minimo corrispondente alla sua quota di partecipazione al raggruppamento, sono state disattese dal TAR sulla base delle seguenti considerazioni:
- in vigenza del d.lgs. 163/2006, la giurisprudenza aveva chiarito che, tenuto conto sia delle modifiche all'art. 37 comma 13, ad opera del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 (che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al r.t.i. e la quota di esecuzione dell’appalto), ma soprattutto tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'intero comma, ad opera del d.l. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, era da considerarsi venuto meno l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture (cfr., ex multis , Cons. Stato, A.P., n. 27/2014;sez. V, n. 786/2016 e n. 3666/2016);
- anche l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (nella versione applicabile, ratione temporis , alla fattispecie in esame) prevede che “nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, mentre il successivo art. 83, comma 8, si limita a stabilire che, per i raggruppamenti temporanei di imprese, “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” e che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”;
- l’indirizzo giurisprudenziale dianzi richiamato, valevole anche con riferimento alla disciplina vigente, nel sancire il venir meno dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, aveva, peraltro, precisato che ciascuna impresa raggruppata va, comunque, qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara;
- la statuizione secondo cui ciascuna impresa debba essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara, non significa che, per tal via, possa recuperarsi il principio – dequotato dal Consiglio di Stato (cfr. A.P. n. 7/2014 e n. 27/2014) – della corrispondenza percentuale tra quote di partecipazione, quote di esecuzione e requisiti idoneativi;
- viceversa, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrante nella piena disponibilità degli associati (cfr. Cons. Stato, IV, n. 374/2015;V, n. 18/2015), purché, naturalmente, la formula adottata sia conforme alle prescrizioni e modalità contemplate al riguardo dalla lex specialis ;
- nella specie, a pag. 22 il disciplinare di gara, in conformità all’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016, si limitava a stabilire che, “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE … il requisito di cui al punto B” (ossia il fatturato specifico) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete che eseguono il servizio … in particolare il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria”;
- nulla disponeva, quindi, circa la corrispondenza tra quote di partecipazione e/o di esecuzione dell’appalto in capo alle singole imprese raggruppate e misura dei rispettivi requisiti di capacità economico-finanziaria;
- non solo: in sede di FAQ, a fronte del quesito n. 121, la stazione appaltante ha confermato che non è prescritta alcuna coincidenza tra quota di partecipazione al raggruppamento, quota di esecuzione dell’appalto e quota di fatturato richiesta.
6. E.P. ha riproposto in appello le doglianze già svolte in primo grado, criticando le soluzioni date dal TAR.
Compass ha proposto appello incidentale.
7. Questa Sezione, con la sentenza non definitiva n. 5182/2017, ha accolto in parte l’appello incidentale e, per l’effetto, pronunciandosi sul merito del ricorso incidentale avanzato in primo grado, lo ha respinto, ed ha respinto l’appello principale in relazione ai motivi dedotti tranne uno.
Si tratta del motivo dedotto nei confronti dell’ammissione dell’a.t.i. con capogruppo Ladisa, e basato (secondo la definizione datane in sentenza) sulla violazione del principio che impone la corrispondenza tra percentuale di qualificazione e quota di esecuzione del servizio, tale per cui “ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire” (oggetto in primo grado delle considerazioni sopra riportate al punto 5).
E.P. sostiene che l’a.t.i. avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto la mandante Capital aveva dimostrato di possedere il requisito di fatturato specifico nel triennio in misura largamente insufficiente rispetto a quello necessario (risultante dal fatturato specifico minimo complessivo richiesto dal disciplinare, moltiplicato per la percentuale di esecuzione del servizio per la quale la società si era proposta nell’ambito dell’a.t.i.).
Rispetto a detto motivo, questa Sezione ha sottolineato che si tratta di questione afferente alla modulazione del riparto dei requisiti di qualificazione fra imprese partecipanti ad un raggruppamento orizzontale concorrente in una gara per l’affidamento di servizi, già deferita da questa Sezione all’Adunanza Plenaria (cfr. ord. n. 4403/2017), il cui pronunciamento è apparso necessario attendere anche ai fini della definizione del presente giudizio.
