Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202108581

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202108581
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108581
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 08581/2021REG.PROV.COLL.

N. 06827/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6827 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza resa dal T.A.R. per il -OMISSIS-, -OMISSIS-, (Sezione Prima Quater), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di NON IDONEITA` per motivi psicofisici al concorso di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. C A e udito l’Avv. dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello notificato in data 20.07.2021 e depositato in data 22.07.2021 il sig. -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, -OMISSIS-, sezione prima quater, n. -OMISSIS- con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di non idoneità per motivi psicofisici al concorso di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017.

1.1 L’appellante ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di n. 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.5.2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.

1.2 Dopo aver superato tre delle quattro prove previste (prova scritta d’esame, prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici), il sig. -OMISSIS- veniva sottoposto ad accertamento attitudinale in data 1.12.2020 e giudicato non idoneo dalla Commissione Medica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione centrale per le risorse umane.

1.3 Avverso il sopra indicato provvedimento l’odierno appellante proponeva ricorso al TAR -OMISSIS- che, con sentenza n. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art 60 c.p.a., lo respingeva, con compensazione delle spese.

2. Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

1) Error in procedendo . Violazione e falsa applicazione dell’art 60 c.p.a. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, lesione del diritto di difesa. Il TAR ha pronunciato sentenza in forma semplificata ex art 60 c.p.a. in totale assenza di accertamento della completezza dell’istruttoria, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva articolato specifiche istanze istruttorie, chiedendo la produzione dei test eseguiti e dei verbali della Commissione contenenti la valutazione dello svolgimento delle prove attitudinali, la rinnovazione delle prove attitudinali a mezzo di un diverso organismo individuato per provvedere alla verificazione o, in subordine, la rinnovazione delle prove attitudinali da parte della stessa Commissione, se del caso anche previa rivalutazione della prova attitudinale già eseguita;

2) Error in iudicando . Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il giudizio espresso dalla Commissione è non solo illogico ed incongruente, ma evidentemente carente di motivazione, risultando gli esiti dei test rinnovati dal ricorrente successivamente alla esclusione di gran lunga molto più approfonditi, circostanziati e pertinenti alla personalità del candidato rispetto a quelli del concorso. Incomprensibilmente, inoltre, la Commissione ha espresso la medesima valutazione sia per la voce “livello emotivo” che “controllo emotivo”, nonostante la differente indagine che il test attitudinale era chiamato ad individuare. Infine, la valutazione concorsuale è inficiata da carenza/difetto di motivazione, in quanto i giudizi espressi dalla Commissione – privi di specifica argomentazione/sterili – hanno impedito di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta, nonché di verificare il percorso logico utilizzato nell’applicazione dei criteri generali al caso concreto, tanto più che, a prescindere dai differenti esiti della perizia di parte, la prova attitudinale per la quale il ricorrente è stato dichiarato “inidoneo” risulta in evidente contrasto con le stesse risultanze dei test psicofisici eseguiti sempre in sede concorsuale.

3. In data 24 luglio 2021 si è costituito il Ministero della Difesa che, in data 25 agosto e 15 ottobre 2021, ha depositato memorie, instando per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- la Sezione disponeva, a carico dell’Amministrazione appellata, l’ostensione dei test attitudinali eseguiti, nonché dei verbali della Commissione di concorso, recanti la valutazione dello svolgimento delle prove attitudinali.

4.1 L’Amministrazione depositava in data 15 ottobre 2021 la seguente documentazione: tempi di reazione acustici e visivi, esito tachistoscopio, foglio risposta test FIM C;
foglio risposta test ST7;
foglio risposta e profilo candidato -OMISSIS-;
osservazioni dello sperimentatore – Immagine speculare;
scheda profilo individuale relativa al ricorrente. In merito al mancato rilascio dei test e dei questionari somministrati all’interessato in sede di accertamento concorsuale (test tachistoscopio - test Immagine speculare forma d - questionario MOV), precisava che la divulgazione dei test con le rispettive griglie di correzione (riportanti le risposte esatte) avrebbe comportato il rischio di vanificarne l’utilità futura, non potendo essere riutilizzati nei futuri concorsi con danno economico per l’Amministrazione che dovrebbe acquistare sempre nuovi reattivi, in grandi numeri, considerata la massiccia partecipazione dei concorrenti ai concorsi nella Polizia di Stato.

4.2 In data 10.12.2021 la parte appellante ha depositato note di udienza, eccependo l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria del 1.09.2021 per il mancato deposito dei test e chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.

5. All’udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

6.1 Con il primo motivo l’appellante lamenta che il giudice di primo grado si è pronunciato con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione sulla domanda cautelare, in assenza dei presupposti indicati dall’art 60 c.p.a., essendo l’istruttoria ancora incompleta. Deduce, in particolare, che le richieste istruttorie avanzate nel ricorso di primo grado evidenziavano l’incompletezza del quadro conoscitivo, circostanza ostativa alla definizione nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art 60 c.p.a.

