Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-13, n. 201601436

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-13, n. 201601436
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601436
Data del deposito : 13 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07223/2015 REG.RIC.

N. 01436/2016REG.PROV.COLL.

N. 07223/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7223 del 2015, proposto dal Comune di Anzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Agostino Depretis, 60;

contro

Società Framarfed s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati V C I e Alessia M, con domicilio eletto presso V C I in Roma, via Dora, 1;

nei confronti di

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
Ing. Marco Pistelli nella qualità di responsabile 7° U.O. Politiche del territorio del Comune di Anzio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma - sezione II bis n. 10646 del 4 agosto 2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - sezione II bis, n. 4485 del 22 marzo 2010.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Framarfed s.r.l.;

Viste le memorie difensive depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Mauro (su delega dell’avvocato Cerè) e Galletti (per dichiarata delega dell’avvocato Cerulli Irelli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 7 ottobre 2003 la società Framarfed s.r.l. - proprietaria di un’area nel territorio di Anzio, adiacente alla strada provinciale n. 601 tra Ostia e Anzio - ha domandato al Comune il rilascio dell’autorizzazione petrolifera e della concessione edilizia per costruire un impianto di distribuzione di carburanti.

2. Con determinazione n. 55/C/2, adottata il 24 settembre 2003, la Regione Lazio ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica a norma dell’art. 151, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all’epoca vigente.

3. Trasmessa la pratica al Ministero per i beni culturali e architettonici – Soprintendenza per il Lazio, questa - con nota del 12 novembre 2003 - ha chiesto un’integrazione documentale, sottolineando come, in assenza del proprio parere definitivo, il Comune non potesse rilasciare la concessione edilizia richiesta e l’ iter procedurale dovesse considerarsi interrotto.

4. In data 22 marzo 2006, la società ha reiterato la precedente richiesta di realizzazione dell’impianto di distribuzione, presentando, a firma di un diverso professionista, un progetto del quale è discussa l’identità rispetto al progetto del 2003 (la afferma la società;
la contesta il Comune).

5. Nell’inerzia dell’Amministrazione comunale, la società ha adito il T.A.R. per il Lazio che - con sentenza n. 769/2008 - ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e stabilito l’obbligo di provvedere.

6. Con provvedimento del 1° agosto 2008, il Comune di Anzio, in esecuzione del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza n. 769, ha ricusato l’istanza di autorizzazione sul rilievo che la superficie da adibire a distributore, riportata in progetto, fosse superiore a quella graficizzata sul P.R.G. approvato.

7. Contro il diniego comunale la società ha proposto ricorso che il T.A.R. Lazio, sez. II bis, ha accolto con sentenza 22 marzo 2010, n. 4485.

8. La sentenza è stata impugnata dal Comune ma, a seguito della rinunzia di quest’ultimo in data 3 aprile 2013 accettata dalla controparte, la Sezione ha dichiarato estinto l’appello (cfr. decreto decisorio n. 351 del 4 aprile 2013).

9. La sentenza n. 4485/2010 è così diventata definitiva.

10. A seguito di un sollecito della società il Comune, con nota del 21 maggio 2013, ha richiesto varia documentazione (autorizzazioni, pareri, perizie, analisi) ritenuta necessaria per poter ottemperare alla decisione del T.A.R.

12. In data 22 luglio 2013, la società ha chiesto alla Regione il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

13. Dopo alcune diffide, rivolte dalla società al Comune e alla Regione, e alcuni incontri fra le parti, l’Amministrazione - con nota del 24 novembre 2014, che richiama altra nota della Regione Lazio del 10 giugno 2014, secondo la quale sarebbe stato necessario seguire la procedura della variante urbanistica - ha comunicato l’improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica.

14. La società ha allora agito per l’ottemperanza della decisione n. 4485/2010, deducendo l’obbligo del Comune di rilasciare il permesso con dichiarazione di nullità della nota comunale e di quella regionale, per elusione del giudicato, e chiedendo il risarcimento del danno sofferto, variamente articolato.

15. Con sentenza 4 agosto 2015, n. 10646, il T.A.R. per il Lazio, sez. II bis , ha accolto il ricorso in ottemperanza. Per l’effetto:

a) ha ordinato al Comune di rilasciare il permesso di costruire entro trenta giorni;

b) ha nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;

c) ha condannato il Comune al risarcimento del danno nella misura di euro 265.000,00, oltre a rivalutazione e interessi legali.

16. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:

a) la sentenza n. 4485/2010 non si sarebbe limitata ad affermare l’obbligo del Comune di provvedere, ma avrebbe deciso nel merito, statuendo direttamente l’obbligo dell’Amministrazione di assentire il progetto;

b) di conseguenza sarebbe nullo ogni ulteriore atto con cui il Comune, anziché conformarsi al giudicato, lo avrebbe in pratica eluso, riavviando il procedimento e subordinando l’assenso all’acquisizione di nuovi pareri;

c) dovesse essere accolta la domanda subordinata della società ricorrente, intesa a ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto per il mancato rilascio, a decorrere dalla formazione del giudicato, del titolo edilizio.

17. Il Comune di Anzio ha interposto appello contro la sentenza e ne ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva nella parte in cui ha disposto il risarcimento del danno, formulando una domanda cautelare che è stata accolta dalla Sezione prima con decreto monocratico (18 agosto 2015, n. 3668), poi con ordinanza collegiale (9 settembre 2015, n. 4074).

18. Dopo avere esposto dettagliatamente i fatti di causa, il Comune ha sviluppato i due complessi motivi che seguono (pagine 11 – 25 del gravame):

a.1) la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere su un capo rilevante della difesa comunale, concernente la concreta insussistenza dall’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

a.2) richiamando la decisione n. 4485/2010, che avrebbe escluso la sussistenza di vincoli paesistici, il primo giudice non avrebbe considerato che, in sede di ottemperanza, la società avrebbe cercato di ovviare alla mancanza del necessario presupposto normativo (l’autorizzazione paesaggistica) deducendo l’identità del primitivo progetto (2003), ritenuto dotato di autorizzazione, con quella di un progetto successivo (2006), mentre in realtà l’ iter necessario non si sarebbe perfezionato per il primo (e comunque sarebbe decorso il termine quinquennale di efficacia del titolo) e i due progetti sarebbero profondamente differenti;

a.3) inoltre il Comune non avrebbe negato il permesso di costruire e quindi rinnovato il diniego (fondato a suo tempo solo su ragioni edilizie e urbanistiche), ma solo comunicato alla società - con atto meramente ricognitivo, privo di autonoma valenza lesiva - l’esito della richiesta rivolta alla Regione nel senso della improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica. Tale improcedibilità, peraltro, sarebbe correlata a un atto di impulso della stessa società, che in data 22 luglio 2013 avrebbe richiesto alla Regione l’autorizzazione paesaggistica così confermando, con efficacia confessoria, la sussistenza di vincoli ambientali;

a.4) in definitiva il Comune non avrebbe eluso il giudicato, essendosi invece limitato ad attivare una procedura prescritta inderogabilmente dalla legge e non esclusa dalla sentenza ottemperanda;

a.5) infine, gli atti formati successivamente al giudicato (dal Comune e dalla Regione) non sarebbero stati impugnati tempestivamente. Da ciò l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza nel merito, del ricorso introduttivo;

b.1) sarebbe inoltre erronea la condanna al risarcimento del danno.

b.2) la condotta del Comune sarebbe corretta e mancherebbe in ogni caso l’elemento soggettivo della colpa, perché l’ente, agendo diversamente, avrebbe violato le norme poste a tutela dell’ambiente e disatteso un provvedimento regionale;

b.3) la domanda risarcitoria sarebbe infondata, non provata e pretestuosa;

b.4) in via subordinata, l’importo andrebbe ridotto secondo equità.

19. La società Framarfed si è costituita in giudizio per resistere all’appello, informando dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire (2 settembre 2015) e sostenendo di aver fatto richiesta alla Regione dell’autorizzazione paesaggistica soltanto perché a ciò indotta dalla riapertura del procedimento, disposta dal Comune ma, suo dire, in violazione del giudicato, e “in un’ottica di piena collaborazione con l’Amministrazione comunale” , per superare una impasse ultradecennale.

