TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-06-10, n. 202411691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-06-10, n. 202411691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411691
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 11691/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10858/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10858 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S F, F L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di inidoneità attitudinale, notificato in data 23 agosto 2021, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti», indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, recante la seguente motivazione: «ha conseguito una media globale inferiore a 12/20»;

- del verbale di inidoneità predisposto dalla commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali in sede collegiale recante gli esiti dei test somministrati alla ricorrente e la relativa “media attitudinale”, nella parte in cui dichiara la “non idoneità”, conosciuto il giorno 8 ottobre 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso con il quale è stata avanzata la “richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale per il candidato”, conosciuto il giorno 8 ottobre 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso contenente “l'immagine speculare” della ricorrente, conosciuto il giorno 8 ottobre 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- di tutti i verbali redatti dalla commissione attitudinale del concorso recanti gli esiti dei test somministrati nella parte in cui rilevano l'inidoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno 8 ottobre 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- dell'art. 13 del bando con cui è stata indetta la procedura concorsuale, che disciplina lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale nella parte in cui prevede: «i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità dell'interessato […]»;

- dell'avviso recante le «disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato», in particolare, nella parte in cui stabilisce che «Il giudizio della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale è definitivo e in caso di inidoneità comporta l'esclusione dal concorso»;

- del verbale preliminare stilato dalla commissione per l'accertamento attitudinale nominata nell'ambito del concorso gravato in data 17 giugno 2021;

- ove occorra e per quanto di ragione del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, recante il bando con il quale è stato indetto il concorso de quo ;

- ove occorra e per quanto di ragione, dall'art. 4, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, che individua i requisiti attitudinali per l'accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 gennaio 2022:

- della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicata sulla pagina web dedicata alla selezione lo scorso 19 di novembre, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si premette che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esame, a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti, bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020.

Dopo aver superato le prove scritte, quelle di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stata sottoposta, in data 23 agosto 2021, agli accertamenti attitudinali previsti dall’art. 13 del bando di concorso e disciplinati dalle disposizioni integrative pubblicate l’8 giugno 2021, che, a loro volta, demandavano alla commissione all’uopo istituita il compito di stabilire, in un “verbale preliminare - che sarà pubblicato sul SITO - i criteri di idoneità e le relative modalità di valutazione dei candidati” .

In tal occasione, nonostante i risultati positivi ottenuti ai test attitudinali scritti, il perito selettore, all’esito del colloquio individuale, ha ritenuto che le criticità emerse dovessero essere approfondite dall’organo collegiale, che ha confermato la sua non idoneità, motivata con il conseguimento di “una media globale inferiore a 12/20”.

Presa contezza, a seguito di istanza di accesso, degli atti della prova attitudinale, ad eccezione dei test alla stessa somministrati “poiché atti d’ufficio riservati” , la sig.ra -OMISSIS- lamenta di non essere riuscita, tuttavia, a comprendere i motivi dell’esclusione, a causa dell’ “omessa integrale esibizione dei documenti abbinata alla mancata predeterminazione di adeguati criteri di valutazione della prova” .

2. Con il ricorso introduttivo, affidato ad un unico motivo di diritto, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’esclusione, ritenuta illegittima in quanto:

- la commissione avrebbe omesso di indicare i criteri di valutazione ai quali si è attenuta nell’esame dei candidati e, in particolare, di spiegare il significato dei punteggi attribuiti, decretando l’inidoneità della ricorrente sulla base di formule incomprensibili;

- non sarebbero intellegibili i criteri di raccordo tra la “media attitudinale” insufficiente, sulla base della quale è avvenuta l’esclusione, e i giudizi riportati nei singoli test;

- la discrezionalità tecnica attribuita ai periti selettori non giustificherebbe la genericità dei criteri adottati, in violazione del principio di trasparenza di derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) e dell’obbligo di motivazione, riconosciuto anche dall’art. 6 della C.E.D.U.

3. In data 19 novembre 2021 si è costituito il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alle prove attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dal quale trae una riserva di discrezionalità tecnica a favore dell’amministrazione, e descritto le modalità di accertamento dell’idoneità da parte dei periti selettori, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando la differenza che intercorre tra i parametri della psicologia clinica e quelli della psicologia del lavoro, utilizzati nell’indagine sul possesso dei requisiti di cui all’art. 4, tabella 2, del d.m. 198/2003, ed allegando una relazione del Centro psicotecnico, presso il quale sono state svolte le selezioni attitudinali;
in quest’ultima, l’amministrazione ha, in particolare, sottolineato l’importanza dei colloqui, quali strumenti irrinunciabili di “conoscenza personologica del soggetto” , l’autosufficienza del giudizio della commissione attitudinale, l’irriducibilità della valutazione della “capacità intellettiva” al risultato dei soli test scritti, la capacità dei periti selettori di cogliere anche “le manifestazioni comportamentali verbali e non verbali” dei candidati e l’irripetibilità della prova fuori dal contesto concorsuale.

