Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-28, n. 202104103
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 04103/2021REG.PROV.COLL.
N. 09241/2020 REG.RIC.
N. 09260/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9241 del 2020, proposto dalla società CO AL S.p.a. (ovvero CO AL Mobile-IM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domiciliata presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
contro
la società LI S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Olivieri, Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori (Legance – Avvocati Associati) in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
nei confronti
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;
sul ricorso numero di registro generale 9260 del 2020, proposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la società LI S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Olivieri, Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori (Legance – Avvocati Associati) in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
nei confronti
della società CO AL S.p.a. (ovvero CO AL Mobile-IM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domiciliata presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- quater , 29 ottobre 2020 n. 11060, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della società LI S.p.a. (nonché della società CO S.p.a. e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e i documenti prodotti;
Visti i decreti cautelari monocratici 28 novembre 2020 n. 6924 e 30 novembre 2020 n. 6939;
Viste le ordinanze collegiali della Sezione 18 dicembre 2020 nn. 7286 e 7288;
Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Gustavo Olivieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue..
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- quater , 29 ottobre 2020 n. 11060 con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 58240/2020) proposto dalla società LI AL S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, LI) per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi, per brevità Autorità, Garante o GPDP) 24 giugno 2020 prot. 23369, con il quale quest’ultima aveva respinto l’istanza presentata da LI, in data 7 aprile 2020, al fine di ottenere l’accesso agli atti del procedimento svolto dall’Autorità nei confronti di CO AL S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, IM) concluso con l’adozione del provvedimento correttivo e sanzionatorio (nei confronti di IM) del 15 gennaio 2020 (doc. n. 9256486), proponendo inoltre domanda di accertamento del diritto ad ottenere i documenti richiesti con conseguente condanna dell’Autorità a renderli ostensibili.
Nei confronti della suindicata sentenza di primo grado propongono appello, con due distinti mezzi di gravame, IM e il GPDP chiedendone la riforma secondo le prospettazioni che qui di seguito saranno illustrate.
2. - In via preliminare e prima ancora di descrivere la vicenda fattuale, identica per i due ricorsi in appello, in quanto entrambi i gravami attengono alla medesima controversia e hanno quale bersaglio la stessa sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. 11060/2020), deve disporsi fin d’ora (anche per motivi di logica espositiva) la riunione degli stessi.
Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l’obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).
Al di là dell’obbligo di riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza di primo grado, emerge poi, in tutta evidenza, la integrale connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, recando quali parti processuali le stesse già costituite nel giudizio di primo grado ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressoché sovrapponibile.
Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 9260/2020 al ricorso in grado di appello n. R.g. 9241/2020, in quanto quest’ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perché siano decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201)
3. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio con riferimento ai due contenziosi qui in decisione nonché dalla lettura della sentenza qui fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- il 14 gennaio 2020, con provvedimento n. 7, l’Autorità irrogava a IM una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 27.802.946,00 e le ingiungeva di porre in essere talune attività e comportamenti correttivi del proprio operato, sul presupposto che la predetta società, aveva posto in essere una serie di condotte lesive della privacy di utenti di servizi di telecomunicazione, anche diversi dai propri clienti (i c.d. “ prospect ”), per le modalità di trattamento dei loro dati, in particolare, promuovendo campagne di telemarketing per offerte promozionali dei propri servizi in assenza del consenso degli interessati o comunque in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. All’esito della procedura aperta nei confronti di IM, l’Autorità affermava la fondatezza delle accuse mosse alla predetta società e irrogava nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria più sopra indicata;
- sul presupposto che i comportamenti illeciti ascritti a IM fossero relativi anche ad illeciti contatti commerciali per l’effettuazione di campagne promozionali, in violazione delle norme poste dall’ordinamento a tutela dei dati personali, rivolte anche nei confronti di clienti non IM, la società LI, con istanza del 7 aprile 2020, nella qualità di operatore sul mercato italiano sul segmento della telefonia mobile, chiedeva all’Autorità di acquisire gli atti del procedimento che aveva condotto all’adozione del provvedimento sanzionatorio a carico di IM;
- la suddetta richiesta, in particolare, aveva ad oggetto l’accesso documentale agli elenchi delle numerazioni mobili acquisiti dal Garante nel corso del procedimento ed utilizzati da IM (“ per gli illeciti contatti commerciali e per l’effettuazione delle campagne promozionali rivolte a clienti non IM in violazione delle norme a tutela dei dati personali ”), motivando tale richiesta sulla necessità di “ esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio per concorrenza sleale attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano (…) , utilizzando i documenti richiesti allo scopo d’individuare le numerazioni mobili dei clienti ILIAD illecitamente contattati da IM nel periodo oggetto del Provvedimento ” (così, testualmente, nell’istanza presentata da LI al