20. Nel merito l’appellata società:

a) afferma l’improcedibilità del primo motivo dell’appello per avere il Comune, senza riserva alcuna, rilasciato il permesso di costruire;

b) sostiene la violazione o elusione del giudicato, in quanto la sentenza ottemperanda avrebbe espressamente escluso la sussistenza di “vincoli ambientali, paesistici e storico culturali” sull’area interessata, cosicché il Comune, nel riavviare il procedimento, avrebbe agito contro buona fede;

c) contesta che sia esente da colpa la condotta del Comune, che avrebbe atteso oltre cinque anni prima di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, avrebbe agito con fini puramente dilatori e comunque, in primo grado, non avrebbe specificamente contestato i criteri seguiti dal T.A.R. per la quantificazione del danno, cioè i dati della perizia depositata dalla società.

21. La società ha anche depositato documentazione varia.

22. Dopo l’adozione della ricordata ordinanza cautelare, le parti hanno depositato memorie con le quali rinnovano e ampliano le argomentazioni già svolte.

23. In particolare il Comune - nella memoria depositata il 21 novembre 2015 - sostiene che il giudice del 2010 non avrebbe mai sindacato il potere di autorizzazione paesaggistica, perché mai esercitato e dunque estraneo alla decisione ottemperanda, e che, secondo una ricostruzione complessiva della vicenda, apparirebbe evidente il carattere pretestuoso della pretesa risarcitoria della controparte.

24. Dal canto suo la società - nella memoria depositata il 15 marzo scorso - afferma, da un lato, che anche il motivo dell’appello relativo al risarcimento sarebbe divenuto improcedibile, per avere il Comune corrisposto l’imposta di registro sull’intera somma portata dalla sentenza, dall’altro, che le condizioni economiche dell’ente non gli precluderebbero di eseguire il pagamento.

25. La società appellata ha depositato ulteriore documentazione.

26. Alla camera di consiglio del 31 marzo 2016 l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

27. In via preliminare, il Collegio rileva che:

a) la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite, salvo per quanto concerne la discussa identità fra il progetto del 2003 e quello del 2006 che però - come meglio si vedrà in seguito - non è dirimente. Di conseguenza e con questa eccezione, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio;

b) sono inammissibili i documenti depositati per la prima volta in questa sede di appello dalla società Framarfed, in violazione del divieto sancito dall’art. 104, comma 2, c.p.a.

28. Prima di passare all’esame del merito dell’appello, il Collegio deve esaminare le eccezioni pregiudiziali che le parti reciprocamente si oppongono.

29. Con argomentazioni per dir così “annegate” nel complesso primo motivo, il Comune afferma l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché rivolto contro atti non provvedimentali, non lesivi e introdotti comunque tardivamente.

30. Tali eccezioni sono infondate perché:

a) da un lato, la nota regionale e la nota comunale impugnate hanno prodotto - allo stato - un arresto procedimentale definitivo e presentano dunque quei caratteri che ne rendono possibile l’impugnazione;

b) dall’altro, vertendosi in tema di giudizio di ottemperanza, non valgono gli ordinari termini di decadenza, ma il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., che nella specie è stato ampiamente rispettato.

31. Dal canto suo, la società appellata sostiene l’improcedibilità dell’appello, per avere il Comune dato esecuzione alla sentenza impugnata rilasciando il permesso di costruire e corrispondendo l’importo dovuto a titolo di imposta di registro sulla sentenza stessa.

32. Anche tali eccezioni sono infondate perché:

a) il rilascio del titolo non costituisce manifestazione di un rinnovato apprezzamento della situazione (se così fosse, la tesi sarebbe fondata: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2014, n. 4164;
sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6174;
sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 596), ma è puramente esecutivo della sentenza di primo grado, espressamente richiamata nelle premesse del provvedimento, cosicché non sopravvivrebbe a un’eventuale riforma di questa per l’effetto caducante che ne seguirebbe (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4431;
sez. IV, 14 marzo 2016, n. 991 che hanno fatto applicazione dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 1 del 2015, in particolare §§ 3.1. – 3.3.);

b) non può valere acquiescenza e implicita accettazione della sentenza impugnata neppure il pagamento dell’imposta di registro, avvenuto in adempimento di un obbligo di legge (artt. 37 e 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

33. E’ così possibile passare all’esame dell’appello comunale nel merito.

34. Il primo motivo dell’appello è infondato.

34.1. Il Comune di Anzio si impegna fortemente per contestare la decisione adottata sul punto dal primo giudice, ma spende argomenti che avrebbero trovato la loro corretta collocazione nell’appello contro la sentenza del T.A.R. n. 4485/2010, proposto ma non coltivato e infine dichiarato estinto per rinunzia dell’ente appellante.