Pertanto, con ordinanza n. 5253/2017, è stata disposta la sospensione c.d. impropria del giudizio.
8. L’Adunanza Plenaria, tuttavia, si è pronunciata solo sull’altra questione contestualmente sottopostale (notificazione del ricorso in presenza di plurime Amministrazioni interessate all’esito dell’appalto) ed ha restituito gli atti alla Sezione affinché chiarisse meglio la questione sulla corrispondenza di quote nei r.t.i. (cfr. A.P. n. 8/2018). Il giudizio che aveva dato luogo alla rimessione è stato poi definito nel merito (cfr. III, n. 6471/2018).
9. Dopo la pronuncia della Plenaria, tutte le parti hanno depositato memorie.
L’appellante insiste per l’applicazione dell’orientamento rigoroso che assume essersi nel frattempo consolidato, chiedendo che, altrimenti, venga disposta una nuova rimessione alla Plenaria.
10. Ladisa e So.Re.Sa. sostengono che:
- la censura dedotta in primo grado era diversa, non essendo stata contestata in capo a Capital la non corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione (ma soltanto il mancato possesso di un fatturato minimo corrispondente alla sua quota di partecipazione nel raggruppamento), e quindi l’appello è inammissibile;
- l’orientamento invocato dall’appellante principale non è affatto consolidato, e le pronunce da essa richiamate riguardano casi diversi e particolari;
- il disciplinare della gara si limitava ad indicare che il requisito di capacità economico-finanziaria “deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria”, non richiedeva di garantire alcuna particolare percentuale in relazione ai requisiti di qualificazione, e dunque non vi era possibilità di eterointegrazione;
- la mandante Capital doveva svolgere prestazioni marginali, rispetto alle quali può esserci variazione delle quote.
11. Il Collegio osserva che, in effetti, la prospettazione in primo grado riferiva il requisito necessario sia alle percentuali di partecipazione all’a.t.i. che alle percentuali di esecuzione dell’appalto.
Ritiene, nondimeno, che la censura dedotta fosse comprensiva del profilo di legittimità che resta da esaminare, concernente la non corrispondenza tra entità dei requisiti di qualificazione posseduti e entità della quota di esecuzione dell’appalto imputabile all’impresa associata, in relazione alla quale la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio.
Infatti, nel ricorso introduttivo era stato anche lamentato che Capital “ha dichiarato che eseguirà il 24,90% dell’appalto … pertanto, avrebbe dovuto dimostrare di possedere un fatturato specifico nel triennio pari ad euro 4.687.911,10, corrispondente al 24,90% del fatturato totale di euro 18.828.000 richiesto dal disciplinare di gara quale requisito minimo …” (mentre risultava aver dichiarato soltanto 813.398,91 euro).
Ed era stato altresì sottolineato che la giurisprudenza richiede l’indicazione delle quote di partecipazione all’a.t.i. e delle quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto, “ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali”, nonché “al fine di evitare l’esecuzione di opere rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti …”.
L’eccezione di inammissibilità va pertanto disattesa.
12. Nel merito, va sottolineata la differenza della disciplina esistente per il settore dei lavori da quella esistente per i settori dei servizi e delle forniture.
Secondo l’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010, “Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato”;la norma sancisce dunque il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e i requisiti di qualificazione posseduti.
Tale principio è rafforzato dalla previsione contenuta nell’ultima parte del citato comma 2, per la quale: “I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Detta disposizione è stata mantenuta in vigore dall’art. 217, comma 1, lettera u), del d.lgs. 50/2016, in attesa dell’adozione degli atti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il vecchio codice dei contratti pubblici richiedeva in origine una triplice corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione.
Infatti, l’art. 37, comma 13, d.lgs. 163/2006 prevedeva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Successivamente, la triplice corrispondenza è stata limitata agli appalti di lavori (dall’art. 1, comma 2-bis, lettera a), del d.l. 95/2012, conv. in legge 135/2012, che ha inserito all’art. 37, comma 13, l’incipit specificativo “Nel caso di lavori”), per poi essere definitivamente superata dall’art. 12, comma 8, del d.l. 47/2014, conv. in legge 80/2014, che ha abrogato il comma 13.
Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 non prevede la triplice corrispondenza, ma soltanto l’obbligo, nel caso di lavori, forniture o servizi di specificare nell’offerta “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (art. 48, comma 4). E stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” (art. 83, comma 4, nel testo modificato dal d.lgs. 157/2017).
13. In vigenza del vecchio codice, l’Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se gli artt. 37, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006, nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 135/2012, consentissero, anche per gli appalti di servizi, l’applicazione del principio di corrispondenza fra quota di capacità e quota di esecuzione della prestazione, a prescindere dalle espresse previsioni della lex specialis . Ed ha affermato che, in detto contesto normativo, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese la legge non prevede più “l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (cfr. A.P. n. 27/2014).
14. Per i lavori, pur essendo venuto meno l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, si è formato un orientamento secondo il quale, “se le imprese componenti il raggruppamento dichiarano, in sede di offerta, una quota di partecipazione corrispondente alla quota di lavori da eseguire, è necessario che il requisito di qualificazione sia coerente con entrambi” (cfr. Cons. Stato, V, n. 4036/2018, n. 3623/2018, n. 730/2018, n. 3666/2016)”.
Di recente, dando per consolidato detto orientamento, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori. (cfr. Cons. Stato, V, n. 5957/2018).
E’ stato anche puntualizzato (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5919/2018), che i requisiti di qualificazione devono ‘coprire’ la quota di partecipazione dichiarata nell’offerta, nel senso che possono essere posseduti in eccesso, ma non in difetto rispetto alla quota dichiarata (nonché, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti, rispettivamente per la mandataria e per le mandanti, nel settore degli appalti di lavori), costituendo invero i requisiti di qualificazione un elemento essenziale dell’offerta, consentendo alla stazione appaltante di verificare, in sede di ammissione alla gara, l’affidabilità dell’offerta sotto il profilo dell’idoneità e capacità professionale delle imprese che assumono le rispettive quote di partecipazione
Tale orientamento si basa essenzialmente sulle previsioni dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010.
15. In relazione agli appalti diversi da quelli di lavori (ai quali l’art. 92, cit., non si applica), la giurisprudenza ha riaffermato, nel solco della Plenaria, il principio secondo il quale sussiste l’obbligo, per le imprese raggruppate, di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, posto che ognuna va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr. Cons. Stato, V, n. 786/2016, relativa ad un caso in cui la disciplina di gara richiedeva che le analisi oggetto dell’appalto di servizi venissero svolte presso laboratori accreditati, mentre la mandante dell’a.t.i. non era dotata della necessaria qualificazione);osservandosi, ulteriormente, che una dissociazione tra requisiti di qualificazione (che individuano la capacità imprenditoriale dell’operatore economico) e le quote di esecuzione dei servizi da affidare, renderebbe inutile la fissazione da parte delle leggi, dei regolamenti e dei bandi di gara degli stessi requisiti di qualificazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2580/2018, relativa ad un caso in cui si discuteva soltanto se vi fosse stata una corretta ed univoca indicazione delle quote di rispettiva esecuzione di un appalto di servizi di pulizia, essendo indubbio e non contestato che tutte le imprese possedessero i requisiti per svolgere tutti i servizi nelle quote dichiarate;nonché, V, n. 3679/2017, relativa ad un appalto del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale tuttavia il bando richiedeva espressamente che ciascuna delle imprese raggruppate fosse qualificata per la quota di servizio di propria pertinenza).
Questa Sezione ha recentemente ribadito il principio secondo il quale “dopo l’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 27/2014 non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”, precisando che “per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI”. Per trarne la conclusione che, non essendo richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione (in quanto i requisiti di capacità tecnica erano previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti), “in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non poteva disporsi l’esclusione della concorrente” (cfr. Cons. Stato, III, n. 6471/2018, concernente un appalto di servizi di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche;e n. 4336/2017, concernente un appalto per l’acquisizione di un sistema informativo per i servizi trasfusionali).