4. In vista della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha insistito sulla “mancata parametrazione [degli] indicatori a quei criteri di valutazione che se adeguatamente predeterminati, avrebbero reso comprensibili le ragioni dell’esclusione” e sul periculum in mora.

5. Alla camera di consiglio del 23 novembre 2021, la domanda cautelare è passata in decisione.

6. Con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensiva sulla base della natura tecnico-discrezionale degli accertamenti attitudinali e dell’adeguatezza dell’apparato motivazionale del giudizio di inidoneità.

7. Il 5 gennaio 2022 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, impugnando, per illegittimità derivata, la graduatoria finale di merito del concorso, approvata con decreto direttoriale del 16 novembre 2021 e pubblicata il 19 novembre 2021.

8. La ricorrente ha depositato, in data 23 giugno 2023, dichiarazione di interesse alla decisione di merito, e, in data 3 maggio 2024, memoria per ribadire le critiche alle carenze motivazionali del provvedimento dipendenti dall’oscurità dei criteri di valutazione seguiti dalla commissione di concorso.

9. All’udienza pubblica del 4 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Prima di esaminare il merito del ricorso, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile agli accertamenti attitudinali per l’accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato.

Secondo l’art. 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante l’ordinamento della pubblica sicurezza, “Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza” .

La legge intesta, quindi, agli organi tecnici dell’amministrazione il potere di valutare l’idoneità attitudinale dei candidati all’inserimento nei propri ruoli, esercitando una competenza amministrativa esclusiva, giustificata dalla peculiarità delle funzioni istituzionalmente attribuite alla Polizia di Stato, a tutela di beni primari della collettività, quali l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, che presuppongono non comuni doti di equilibrio nel personale selezionato per svolgere i delicati servizi in cui si traduce il concreto espletamento dei richiamati compiti.

Solo una conoscenza approfondita dei contesti operativi e delle dinamiche relazionali all’interno dei quali il rapporto di lavoro è destinato a svilupparsi consente, infatti, di riconoscere la capacità del candidato di resistere e di adattarsi alle forti condizioni di stress psichico ed emotivo in cui si troverà a prestare la propria attività e di pronosticarne, quindi, il proficuo inquadramento nei ruoli dell’amministrazione.

I requisiti attitudinali richiesti ai fini dell’accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono stati, poi, in dettaglio, declinati dall’art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. 198/2003, che individua quattro aree di indagine (evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale) per saggiare la compatibilità del candidato con le mansioni per le quali concorre, utilizzando gli strumenti offerti dalla psicologia del lavoro e secondo parametri di riferimento interni all’organizzazione dell’amministrazione procedente, cioè nell’esercizio di discrezionalità tecnica.

La giurisprudenza ha chiarito che “Si parla di discrezionalità proprio per indicare che tali giudizi, ancorché compiuti alla stregua di regole della scienza e della tecnica, restano opinabili, ciò in quanto l’applicazione della norma tecnica non determina un risultato univoco, posto che molte discipline tecniche e scientifiche non sono scienze esatte” , di guisa che “il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti” (Cons. Stato, I, parere 30 novembre 2020, n. 1958) .

Nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, poi, il giudice d’appello ha ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale per l’accesso alle Forze di Polizia “…eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici, (…) L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 05/02/2018, n.1451). In altri termini…“la valutazione psico-attitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante (…)” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 04/12/2013, n.10455)” (Cons. Stato, I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).

Il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, al servizio in Polizia è, pertanto, il risultato di un processo di scansione globale della personalità del candidato “la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento” (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene “l’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi” sia compensato dalla necessità di “un assoluto rigore metodologico nel formularli” (Cons. Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato giurisdizionale e, quindi, nell’orbita del potere di annullamento di cui all’art. 29 c.p.a. laddove degenerino in affermazioni “affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342)” (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).

11. Tanto premesso, il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

11.1. Le censure della ricorrente ruotano intorno alla presunta “genericità” dei criteri di valutazione dell’idoneità attitudinale al rispetto dei quali la commissione si è autovincolata con il verbale preliminare, che né garantirebbe l’effettiva predeterminazione dei parametri di giudizio, in violazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, né consentirebbe di controllare ex post l’operato dei periti selettori, in violazione del principio di trasparenza.

I rilievi non possono essere condivisi.

