Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202303227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202303227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303227
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03227/2023REG.PROV.COLL.

N. 05063/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2021, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Gondar 22;

per la riforma,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Cons. S F;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dalla difesa appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario ricorso al TAR il Col. -OMISSIS- Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato l'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l'anno 2018, nella parte in cui è risultato collocato al 48° posto della graduatoria finale di merito con il punteggio di 28,10, ma non iscritto nel quadro di avanzamento in posizione utile.

L’Ufficiale, dopo aver sintetizzato la propria carriera elencando gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze ricevute e gli incarichi ricoperti, ritenendo che il proprio curriculum vitae presentasse maggiori titoli e qualifiche rispetto a quelli dei colleghi assunti a riferimento, ha chiesto l’annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento il vizio di eccesso di potere, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto nei suoi confronti sarebbe stato adottato un metro di giudizio particolarmente riduttivo che non troverebbe riscontro nei riguardi dei parigrado -OMISSIS- i quali non vanterebbero titoli, qualifiche e comandi superiori.

Il Ministero della Difesa si costituiva per resistere al ricorso.

Il -OMISSIS-, a fronte delle produzioni documentali dell’Amministrazione effettuate in esecuzione di ordinanza istruttoria del TAR, ha presentato motivi aggiunti, reiterando le originarie censure.

E’ stata disposta da parte del TAR l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria di merito in posizione utile.

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando indici di eccesso di potere in assoluto e in senso relativo;
il -OMISSIS-, invero, presenta un profilo eccellente, non adeguatamente valutato, mentre palesemente ingiustificata risulta la preminenza accordata ai tre profili di candidati comparati (in particolare, quelli dei generali -OMISSIS-), tutti portatori di percorsi professionali caratterizzati da obiettiva inferiorità sotto vari aspetti. Di conseguenza, il TAR ha disposto che il Ministero della Difesa provvedesse ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del -OMISSIS- per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della pronuncia in questione, salve restando “le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione”.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Amministrazione della Difesa, articolando censure che possono riassumersi nei termini seguenti:

- Insussistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto: la configurabilità di tale vizio, secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, può essere ravvisata solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare manifestamente inadeguati i punteggi attribuiti (e non sarebbe il caso dell’appellato, le cui valutazioni presentano alcune flessioni che vengono evidenziate);
in due precedenti procedure di avanzamento, entrambe “validate” da sentenza del medesimo TAR (le nn. 4802/2020 e 4803/2020), neppure impugnate dall’interessato, è stata esclusa la ricorrenza del vizio di eccesso di potere in assoluto e la ricorrenza, in capo al -OMISSIS- di un profilo professionale “apicale”.

- Insussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo: il sistema di promozione non prevede una diretta comparazione tra gli scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno di essi, attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria;
neppure risulta irragionevole il giudizio formulato nei confronti del Col. -OMISSIS-, in quanto non si rilevano ictu oculi palesi contrasti tra gli elementi che hanno formato la base dello stesso giudizio e la valutazione in concreto ad essa attribuita, non apparendo incoerente in relazione ai precedenti di carriera vantati dal ricorrente/appellato. Vengono richiamati precedenti giurisprudenziali amministrativi di questo Istituto (come la recente sentenza n.393/2020, che ribadisce come il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere riscontrato all’esito di un sostanziale (o, comunque, surrettizio) confronto a coppie fra gli scrutinandi, tanto più ove unilateralmente prescelti dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi”(cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 226 del 2018;
n. 35 del 2018;
n. 482 del 2017). In ogni caso, la rassegna complessiva degli elementi documentali relativi ai gruppi di qualità previsti dall’art. 1058 del D.Lgs n.66/2010 (qualità fisiche, morali e di carattere;
qualità professionali;
qualità culturali e intellettuali;
attitudine ad assumere incarichi del grado superiore) consente di dimostrare con estrema chiarezza la piena legittimità e coerenza della valutazione operata dalla Commissione Superiore di Avanzamento;
l’appellato comunque si è collocato al 48° posto della graduatoria di merito per l’anno 2018, ben lontano dall’ultima posizione utile - la undicesima - per l’iscrizione in quadro e per poter ottenere una posizione utile il -OMISSIS- dovrebbe scavalcare decine di altri candidati.

