Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-12-28, n. 202008395
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2020
N. 08395/2020REG.PROV.COLL.
N. 06997/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6997 del 2017, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato prof. E S D, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle Comunicazioni, Comitato di Applicazione Codice Autoregoalmentazione Tv e Minori non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 06310/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. F D L e udito per la parte appellante l’avvocato Ugo De Luca in sostituzione dell'avvocato Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in primo grado l’odierna appellante ha impugnato: a) la delibera prot. n. 137/05/CSP del 5 ottobre 2005, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Commissione per i servizi e prodotti), avente ad oggetto: “ Ordinanza-ingiunzione alla società RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Emittente in ambito nazionale “Rai Uno”) per la violazione dell’articolo 15, comma 10, della L. n. 223/1990 ”; b) ogni atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, la “ Contestazione nei confronti della società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (Emittente televisiva in ambito nazionale “RAI UNO”) per la violazione dell’art. 15, comma 10, della L. n. 223/1990 - Procedimento n. 1272/FB ”, adottata con nota prot. n. CONT/39/05/DGC/AEM del 4/5/2005 a firma del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, unitamente all’allegato “ Verbale di accertamento relativo al procedimento n. 1272/FB ” di pari data; c) ove occorrente, la nota a firma del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori prot. n. CTM/12d/05 Segn. del 10/2/2005 e l’allegata risoluzione n. 7 dell’8/2/2005; d) ove occorrente, la delibera dell’AGCOM prot. n. 425/01/CONS del 7/11/2001 (come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS del 24/9/2003), recante il “ Regolamento in materia di procedure sanzionatorie ”, nelle parti censurate per quanto di interesse.
In particolare, adendo la sede giurisdizionale, la ricorrente ha dedotto che:
- in data 16.1.2005 sull’emittente RAI UNO, a partire dalle ore 20:47, la Rai aveva trasmesso la prima puntata del film prodotto per la televisione “La Caccia”, avente ad oggetto temi importanti e di grande attualità sociale, premiato dal pubblico dei telespettatori italiani, collocandosi al primo posto negli ascolti del prime time ;
- con nota prot. n. CTM/12d/05 Segn. del 10/2/2005 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori aveva inviato direttamente al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’AGCOM, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione, copia della propria risoluzione n. 7 dell’8/2/2005, con la quale veniva ravvisata una presunta “ violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4. ”, poiché – a giudizio del Comitato – l’emittente avrebbe dovuto segnalare alle famiglie, preventivamente rispetto all’inizio del film, la presenza nella prima puntata “ di una sequenza inidonea ai bambini e ai ragazzi ”, rappresentata dalla “ scena iniziale in cui un rapinatore fa strage di una famiglia (madre incinta e bambino primogenito terrorizzato) e il padre superstite dà sfogo ad una furia disperata ”;
- il Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’AGCOM, senza coinvolgere il Dipartimento Vigilanza e Controllo della stessa Autorità, aveva redatto in data 4 maggio 2005 il verbale di accertamento relativo al procedimento n. 1272/FB, rilevando che le immagini oggetto di esame risultavano particolarmente inadatte ad un pubblico non adulto in quanto rappresentavano, in particolare dalle ore 21:00 alle ore 21:02, l’azione di un rapinatore che – dopo aver minacciato con una pistola una giovane donna incinta sotto gli occhi terrorizzati del figlio che, disperato, tentava invano di nascondersi – uccideva il bambino e sua madre; per l’effetto, ritenendo che la puntata della fiction oggetto di segnalazione apparisse idonea, per i contenuti e per le particolari modalità di rappresentazione, anche in relazione all’orario di trasmissione, a suscitare nei bambini telespettatori reazioni di angoscia e turbamento, configurandosi, nel suo insieme, come nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori, il Dipartimento Vigilanza e Controllo aveva qualificato giuridicamente la fattispecie in esame come violazione dell’art. 15, comma 10, della L. 223/1990;
- il medesimo Dipartimento Garanzie e Contenzioso, dunque, con atto di contestazione prot. n. CONT./39/05/DGC/AEM del 4 maggio 2005, aveva proceduto alla contestazione della presunta violazione alla società odierna appellante, assegnando alla società il termine di 30 gg. dalla notifica per la presentazione di adeguate giustificazioni;
- la Rai aveva svolto le proprie osservazioni controdeduttive sia con memoria difensiva che in sede di audizione, chiedendo l’archiviazione del procedimento;
- l’Autorità procedente aveva comunque provveduto ad adottare la delibera n. 137/05/CSP, con cui aveva qualificato i fatti in contestazione come violazione dell’art. 15, comma 10, L. n. 2223/1990 e aveva irrogato la sanzione pecuniaria in misura di € 75.000,00.