6.2 Il motivo è infondato.

6.3 Dall’estratto di verbale della camera di consiglio del 23.02.2021, contenuto nel fascicolo informatico di primo grado, risulta che le parti sono state informate della possibilità di adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art 60 c.p.a., senza che alcuna di esse abbia al riguardo mosso obiezioni. Una volta accertata l’integrità del contraddittorio, il giudice, sulla base del suo prudente apprezzamento, ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, dandone avviso alle parti.

6.4 L’informazione alle parti costituite, d’altra parte, non è finalizzata alla previa acquisizione del consenso (non richiesto dalla legge), bensì a consentire ad esse l’esercizio completo ed esauriente del proprio diritto di difesa nel caso concreto, mediante l’eventuale richiesta di un rinvio per la produzione di nuove prove o per proporre motivi aggiunti, ovvero per chiedere un termine a difesa (Cons. Stato, sez. II 23/12/2020 n. 8290). La valutazione circa la completezza dell’istruttoria ai fini della decisione immediata del gravame è, infatti, rimessa dal legislatore al discernimento del giudicante ed è espressione di una valutazione che può cedere soltanto a vizi di merito della decisione, giammai alla scelta del rito (Con. Stato sez. IV 26/02/2021 n. 1650).

6.5 La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha puntualizzato che l'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa, funzionale all’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio, è demandata al prudente apprezzamento del giudice, mentre alle parti in causa è riconosciuto il diritto di essere avvertite dell'intenzione del giudice, al fine precipuo di sviluppare compiutamente le loro difese nel merito della controversia (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5248). Di conseguenza, a fronte di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’unico sindacato ammissibile in sede di gravame, suscettibile di essere sollecitato dalla parte con l’articolazione di uno specifico motivo di appello, concerne la definizione del merito in assenza dei presupposti di legge. L’adozione di una pronuncia in forma semplificata, a fronte dell’incompletezza del quadro istruttorio, non è idonea, in ogni caso, a determinare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art 105 c.p.a., non traducendosi nella lesione del diritto di difesa della parte, per cui la controversia deve comunque essere decisa in sede di appello, eventualmente previa integrazione dell’istruttoria con l’acquisizione, anche su istanza di parte, delle prove in ipotesi occorrenti per la definizione del merito, senza possibilità di annullamento con rinvio della sentenza impugnata (Cons. Stato, sez. VI, 27/07/2021 n. 5564).

6.6 Nel caso di specie, come sopra osservato, a fronte dell’avviso della possibilità di definizione della controversia in forma semplificata, il ricorrente non ha avanzato obiezioni né ha chiesto il rinvio ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi indicati nelle richieste istruttorie. A prescindere da ciò, siffatta acquisizione è avvenuta, comunque, in grado di appello, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta, a carico dell’Amministrazione appellata, l’ostensione dei test attitudinali eseguiti, nonché dei verbali della Commissione di concorso, recanti la valutazione dello svolgimento delle prove attitudinali.

6.7 Per le ragioni sopra indicate, il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.

7. Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura il capo della sentenza del TAR che ha ritenuto il giudizio della Commissione di concorso sorretto da congrua e adeguata motivazione nonché immune da vizi logici. Deduce, per contro, l’appellante che il giudizio della Commissione era non solo illogico ed incongruente, ma evidentemente carente di motivazione risultando gli esiti dei test rinnovati dal sig. -OMISSIS- successivamente alla esclusione di gran lunga più approfonditi, circostanziati e pertinenti alla personalità del candidato rispetto a quelli del concorso;
l’illogicità era, peraltro, evidenziata dalla duplicazione di giudizio della Commissione in relazione alle due differenti voci “Controllo Emotivo” e “Livello Emotivo”;
dal fatto che si trattava di giudizio non supportato da specifica argomentazione, tenuto conto che la motivazione nel caso di specie doveva essere quantomeno rapportata anche al “ruolo” di accesso del concorso per cui è causa - semplice agente di PS. Il giudizio si pone, infine, in contrasto con i test psicofisici eseguiti sempre in sede concorsuale, da cui era risultato come il candidato fosse privo di atteggiamenti pessimistici per il futuro.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 Dall’esame della documentazione depositata dal Ministero in ottemperanza all’ordinanza istruttoria è emerso che il candidato ha conseguito una media attitudinale di 10,250, inferiore al livello di sufficienza (media globale pari a 12/20).

7.3 Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto eccepito da parte appellante (cfr. note di udienza del 10.12.2021), l’Amministrazione appellata ha ottemperato all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, depositando i fogli di risposta, i risultati dei test e la scheda profilo individuale con il giudizio della commissione. La documentazione depositata (solo in parte coincidente con quella già prodotta dall’appellante) risulta sufficientemente completa ai fini del sindacato estrinseco, a cui è chiamato il Giudice amministrativo, sulla non manifesta irragionevolezza e abnormità del giudizio tecnico discrezionale della Commissione.