L’Amministrazione ha anche chiesto la sospensione cautelare della pronuncia impugnata.

Si è costituito l’appellato, contrastando analiticamente i motivi di gravame ed evidenziando gli specifici profili di inferiorità che, a suo avviso, caratterizzano i profili professionali dei controinteressati. Ha altresì evidenziato che l’appello non sarebbe stato notificato ai controinteressati del primo grado.

Con ordinanza cautelare resa all’esito dell’udienza del 6 luglio 2021, questo Consiglio ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, atteso il difetto del periculum in mora , posto che, in base al dictum in essa contenuto, si è limitata a disporre il riesame della posizione del militare sulla base dei principi di diritto espressi nella decisione stessa;

Con successive produzioni documentali e memoria difensiva l’appellato ha rappresentato di aver appreso dall’Amministrazione di essere stato promosso al grado superiore, seppure con riserva e all’esito di un giudizio di ottemperanza, con decorrenza 1 gennaio 2018, in posizione di graduatoria che segue il parigrado -OMISSIS- (e dunque collocandosi comunque in posizione di graduatoria successiva a quella dei colleghi controinteressati al presente giudizio).

Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 21.3.2023.

DIRITTO

L’appello risulta fondato.

Preliminarmente deve rilevarsi che non è fondata la questione, che pare porre l’appellato (cfr. pag. 24 della memoria difensiva datata 30.6.2021) in tema di (omessa) notifica dell’appello ai controinteressati in primo grado, trattandosi di soggetti soccombenti al pari dell'Amministrazione e quindi autonomamente interessati all'appello.

Quanto al merito, giova ripercorrere in principalità i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide, in tema di limiti del sindacato giurisdizionale in caso di censure relative all'attività valutativa della Commissione esaminatrice di causa, secondo i quali le valutazioni svolte dalla Commissione di Avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare;
sicchè, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.

Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).

Di conseguenza, la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146).

La sentenza impugnata, pur affermando di condividere siffatta impostazione, ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, sarebbero ravvisabili “ validi elementi oggettivi e concreti, atti a supportare la fondatezza della censura relativa al vizio di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo ”.

A fondamento del primo vizio (per la cui configurazione lo stesso TAR riconosce essere necessario ravvisare una figura di Ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, potendosi cogliere i sintomi di tale vizio assoluto esclusivamente laddove nella documentazione caratteristica risultasse un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'Ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato), il primo giudice ha ritenuto, all’esito della analitica disamina delle valutazioni riportate e dello sviluppo di carriera, di ravvisare elementi oggettivi e concreti utili per affermare che il ricorrente ben si presti ad essere configurato come “ un ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi (comprovati non solo dai giudizi ma anche dalle massime aggettivazioni nelle voci interne), esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell'ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute (…)”. E dunque, prosegue il TAR, poiché consolidata giurisprudenza afferma che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente (...) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera, nella specie afferma che la documentazione caratteristica del -OMISSIS- “ appare priva di mende o attenuazioni, non registra cadute nel rendimento ma, al contrario, presenta un profilo progressivamente lineare e crescente nell'evoluzione della carriera, con la titolarità di incarichi di assoluto vertice, di tal che, la censura relativa al vizio di eccesso di potere in senso assoluto deve ritenersi fondata ”.

Ciò posto, e richiamati i condivisi orientamenti giurisprudenziali in tema dei limiti del sindacato giurisdizionale in parola, ad avviso di questo Collegio il giudizio di ricorrenza, nella specie, di ipotesi di eccesso di potere in senso assoluto non può essere condiviso.

