Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-03, n. 202103471

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-03, n. 202103471
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103471
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 03471/2021REG.PROV.COLL.

N. 10254/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2020, proposto da ASL Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati M V e T M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Animal Service S.a.s. di Paolucci Anna Gina e Scaccia Paolo Roberto &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati C D S e C D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato C M (St.Romano-Panunzio) in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

nei confronti

Dog'S Town S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna, n.27;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 28 ottobre 2020 n. 6596, non notificata, resa tra le parti.


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Animal Service S.a.s. di Paolucci Anna Gina e Scaccia Paolo Roberto &
C. S.a.s. e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere P A A P e uditi per le parti gli Avvocati C D S, M V, Michela Eugenia Vasari, per delega dell'Avv. T M F, e Fiammetta Fusco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con il ricorso in esame, la ASL Latina ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione n. 6596 del 28.10.2020.

2. -La ricorrente denuncia:

I)l’errore di fatto sugli atti di causa, ex art. 395 n. 4 c.p.c.;
in particolare, l’erronea lettura degli atti processuali della parte appellante in merito agli elementi identificativi della domanda di risarcimento del danno e il vizio di ultrapetizione;

II) il contrasto con precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata, ex art. 395, n. 5 c.p.c.;
in particolare, la contrarietà della sentenza n. 6596/2020 al giudicato sostanziale derivante dalla sentenza del medesimo Consiglio di Stato n. 156/2020;

III) ulteriore errore di fatto sugli atti della causa e conseguente ingiustizia ed evidente erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della liquidazione del danno.

3. - Si è costituita in giudizio la ditta Animal Service S.a.s. (d’ora in poi, Animal service) eccependo l’irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.

Il ricorso avrebbe intento dilatorio, in vista della imminente scadenza del termine per adempiere alla sentenza n. 6596/2020 mediante formulazione di una proposta risarcitoria, allo stato ancora mancante.

4. - Alla pubblica udienza del 15 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso per revocazione è inammissibile non ricorrendo l’errore di fatto revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 nn. 4 e 5, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

2. - La ricorrente chiede la rescissione della sentenza n. 6596/2020 nella parte relativa alla valutazione della domanda risarcitoria.

La sentenza ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione di Latina, del 19 marzo 2020 n. 115, che dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse “ considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento (di aggiudicazione) derivata da quella del bando di gara ..” e “rilevato, in via preliminare, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 7840/2019 del 15 novembre 2019, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Animal Service avverso la succitata sentenza di questo Tribunale n. 593/18 del 26.11.2018, lo ha accolto e, per l’effetto, ha disposto l'annullamento degli atti di gara impugnati travolgendo l’intera procedura di gara ”, con “ effetto caducatorio del provvedimento di aggiudicazione impugnato”.

Il T.A.R. aveva respinto, inoltre, la domanda di risarcimento non avendo la Animal Service proposto domanda di partecipazione alla gara, ma essendosi limitata a impugnare il bando facendo valere unicamente l’interesse strumentale alla riedizione della gara;
il TAR riteneva che “ tale interesse strumentale trova naturale soddisfazione con l’annullamento del bando ”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui avversata, riteneva, in riforma della sentenza appellata, che doveva dichiararsi in parte cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito il risultato per il quale era stata azionata la pretesa in giudizio;
sennonchè, nonostante la manifesta correlazione tra la domanda di risarcimento del danno e la domanda di annullamento dell’aggiudicazione per asseriti ulteriori vizi propri, il Consiglio di Stato ha, comunque, ritenuto di esaminare la richiesta risarcitoria “accessoria”, e non si è avveduto che, secondo la prospettazione della stessa appellante, confermata e ribadita in tutti gli scritti, la stessa poggiava sull’asserita illegittimità dell’immissione della Dog’s Town nel servizio in via d’urgenza e, pertanto, era strettamente dipendente dall’accertamento della fondatezza di tale motivo di ricorso.

Ad avviso dell’odierna ricorrente, non ravvisando alcuna illegittimità nell’immissione in servizio della Dog’s Town in via d’urgenza da parte della stazione appaltante, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rigettare anche la correlata domanda di risarcimento del danno, in quanto priva di fondamento.

La circostanza che, al contrario, il Consiglio di Stato abbia considerato la domanda risarcitoria come separata dal precedente motivo di appello, andando a ricercare autonomamente una base giuridica su cui fondare il risarcimento del danno, poi rinvenuta in una ipotetica “perdita di chance”, invero mai dedotta dall’appellante, rivela un’erronea lettura degli atti di causa, che si è – oltretutto – tradotta in un vizio di ultrapetizione.

Sarebbe erronea la ritenuta riqualificazione del danno in termine di perdita di “chance” essendo stato, inoltre, escluso che la Animal Service potesse vantare qualsiasi affidamento (e, dunque, nel caso di specie, una qualsiasi “chance”) in relazione ad ulteriore proroga in proprio favore.

Il Consiglio di Stato non avrebbe correttamente percepito la correlazione tra la richiesta risarcitoria e la censura relativa alla asserita illegittima immissione d’urgenza della Dog’s Town nel servizio, seppur più volte ribadita dall’appellante in tutti gli atti della causa.

Tale errore si configura, quindi, quale errore rilevante per la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c., derivandone una palese discrasia tra il contenuto della sentenza ed il contenuto degli atti processuali.

3. - Al riguardo, il Collegio ritiene che non sussista il denunciato errore di fatto.

Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata (Adunanza Plenaria n. 5 del 24.1.2014) l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Quanto al richiamato presupposto sub a), per costante giurisprudenza non costituisce errore di fatto revocatorio “l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1254).

La giurisprudenza distingue tra errore di fatto revocatorio ed errore di diritto che non dà luogo a revocazione.

Si afferma infatti che non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.

Pertanto, sono qualificabili come vizi logici e quindi come errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 26/02/2021, n.1644;
Cons. Stat. sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6621Cons. Stato, IV, 12 maggio 2020, n. 2977Cons. Stato, III, 24 ottobre 2018, n. 6061Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5347Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2018, n. 35; Cons. Stato, V, 21 ottobre 2010, n. 7599).

L'errore di fatto revocatorio, invece, si configura come un "abbaglio dei sensi", per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa.

Insomma, l'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di "quell'abbaglio dei sensi" che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.

3.1. - Di fatto, nel caso in esame, la questione concernente i presupposti della domanda di risarcimento del danno ha costituito uno dei punti controversi del giudizio e la sentenza impugnata ha affrontato tale questione (insieme a tutte le altre sottoposte al giudizio del Collegio) giungendo a conclusioni favorevoli alla parte appellante.

La sentenza ha effettuato una interpretazione della domanda attorea, mediante la dichiarata “riqualificazione giuridica della fattispecie”, ravvisando nella perdita di chance il danno derivato dalla rilevata “ illegittimità degli atti di gara estesa in via derivata all’aggiudicazione in favore della Dog’s Town con la conseguenza che il suddetto affidamento – così come la successiva immissione in servizio - è rimasto senza valido titolo giustificativo .”.

La sentenza n. 5146/2020 così motiva (punto 8.1.e seguenti):

Sul punto, il giudice di prime cure, nel respingere la domanda dell’odierna appellante, ha arrestato il proprio giudizio al rilievo che il bene della vita perseguito con l’azione giudiziale intrapresa da Animal Servis fosse rappresentato dall’interesse strumentale alla riedizione della gara e che tale interesse avesse trovato naturale soddisfazione nell’annullamento del bando.

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