34.2. Occorre dunque fare riferimento alla sentenza menzionata. E poiché questa, in accoglimento del ricorso della società, ha statuito non l’obbligo procedimentale del Comune di provvedere, ma l’obbligo sostanziale di assentire il progetto rilasciando il permesso di costruire, del tutto correttamente la decisione qui impugnata ha ritenuto che al Comune stesso non rimanesse alcun margine per riaprire il procedimento in funzione dell’eventuale rilascio del titolo.

34.3. In questa parte, la sentenza n. 10646/2015 merita dunque piena conferma, con riaffermazione dell’obbligo del Comune di provvedere al rilascio e declaratoria di nullità degli atti adottati nell’ambito del procedimento illegittimamente riavviato.

35. Il secondo motivo dell’appello, concernente la condanna al risarcimento del danno, richiede un’analisi più dettagliata.

35.1. Senza riprendere dal fondo l’esame di temi ampiamente discussi e approfonditi, il Collegio ritiene che la struttura dell’illecito extracontrattuale della P.A. non diverga dal modello generale delineato dall’art. 2043 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291 relativa proprio ad una fattispecie in cui è stato negato il risarcimento del danno in materia di edilizia e urbanistica). Ne sono dunque elementi costitutivi: quello soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità, il danno, l’ingiustizia del danno medesimo.

35.2. Nella sentenza qui impugnata e nelle difese delle parti la discussione si è sviluppata attorno al profilo della colpa del Comune, che il Tribunale territoriale ha considerato inequivocabilmente sussistente “per aver omesso l’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 4485 del 2010, peraltro non sospesa, e successivamente passata in giudicato nel 2013 ad esito dell’estinzione del giudizio d’appello per rinunzia dell’Amministrazione”.

35.3. Sotto questo profilo, l’argomentazione è ineccepibile e merita piena adesione, posto che non può essere in alcun modo scusato il comportamento del Comune che, condannato ad adempiere nel 2010, ha atteso ben cinque anni per rilasciare quel titolo cui la società appellata, secondo una sentenza esecutiva, aveva diritto.

35.4. Non qui (non nell’elemento soggettivo, cioè) sta tuttavia - ad avviso del Collegio - il nocciolo della questione, il quale è piuttosto in ciò, che, nella fattispecie, manca il requisito del damnum iniuria datum.

35.5 Occorre premettere brevemente alcuni consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa:

a) l'interesse materiale o il bene della vita finale, in relazione al quale si propone domanda risarcitoria, può trovare tutela solo a condizione di non essere contra ius vel non iure ovvero d'indole abusiva e opportunistica (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, § 8.3.4.;
Id., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 9.2);

b) in materia di risarcimento del danno da attività provvedimentale della P.A. è indispensabile la prova rigorosa della spettanza del bene della vita preteso, in stretta correlazione con il giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2011, n. 2031;
Id., sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407;
Id., sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 131;
Id., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675);

c) i doveri di solidarietà sociale che traggono fondamento dall’art. 2 Cost., impongono di valutare complessivamente la condotta tenuta dalle parti private nei confronti della P.A. in funzione dell’obbligo di prevenire o attenuare quanto più possibile le conseguenze negative scaturenti dall’esercizio della funzione pubblica o da condotte a essa ricollegabili in via immediata e diretta;
questo vaglio ridonda anche in relazione all’ individuazione, in concreto, dei presupposti per l’esercizio dell’azione risarcitoria, onde evitare che situazioni pregiudizievoli evitabili con l’esercizio della normale diligenza si scarichino in modo improprio sulla collettività in generale e sulla finanza pubblica in particolare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).

35.6. Nel caso di specie, è indiscutibile che il concreto interesse della società appellata fosse e sia quello di costruire e gestire l’impianto di distribuzione di carburanti o almeno di poterne disporre in modo di trarne profitto.

35.7. Ciò la società non avrebbe potuto fare sulla base del solo permesso di costruire, difettando due altri presupposti indispensabili: l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione petrolifera (si badi che nella memoria depositata in data 15 marzo 2016, a pagina 1, la difesa della società riporta testualmente che quest’ultima ha “…tempestivamente iniziato i lavori e ha altresì sottoscritto un contratto preliminare di vendita con la società FAB Design Srls, alla quale consegnerà l’impianto nel breve tempo rimasto per la sua ultimazione” ).