Gli approdi ai quali è giunta la giurisprudenza a proposito dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, allorché ha tratto dalla vaghezza dei criteri di valutazione effetti invalidanti per la procedura concorsuale (vds. T.A.R. Roma, III, 7 marzo 2022, n. 2609, in materia di valutazione dei titoli, che richiama, tra l’altro, T.A.R. Roma, III- bis , 3 ottobre 2018, n. 9714, in materia di prove scritte, citata dalla ricorrente) non possono essere estesi tout court agli accertamenti attitudinali previsti per l’ingresso nelle Forze di Polizia, in cui i punteggi non sono utilizzati per descrivere la qualità di un elaborato, del curriculum o di una prova, al fine di “misurare” la meritorietà del candidato, bensì per valutarne l’attitudine all’impiego, fungendo da “indicatori” della sua adattabilità al peculiare contesto operativo in cui si svolgerà il rapporto di lavoro, necessariamente interpretabili solo da esperti in grado di affiancare alle competenze psicologiche la conoscenza delle dinamiche organizzative specifiche dell’amministrazione procedente;
in tal senso, i test scritti costituiscono tasselli parziali, singolarmente inutilizzabili, e i punteggi agli stessi assegnati solo dati “intermedi” per l’espressione di un giudizio idoneativo complessivo sul candidato, sul quale incide in maniera decisiva – ma non predeterminabile mediante rigidi criteri matematici – il colloquio, rimesso alla commissione e riportato nel verbale finale, predisposto – e ostensibile con l’accesso – proprio al fine di tenere traccia e di dar conto, seppure in forma sintetica, delle criticità rilevate, di guisa che collegialità e verbalizzazione del colloquio, quali passaggi obbligati per l’adozione di un provvedimento sfavorevole al candidato, appaiono accorgimenti suscettibili di garantire all’indagine effettuata un accettabile grado di approfondimento e di oggettività.

11.2. D’altra parte, questo Tribunale, in una fattispecie avente diversi punti di contatto con la vicenda all’esame del Collegio (T.A.R. Roma, I- quater , 27 maggio 2024, n. 10707), ha ritenuto che:

- “l’effettiva mancanza di una “griglia” di valutazione, esplicativa del significato corrispondente a ciascun valore numerico, sia superata – e compensata – sia dalla linearità delle formule utilizzate dall’allegato 2 al d.m. 198/2003 per tracciare il profilo ricercato con il concorso, che ne rende superflua qualsiasi ulteriore specificazione in via amministrativa, sia dai giudizi riportati “per esteso” in occasione della correzione dei test scritti…e dei colloqui, sia individuale che collegiale, in cui è possibile rinvenire le ragioni dell’inidoneità per ciascuno dei “livelli” di indagine, seppure in forma inevitabilmente sintetica” ;

- [l] a mancata predisposizione della scala dei punteggi avrebbe potuto…ridondare nell’illegittimità dell’atto solo laddove i valori numerici, oltre a non essere spiegati nel verbale preliminare, non fossero stati accompagnati da alcun enunciato descrittivo neanche in sede applicativa: in tal caso, il numero sarebbe rimasto “muto” e, pertanto, incomprensibile, deponendo per l’arbitrarietà del giudizio dei periti selettori. L’introduzione di una parte discorsiva nella redazione delle schede di valutazione consente, invece, di recuperare quel deficit di chiarezza iniziale, determinando un risultato analogo a quello ottenibile con l’abbinamento del valore numerico al significato riportato in un verbale preliminare maggiormente prodigo di informazioni” .

11.3. Nel caso di specie, i giudizi espressi dalla commissione a seguito del colloquio riportano in maniera chiara gli aspetti delle diverse “dimensioni” personali scrutinate sintomatici dell’inidoneità della ricorrente al ruolo di agente della Polizia di Stato, si innestano all’interno di un procedimento esente da anomalie e sono coerenti con i parametri del d.m. 198/2003.

Il mero conseguimento di risultati parzialmente positivi in alcuni test scritti, somministrati alla ricorrente per una preliminare analisi delle sue capacità intellettive, non consente di dubitare della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuta la commissione a seguito dell’intervista e dell’esame diretto della candidata, in cui le fragilità emotive, tradite dall’eloquio, hanno motivatamente indotto i periti selettori a discostarsi dalle indicazioni provenienti dalle prove scritte.

Non si rinviene, pertanto, alcun indizio da cui possa inferirsi l’esistenza di errori o altre cause di inattendibilità dell’accertamento in grado di inficiare la legittimità del provvedimento di esclusione.

11.4. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

12. Considerati i profili fattuali della vicenda e la natura del contenzioso, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

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