Invero, l’analitico atto di appello dell’Amministrazione ha evidenziato come, nel caso del -OMISSIS-, pur a fronte di un significativo profilo di carriera, la documentazione personale dell’Ufficiale non appare connotata da quell’assoluta apicalità né da quell’assenza di flessioni di giudizio che il vizio di eccesso di potere in assoluto (per come sopra definito), invece, implica. E infatti:

− al termine dell’iter formativo iniziale (Accademia Militare di -OMISSIS- e Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri -OMISSIS-) non ha riportato risultati di assoluto pregio (risultando 15° su 56 presso la prima e 14° su 57 presso il secondo);

− nella valutazione caratteristica ha riportato diverse volte le attribuzioni non apicali di “superiore alla media” (vengono al proposito richiamati i docc. nn. 14, 18 e 21 della produzione dell’appellante);

− in numerose schede valutative, pur conclusesi con l’attribuzione della massima qualifica di “eccellente”, non ha ottenuto le più elevate aggettivazioni interne possibili;

− non ha mai meritato la massima espressione elogiativa del “convinto, vivissimo e incondizionato compiacimento”;

− ha fatto registrare alcune flessioni di rendimento, evinte anche dall’oscillazione delle espressioni elogiative aggiuntive alla qualifica finale. In particolare vengono analiticamente evidenziate alcune flessioni registratesi non solo nelle fasi iniziali della carriera (per le quali anche il TAR ha riconosciuto difettare l’iniziale apicalità) ma anche nel grado di capitano (laddove i giudizi sono oscillati da “eccellente con apprezzamento” a “eccellente” senza aggettivazioni, fino al solo “favorevole”) e in quello di maggiore (laddove dalla qualifica di “eccellente con vivissimo e incondizionato compiacimento” si registra la flessione a “eccellente con compiacimento”, sino a “favorevole con vivo compiacimento”, con risalita a “eccellente con vivo apprezzamento”);
si vedano, per la scala di giudizi e per il dettaglio delle richiamate alternanze di valutazioni, le pagg. 4 e 5 dell’atto di appello.

Tali aspetti, ad avviso del Collegio, contraddicono anche l’assunto del primo giudice quanto a tendenza di carriera all’apicalità e al rendimento costantemente crescente.

Peraltro, quanto al profilo della ritenuta apicalità del profilo, non può non considerarsi, perché dissonante rispetto al ravvisato vizio di eccesso di potere in assoluto, come l’Amministrazione appellante abbia valorizzato il dato secondo cui, in due precedenti sentenze dello stesso Tar Lazio, Sezione I bis (chiamato ad esprimersi su due contenziosi azionati, sempre dal Col. -OMISSIS-, avverso le procedure di avanzamento al grado di Generale di Brigata per gli anni 2016 e 2017, nelle quali erano coinvolti anche i generali -OMISSIS-), con le sentenze n. -OMISSIS- (decisioni che non risultano essere state impugnate dall’odierno appellato), sono stati dichiarati inammissibili i relativi ricorsi, ritenendosi non meritevole di adesione la censura riguardante l’eccesso di potere in senso assoluto e dunque che il -OMISSIS- fosse in possesso di un profilo professionale di assoluta apicalità.

Neppure può condividersi, ad avviso del Collegio, il ravvisato vizio di eccesso di potere in senso relativo, che ha portato il TAR ad affermare che la valutazione attribuita al -OMISSIS- “ appare poco convincente rispetto a tutte le diverse categorie di punteggi da esaminare, secondo la disciplina valevole in materia di avanzamento degli ufficiali, e ingiustificata rispetto ai punteggi attribuiti ”.