A fondamento del ricorso, la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A (per brevità anche RAI) ha censurato:
- l’omesso coinvolgimento nell’ambito del procedimento sanzionatorio del Dipartimento vigilanza e controllo dell’Agcom, competente a vagliare la fondatezza delle denunce acquisite dall’Autorità, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, adottato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7.11.2001;
- la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14, l. 689/1981, per violazione del termine di novanta giorni dall’accadimento dei fatti (nella specie occorsi in data 16.1.2005, giorno della messa in onda del programma), da rispettare ai fini della contestazione degli addebiti (nella specie avvenuta in data 12.5.2005);
- la violazione dell’art. 15, comma 10, L. n. 223/1990, per avere illegittimamente equiparato un film ad un programma televisivo;
- l’erronea sussunzione della fattispecie in contestazione sotto la previsione dell’art. 15, comma 10, L. n. 223/1990, anziché sotto quella dell’art. 3, comma 4, D.L. n. 97/1995, avente ad oggetto, specialmente, i film prodotti per la televisione e prescrittiva della previa richiesta del parere delle commissioni speciali regolate dalla L. n. 161/1962, nella specie non acquisito;
- l’illegittima discriminazione tra fattispecie analoghe, tenuto conto che in relazione a situazioni assimilabili a quella in oggetto, l’Autorità aveva provveduto all’archiviazione dei relativi procedimenti.
3. L’Autorità intimata si è costituita in giudizio, al fine di resistere al ricorso.
4. A definizione del giudizio il Tar ha rigettato il ricorso, rilevando che:
- l’omesso esperimento della fase procedimentale del vaglio preliminare operato dal Dipartimento Vigilanza e Controllo, pur previsto dal Regolamento, posta a presidio della celerità dell’azione amministrativa, doveva ritenersi passaggio procedurale posto nell’interesse dell’Amministrazione e non del soggetto sottoposto al procedimento sanzionatorio, come tale non incidente sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio; nella specie, comunque, la palese e grave violazione dell’art. 15, comma 10, della L 223/1990, contestata e sanzionata con il provvedimento impugnato, toglieva ogni rilevo al passaggio procedimentale dedotto , traducendosi in termini di doverosità vincolata e rendendo del tutto superfluo il citato passaggio procedimentale;
- il completo accertamento dei fatti di cui all’articolo 14 della legge n. 689/1981, nonché la connessa qualificazione e connotazione giuridica erano stati effettuati in data 4 maggio 2005, con conseguente tempestiva contestazione degli addebiti, avvenuta con atto adottato in pari data, così come previsto dal Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla Delibera n. 136/06/CONS (art. 4 del Regolamento Sanzioni “accertamento formale dei fatti”);
- non occorreva acquisire il preventivo parere delle Commissioni di revisione di cui alla L. n. 161/1962, in quanto la medesima legge introduceva il potere di censura nel caso in cui non venisse rispettato il buon costume nelle opere cinematografiche e teatrali ed era destinata ad operare ex ante proprio per evitare che venissero proiettate; mentre la normativa rilevante in giudizio attribuiva all’Autorità un potere sanzionatorio ex post nelle ipotesi di violazione – tra le altre – delle disposizioni di cui all’art. 15 co. 10 L. 223/1990 per la proiezione di