35.7.1. La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i due titoli (permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica) hanno contenuti differenti, seppure ambedue relazionati al territorio, e l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli. Il permesso di costruire può essere rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2015, n. 5663;
ivi riferimenti ulteriori;
Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9).

Alle medesime conclusioni perviene, sul versante penale e costituzionale, la giurisprudenza consolidata (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2013, n. 13783;
sez. III, 4 aprile 2007, M.F.;
sez. un., 28 novembre 2001, Salvini;
Corte cost., 20 dicembre 2007, n. 439;
14 novembre 2007, n. 378;
27 aprile 2007, n. 144), secondo cui:

a) i reati edilizi e urbanistici sono autonomi da quelli in materia di paesaggio e ambiente perché è diversa la disciplina del governo del territorio rispetto a tali ambiti;

b) l’autonomia dei beni giuridici protetti dalle norme penali incriminatrici nelle materie in esame si riflette anche sulla autonomia delle cause estintive dei rispettivi reati;

c) tra i reati previsti dall’art. 44 del testo unico dell’edilizia e dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 vi è concorso e non assorbimento.

35.7.2. Nel caso di specie, non è seriamente contestabile che l’area in questione fosse soggetta a vincolo e l’intervento richiedesse dunque l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

35.7.3. Se la sentenza n. 4485/2010 ha affermato l’insussistenza di “eventuali vincoli ambientali, paesistici e storico culturali” , tanto ha detto solo in relazione a (e nei limiti de) la domanda proposta, che riguardava il rilascio del permesso di costruire.

35.7.4. L’esistenza del vincolo ambientale e la correlata esigenza dell’autorizzazione paesaggistica, oltre a risultare per tabulas , sono affermate precisamente dal ricorso in ottemperanza (v. pag. 3: “essendo il terreno compreso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale” ) e ulteriormente comprovate dagli stessi comportamenti della società appellata, che tale autorizzazione ha chiesto nel 2003 e poi ancora nel 2013, non contestando, in questo secondo caso, la richiesta comunale di dotarsi di tale titolo se non - e in un momento successivo - con riguardo al proprio reclamato diritto di ottenere senz’altro il rilascio del permesso di costruire.

35.7.5. La richiesta del 2003 non è mai giunta a positiva conclusione, non essendo mai stata sottoposta alla valutazione della Soprintendenza l’ulteriore documentazione da questa domandata con la nota del 12 novembre 2003.

35.7.6. Non vi è dunque alcuna autorizzazione paesaggistica del 2003 che possa sorreggere il progetto del 2006. Il che - come prima anticipato - rende privo di interesse il punto concernente la discussa identità dei due progetti successivamente presentati dalla società.

35.7.7. La società Framarfed non ha provato di aver conseguito la c.d. autorizzazione petrolifera, prescritta dall’art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. L'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto e il permesso di costruire sono elementi di una fattispecie complessa a formazione progressiva, al cui completarsi - secondo una scansione temporale non tipizzata - si realizzano le condizioni di legge per l'esercizio della relativa attività: se è legittimo il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, l’attività non può essere avviata sinché non si sia concluso il procedimento relativo alla richiesta dell'autorizzazione petrolifera (arg. da Cons. Stato, sez. V, n. 931 del 2015;
sez. V, n. 1831 del 2009;
sez. V, n. 4079 del 2008).

35.8. In conclusione, la società appellata, se si è vista illegittimamente negare dal Comune il permesso di costruire, non aveva comunque i titoli necessari per costruire e gestire l’impianto di distribuzione di carburanti, cioè per ottenere il bene materiale della vita cui in definitiva aspirava.

35.9. Poiché, nella fattispecie, l’omesso rilascio del permesso di costruire non ha cagionato un danno antigiuridico in pregiudizio della società originaria ricorrente, difetta uno dei presupposti essenziali per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

35.10. Il secondo motivo dell’appello comunale è dunque fondato e va pertanto accolto, con riforma parziale della sentenza impugnata e reiezione in parte qua del ricorso introduttivo di primo grado.

36. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

37. Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Anzio, che con il proprio comportamento ondivago ha dato origine alla presente controversia. Esse sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.

38. Resta a carico del Comune di Anzio il contributo unificato versato dalla società Framarfed in relazione al giudizio di primo grado, che dovrà essere a questa rifuso.

39. In considerazione delle singolarità che hanno caratterizzato la vicenda in esame, il Collegio dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

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