Al proposito si deve premettere che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Istituto, in relazione al sistema di promozione di specie (che non prevede la comparazione tra gli scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno di essi attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria), si è ripetutamente affermato che:

-il vizio di eccesso di potere in senso relativo deve essere ricondotto nell’alveo della discrezionalità del giudizio operato dalle Commissioni di avanzamento e conseguentemente escluso quando, per la sussistenza di differenze di minima entità, la graduazione dei punteggi finali in misura impercettibile rispecchi scelte complessivamente condivisibili sul piano della verisimiglianza, coerenza e logicità dell’organo che ha operato la valutazione (cfr., in tal senso si è espressa la IV Sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 3014/2009, 2056/2008 e nella recente decisione n. 6258/2020);

- il giudizio di avanzamento costituisce un unico complesso giudizio di merito assoluto, che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole, il cui esito è rappresentato da un apprezzamento di merito di per sé non sindacabile e soggetto al giudizio di legittimità in limiti assai ristretti, ossia solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza;
in altre parole, ha riconosciuto un carattere non “aritmetico” e per così dire “notarile” alla ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati, di contro discrezionalmente apprezzate nel loro insieme dall’Amministrazione in esito ad un’unitaria visione organica, condotta in ottica prevalentemente prospettica, del profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale dei vari candidati, insuscettibile di essere ridotta a mera somma algebrica di singole voci e, dunque, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza, di patente illogicità, di manifesto travisamento dei fatti, di intrinseca contraddittorietà”;

- che la condotta discriminatoria della commissione di avanzamento deve essere rigorosamente comprovata dall’interessato;

- che risulti inammissibile il “confronto a coppie” in considerazione del carattere assoluto e non relativo del giudizio sotteso all’avanzamento a scelta, connotato da una valutazione unitaria, sintetica e globale di ogni aspirante, basata sul raffronto con una figura astratta ed archetipica di ufficiale meritevole;

- che non si possa parcellizzare il giudizio reso dalla Commissione, estrapolando ed enfatizzando i titoli in possesso dell’interessato, il cui apprezzamento, di contro, si inserisce in una valutazione complessiva ed inscindibile (nell’ambito di ciascuna delle quattro categorie previste dall’art. 1058 c.o.m. per gli avanzamenti fino al grado di generale di brigata ed equiparati), in cui la mancanza dei titoli da parte di taluno degli scrutinandi ben può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti.

In definitiva, i giudizi di avanzamento a scelta degli Ufficiali, debbono ritenersi connotati da ampia discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti per lo più dotati di elevato profilo. (cfr., per tutti i principi suddetti, le sentenze del C.d.S., Sez. IV, nn. 226 e 227 del 2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata, espressamente definita “granitica”).

In breve, dunque, il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in una ripetizione sotto tutti i profili della valutazione contestata e la presenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo non è configurabile se, per affermarlo, si pretende che il Giudice amministrativo si sostituisca alla Commissione nella valutazione delle singole qualità (così, Cons. St., IV Sez., n.8927/2009);
parimenti, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non è riscontrabile qualora il Giudice amministrativo, per affermarlo, operi un bilanciamento tra i titoli vantati da ciascun candidato (ovvero estrapolare e far emergere singoli giudizi), tralasciando la visione globale di ciascuna posizione (cfr., Cons. St., IV Sez., n.81/2010).

Ciò posto, nella specie non pare al Collegio che la valutazione impugnata si presenti, ictu oculi, come viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, emergenti con assoluta immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica.

Anzi, la puntuale difesa dell’Avvocatura di Stato, dopo aver ricordato che la Commissione in questione è stata chiamata a esprimersi su Ufficiali dotati di profili di carriera pressoché simili, le cui qualità sono desumibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle loro complessive qualità, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli in via di astrazione e di sintesi, non condizionato da una meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (in tal senso, Cons. St., IV Sez., nn.5 del 1999 e 6777 del 2002), ha poi specificamente evidenziato, con riferimento ai quattro ambiti di valutazione scanditi dall’art. 1058 c.o.m., come i tre controinteressati presi in considerazione dall’odierno appellato non presentino evidenti inferiorità né criticità di sorta. In particolare, con argomentazioni non puntualmente contrastate dall’appellato, si è così dedotto quanto a:

- Qualità fisiche, morali e di carattere: tutti i valutandi hanno riportato encomi e medaglie, il cui numero non rileva in assoluto (perché spesso legate all’aver maturato una determinata anzianità e/o un determinato periodo di comando o di servizio) e generalmente non è indicativo di indici di prevalenza rispetto agli altri concorrenti;
quanto poi al profilo del rendimento complessivo dell’Ufficiale, rapportato al profilo d’impiego, i concorrenti appaiono addirittura vantare condizione migliore rispetto all’appellato, come meglio si illustrerà nel prosieguo.

- Qualità professionali: la valutazione degli incarichi disimpegnati dagli Ufficiali scrutinandi rientra nel novero degli apprezzamenti discrezionali rimessi alla Commissione Superiore di Avanzamento, la cui sindacabilità non è consentita nell’ambito del giudizio di legittimità, salvo casi di manifesto travisamento non ricorrenti nella specie, atteso che pure i controinteressati potevano vantare, oltre ai previsti periodi di comando, anche l’importante esperienza in incarichi nell’ambito dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Né la valorizzata duttilità professionale del -OMISSIS- può essere vagliata isolatamente, ma solo nel quadro di una valutazione complessiva dei singoli incarichi;
inoltre, la Commissione Superiore di Avanzamento, nel valutare le doti professionali, non può prescindere dal rapporto esistente tra il rendimento fornito dall’Ufficiale e l’incarico ricoperto dallo stesso, fermo restando che la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali debbono sempre essere accertate in concreto. A quest’ultimo proposito l’Amministrazione appellante ha offerto una illustrazione comparativa dei giudizi conseguiti dal -OMISSIS- e dagli altri chiamati in causa nei diversi incarichi disimpegnati nel corso della carriera, evidenziando che: - nel corso dell’intera carriera, il -OMISSIS- ha offerto un rendimento meno elevato rispetto ai chiamati in causa, i quali, oltre ad aver riportato un maggior numero di giudizi apicali accompagnati da espressioni elogiative di compiacimento, hanno anche meritato note di plauso, nel complesso, qualitativamente superiori rispetto all’appellato, come si evince dai prospetti riepilogativi dei giudizi conseguiti dagli Ufficiali in causa nelle schede valutative e nei rapporti informativi redatti nel corso della carriera (cfr. pagg. 18-20 dell’atto di appello);
inoltre, il -OMISSIS- non ha mai conseguito la massima espressione elogiativa del “convinto vivissimo e incondizionato compiacimento”, a differenza dei controinteressati che avevano invece meritato anche detta nota di plauso. Pure la considerazione delle concrete esperienze di servizio maturate dagli Ufficiali in causa lascia emergere come i controinteressati abbiano ben diversificato le proprie attività professionali dal punto di vista geografico e funzionale, assolvendo regolarmente i prescritti incarichi di comando e operando anche in aree caratterizzate da difficili condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica (“aree sensibili”), nonché ricoprendo anch’essi rilevanti mansioni nell’ambito del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Anche la disamina dei posizionamenti ottenuti dagli Ufficiali in comparazione nei precedenti avanzamenti a scelta al grado di Maggiore e al grado di Colonnello, ha mostrato come gli stessi abbiano ottenuto piazzamenti migliori rispetto a quelli del -OMISSIS-.