Anche nell’ordinanza con cui era stata rimessa la questione all’Adunanza Plenaria (III, n. 4403/2017, cit.), del resto, veniva preferita la stessa soluzione, sottolineandosi che “alla stregua del generale principio del favor partecipationis alle pubbliche gare – corollario dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. e di libertà d’iniziativa economica ex art. 43 Cost, oltreché del principio di concorrenza sancito dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea, ed alla luce della tipica funzione “pro-concorrenziale” dello strumento del raggruppamento temporaneo d'impresa “orizzontale”, la circostanza che il diritto dell’Unione Europea preveda l’istituto dell’avvalimento, in base al quale può essere riconosciuta, di regola, la facoltà di ciascuna impresa esecutrice di avvalersi di altre imprese per le quali possa attestare l’idoneità tecnica e la sussistenza di un vincolo giuridico che garantisca l’impegno a tenere fede all’obbligo assunto ai fini dell’esecuzione della propria prestazione, potrebbe consentire una rivalutazione della funzione dei requisiti tecnico economici di partecipazione alle pubbliche gare, che mediante la serie storica dei fatturati per attività comparabili consentono una ragionevole presunzione circa l’affidabilità tecnico-economica dell’impresa concorrente, senza tuttavia condizionare quest’ultima, di regola, ad eseguire direttamente la prestazione convenuta con le proprie risorse tecniche ed economiche”.
16. Da quanto esposto emerge che, a ben vedere, non vi è reale contrapposizione tra gli orientamenti più recenti del giudice d’appello.
Le sentenze invocate dall’appellante sono comprese tra quelle succitate riguardanti gli appalti di lavori, per i quali la disciplina normativa è univoca, ovvero affermano principi non strettamente attinenti alla questione da decidere (così, Cons. Stato, V, n. 5609/2018, che decide la causa sulla base dell’omessa indicazione delle parti di spettanza delle imprese raggruppate).
Viceversa, per servizi e forniture, viene ribadito che trova applicazione il principio di determinazione dell’entità dei requisiti da parte della legge di gara, già affermato dall’Adunanza Plenaria.
E.P. evidenzia nella sua ultima memoria la sentenza del TAR Piemonte, I, n. 704/2018. Anche detta pronuncia, peraltro - pur affermando che, anche in seguito alla liberalizzazione dei requisiti di partecipazione, il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione deve considerarsi imposto dal sistema a prescindere dalle previsioni operate dalla lex specialis , in quanto ogni operatore economico deve essere affidabile per la prestazione che si candida ad eseguire e la realizzazione di tale interesse pubblico non può essere rimessa esclusivamente alla prudenza o alla diligenza delle singole stazioni appaltanti – riconosce che l’orientamento seguito dal giudice d’appello è quello contrario.
Il Collegio ritiene che, pur essendo in linea di principio apprezzabile detta preoccupazione, occorra dare continuità all’orientamento del giudice d’appello sopra riportato.
Nel senso che, per servizi e forniture, in assenza di un sistema di previa qualificazione normativamente organizzato secondo criteri omogenei (ed a fronte di prestazioni rispetto alle quali, di regola, il subentro di un diverso operatore in corso di esecuzione presenta minori difficoltà rispetto ai lavori), è anzitutto la stazione appaltante a poter e dover valutare, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione da appaltare, la necessità di richiedere nella legge di gara il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a ciascuna impresa associata secondo determinate entità. Le relative previsioni, ove ritenute eccessivamente o, al contrario, insufficientemente selettive, potranno essere impugnate dai concorrenti.
Pertanto, deve ritenersi che anche nella gara d’appalto in questione, in mancanza di alcuna previsione specifica volta a richiedere una corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, non potesse disporsi l’esclusione dell’a.t.i. Ladisa. Tanto più che, in ordine al principio applicabile, era anche intervenuto un chiarimento della stazione appaltante.
In conclusione, anche le censure residue sono infondate, e l’appello principale deve quindi essere integralmente respinto.
17. Le spese del grado di giudizio, in considerazione della complessità e dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, possono essere compensate tra le parti.