Non assume, per contro, rilievo dirimente la mancata ostensione, lamentata dalla difesa, dei fogli recanti i test somministrati e le griglie con le risposte corrette, in relazione ai quali risulta prevalente l’interesse dedotto dall’Amministrazione alla ulteriore utilizzazione dello strumento e ad evitare il rischio di domande risarcitorie da parte di possibili titolari del diritto d’autore (cfr., sul punto, in senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 12/07/2019 n. 4900).

7.4 Il voto assegnato a ciascun requisito attitudinale è accompagnato da un sintetico giudizio della Commissione espresso sulla base dei criteri indicati dalla tabella 2 prevista dall’art 4 d.m. 198/2003, giudizio coerente con quanto già rilevato dallo psicologo in sede di esame individuale.

7.5 Quanto alla lamentata duplicazione di giudizio in relazione ai requisiti “Livello Evolutivo” (e non “emotivo”, come erroneamente indicato nell’atto di appello: cfr. punto 1 lett a tabella n. 2 richiamata dall’art 4 d.m. 198/2003) e “Controllo Emotivo” (punto 1 lett b, tabella 2), la stessa non può certo essere predicata sulla base della rilevata similarità di singole locuzioni utilizzate (poco energico, incapace di manifestare energia), le quali acquisiscono significato solo se considerate nell’ambito del complessivo giudizio in cui sono collocate e dal quale non possono essere estrapolate, se non alterandone la valenza semantica.

E’ sufficiente, infatti, la semplice lettura dei giudizi afferenti ai due requisiti in questione per escludere che l’omogeneità delle espressioni si traduca nella sovrapponibilità dei giudizi, essendo il primo afferente a tratti della personalità e il secondo alla reazione comportamentale a fronte di stimoli esterni: “ LIVELLO EVOLUTIVO: soggetto mite, poco energico, emotivo. Ha difficoltà ad argomentare in modo esaustivo le proprie affermazioni e la motivazione alla base della scelta concorsuale. 11,000 ”;
CONTROLLO EMOTIVO: partecipa passivamente al colloquio, incapace di manifestare energia e capacità reattiva. 10,000 ”.

7.6 Né risulta sintomatica della lamentata illogicità di giudizio l’asserita discrasia tra il risultato dei test attitudinali e quello dei test psico-fisici a cui il candidato era stato sottoposto, con esito positivo, nei giorni precedenti, attesa la profonda diversità delle prove, essendo le prime volte ad accertare l’attitudine allo svolgimento del servizio di Polizia (che, non si risolve, banalmente, nell’attività di “semplice agente di P.S.”, come asserisce la difesa, ma esige doti di autocontrollo, di reattività e capacità decisionale anche in situazione di forte stress emotivo) e le seconde ad appurare l’assenza di patologie sul piano fisico e psicologico.

7.7 Sotto altro profilo, la lamentata illogicità del giudizio non può essere predicata nemmeno alla luce del differente esito degli accertamenti psico-attitudinali a cui l’appellante si è volontariamente sottoposto presso il Centro Nazionale di Psicologia Militare e di Polizia, in quanto posti in essere da un organo diverso dalla Commissione concorsuale, con l’utilizzo di test diversi e, soprattutto, in un diverso contesto spazio-temporale, circostanza, quest’ultima, di particolare rilievo in quanto priva l’accertamento di quell’impatto emotivo che solo chi si sottopone ad esso in qualità di candidato è chiamato ad affrontare (e superare).

7.8 Per consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, infatti, le valutazioni della Commissione concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, sindacabili soltanto ove inattendibili e soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.

E’ stato, quindi, “ escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito;
e ciò, in quanto nell’ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse.
” Con la conseguenza che “ ove si verta, com’è nel caso in esame, in ambito concorsuale, l’esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr., relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015;
nonché Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117, riguardante una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito;
e, con riferimento ai reclutamenti nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1720 del 2020, 5843 del 2018, 5615 del 2017, 4038 del 2016 e 2870 del 2016)
.” (Cons Stato sez. II 12/05/2021 n. 3766;
01/09/2021 n. 6177;
30/11/2021 n. 7980). Ne consegue che può “ formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio;
mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell’idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in
contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti. ” (Cons Stato sez. II 12/05/2021 n. 3766).

7.9 La sentenza impugnata ha proceduto ad una corretta applicazione dei principi sopra richiamati, concludendo per la legittimità dell’esclusione del sig. -OMISSIS-, in quanto la Commissione dei selettori ha ritenuto, con congrua e sufficiente motivazione, che il profilo individuale del candidato non integri i requisiti attitudinali previsti dall'art. 4 del d.m. n. 198 del 2003, non possedendo ad un livello sufficiente quei requisiti di maturità, equilibrio, reattività agli stimoli che le attività di Polizia richiedono.

7.10 Il giudizio della Commissione, in conclusione, non risulta inficiato da palese irragionevolezza e illogicità, non rilevando, sotto tale profilo, né la divergenza dei risultati rispetto alla perizia di parte, né il diverso esito dei test psico-fisici, né l’omogeneità di alcune espressioni utilizzate nei giudizi sui singoli requisiti attitudinali.

8. Per le sopra esposte ragioni, l’appello è infondato e deve essere respinto.

9. Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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