- Qualità culturali ed intellettuali: anche senza considerare che la Commissione Superiore di Avanzamento può aver, nell’insieme, ben ponderato e bilanciato tali elementi con altre risultanze documentali (quali, ad esempio, il rendimento complessivo e i corsi di aggiornamento tecnico professionale frequentati), i titoli posseduti dal -OMISSIS- (3 Lauree e 1 Master) trovano adeguata plausibile corrispondenza anche in capo ai controinteressati (il Gen. -OMISSIS-ha conseguito le Lauree in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, quella Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e ancora il Master in Scienze Strategiche e in Studi Internazionali Strategico Militari;
il Gen. -OMISSIS- la Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, nonché i Master in Studi Internazionali Strategico Militari e in Strategia Globale e Sicurezza;
il Gen.-OMISSIS- la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, quella Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e un Master in Studi Internazionali Strategico Militari);
tutti i chiamati in causa hanno frequentato corsi di aggiornamento tecnico-professionale, di valore e con qualificazioni non manifestamente inferiori rispetto a quelli frequentati dall’appellato. I generali -OMISSIS- e -OMISSIS-hanno inoltre frequentato le sessioni di studio presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD). E’ pur vero che il generale -OMISSIS-risulta promosso in 2^ sessione al 165° corso presso l’Accademia Militare di -OMISSIS-, ma il punteggio assoluto conseguito è stato superiore rispetto a quello ottenuto dall’appellato;
parimenti, nel quadriennio formativo presso l’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione dell’Arma dei Carabinieri, si è classificato 7° su 55 Ufficiali con il punteggio di 87,041/100 (quadriennio 1983-87), mentre il Col. -OMISSIS- si è posizionato 14° su 57 con il punteggio di 85,128/100 (quadriennio 1984-88). E, quanto alle competenze di lingua inglese, valorizzate particolarmente dal TAR per il -OMISSIS-, anche i controinteressati vantano attestati che, sebbene inferiori di livello, sono meno risalenti (per -OMISSIS- e-OMISSIS-) o parimenti diversificati (per -OMISSIS-);
per giunta, non può neppure svalutarsi il dato della concreta applicazione e pratica della lingua straniera, quale verosimilmente emergente dagli incarichi professionali ricoperti, come nel caso del generale -OMISSIS- (il quale è stato addetto di Ambasciata).

- Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore: le valutazioni al riguardo formulate dal TAR risultano contrastate dal rilievo che il ruolo di comando ricoperto dal Col. -OMISSIS- (Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”) può essere indistintamente devoluto alla fascia di grado Colonnello / Generale di Brigata;
e dunque rientra tra gli incarichi ordinariamente attribuibili al grado posseduto dall’appellato. Inoltre, il Collegio condivide l’orientamento, recentemente ribadito Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 8486/2020), secondo cui “quanto alla voce “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione”, il relativo giudizio della Commissione, di carattere prognostico e fondato su una unitaria considerazione della personalità dell’esaminando come emersa nel corso del servizio, è insindacabile in sede giurisdizionale, salva la ricorrenza […] di aberranti discrasie logiche” che, nella specie, non si ravvisano in considerazione del possesso, da parte di tutti gli altri controinteressati in comparazione, di rilevanti incarichi di comando, anche maggiormente diversificati, spesso accompagnati dal riconoscimento (come sopra ricordato) di valutazioni apicali, corredate, talvolta, da note elogiative di maggior valenza.

In definitiva, ritiene il Collegio che l’analitica disamina sopra illustrata non consenta di ravvisare, nella specie, gli indicatori richiesti dalla consolidata giurisprudenza per ravvisare i vizi a suo tempo dedotti dinanzi al TAR dal Col. -OMISSIS-.

L’appello va dunque accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Per completezza di disamina si osserva che le considerazioni sopra espresse non risultano in alcun modo contrastate dalla sopravvenuta rivalutazione, ad opera dell’Amministrazione, del profilo professionale del Col. -OMISSIS- (al quale è stata attribuita la promozione, con riserva, al grado superiore, a decorrere dal 1.1.2018), atteso che, per quanto dedotto dallo stesso appellato, l’Ufficiale è stato comunque posposto in graduatoria ai predetti colleghi controinteressati, così ribadendosi la subvalenza del profilo.

Quanto, infine, alle spese di lite, ritiene il Collegio che ricorrano adeguate ragioni per disporne la compensazione in relazione al doppio grado di giudizio.

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