TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202200987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202200987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200987
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 00987/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02068/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2068 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S R, G G, D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. S R sito in Palermo, via Principe di Villafranca n. 54;

contro

- l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale 6;
- Comune di Trabia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 19 marzo 2013, nella parte in cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha imposto condizioni all'approvazione del progetto presentato dal ricorrente volto al frazionamento e sopraelevazione di un fabbricato sito in Trabia (PA), frazione di -OMISSIS-;

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/06/2013, con il quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha comunicato la non applicazione del silenzio assenso;

- di ogni altro eventuale atto presupposto connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 marzo 2022, tenutasi da remoto con modalità telematica, il dott. P N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Tofano Giovanni, proprietario di due fabbricati siti nel Comune di Trabia (PA), frazione urbana di -OMISSIS-, -OMISSIS-, identificati in catasto al foglio n.-OMISSIS-, con istanza del 17 febbraio 2012, ha chiesto al Comune predetto il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di opere inerenti al «frazionamento di un fabbricato per la costituzione di porzioni di UI. da fondere con U.I. limitrofe (ampliamento) per sopraelevazione con ristrutturazione organica strutturale». Con istanza di pari data, è stato altresì chiesto alla Soprintendenza di Palermo il rilascio del parere di competenza.

Il ricorrente, con nota del 10 settembre 2012, ha comunicato la ritenuta formazione del silenzio assenso per decorso dei termini perentori previsti dall'art. 46, l. r. n. 17/04.

Con nota del 6 novembre 2012, prot. n. -OMISSIS-, d’altronde, la Soprintendenza ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del silenzio assenso, cui è seguito, in data 30 novembre 2012, l’invio di memoria scritta da parte del ricorrente.

Con provvedimento n.-OMISSIS- del 4 febbraio 2013, l'Ufficio tecnico del Comune di Trabia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto sopra descritto.

Con successiva nota del 6 febbraio 2013, il Comune medesimo ha comunicato che, ai fini del rilascio della concessione edilizia, rimaneva in attesa del parere della Soprintendenza sui progetti rielaborati.

Quindi, il ricorrente, con nota dell'8 marzo 2013, ha sollecitato l'adozione del parere, allegando ulteriore documentazione descrittiva e integrativa.

Con nota del 10 maggio 2013, il ricorrente ha comunicato nuovamente l’intervenuta formazione, a suo dire, del silenzio assenso per decorso dei termini.

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/06/2013 la Soprintendenza ha affermato che il silenzio assenso non poteva ritenersi applicabile avendo essa espresso parere favorevole condizionato.

Con il provvedimento prot n.-OMISSIS-di giorno 19 marzo 2013, la Soprintendenza ha approvato il progetto alle seguenti condizioni segnate in rosso sui grafici:

- la sopraelevazione corrispondente al primo piano sia arretrata dal lato mare;

- la sopraelevazione corrispondente al piano secondo sia arretrata rispetto a quella sottostante dal lato mare;

- l'intonaco esterno sia scelto nella gamma delle terre chiare.

Quanto sopra considerato il vincolo di notevole interesse pubblico il territorio di Trabia e «considerato che la proposta progettuale è inserita nella borgata marinara di San Nicola l'Arena, in un'area di notevole valore dal punto di vista paesaggistico, ambientale, e percettivo, in cui ancora il castello è percepito come un fuori scala nel complesso della restante edilizia minuta e constatato che la costruzione fa parte di una cortina edilizia di case originarie prospicienti sul mare […]».

Avverso i provvedimenti della Soprintendenza sopra citati e indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 23 ottobre 2013, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. in applicazione dell'art. 46, comma 2, l. r. n.17/2004, il provvedimento del 14 marzo 2013 della Soprintendenza sarebbe manifestamente tardivo, sia rispetto all'istanza originaria del ricorrente del 17 febbraio 2012 che a quella successiva del 30 novembre 2012, con la quale il ricorrente ha trasmesso il progetto rielaborato alla luce delle prescrizioni imposte dall'Ufficio tecnico comunale, anche laddove si qualificasse tale seconda istanza quale nuova istanza, ancorché la stessa costituisca una mera integrazione documentale di quella del 17 febbraio 2012;

2. il provvedimento della Soprintendenza, comunque, sarebbe privo di motivazione, poiché non sarebbero indicati i motivi in base ai quali la Soprintendenza ha ritenuto di imporre prescrizioni al progetto, né, in particolare, in che modo lo stesso sia in contrasto con la già esistente «cortina di case originarie», e quindi, quali siano le ragioni che denotano l’effettiva lesione dell'interesse sostanziale tutelato che giustifichi l'imposizione delle condizioni alla realizzazione del progetto.

3. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990;

4. il provvedimento sarebbe viziato, infine, per non aver tenuto conto delle deduzioni fornite dal ricorrente a corredo e completamento dell'istanza originaria;

5. il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto imporrebbe delle condizioni illogiche: in particolare, laddove impone condizioni limitatamente al progetto di sopraelevazione del fabbricato «A», prescrivendo che «la sopraelevazione corrispondente al primo piano sia arretrata dal lato mare» e che «la sopraelevazione corrispondente al piano secondo sia arretrata rispetto a quella sottostante dal lato mare»: mentre il progetto mirerebbe a rendere conforme (anche in altezza) il fabbricato del ricorrente con quelli limitrofi, le prescrizioni imposte dalla P.A., costringendo l'arretramento della costruzione, darebbero luogo, ove realizzate, ad una costruzione totalmente avulsa dal contesto circostante;
inoltre, le suddette prescrizioni non risulterebbero assolutamente utili al fine perseguito dall'organo di controllo resistente, attuando, al contrario, un inutile appesantimento dell'iniziativa edilizia del ricorrente, senza che sussistano (né sono state esplicitate) valide ragioni di pubblico interesse che legittimerebbero la loro adozione;
ancora, il prospettato arretramento della muratura portante e della soletta di copertura rispetto alla continuità dei piani sottostanti causerebbe un pregiudizio statico a tutto l'edificio che difficilmente l'Ufficio del Genio civile approverebbe.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione regionale contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

All’esito dell’udienza straordinaria del 15 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In ordine al primo motivo di ricorso, è dirimente l’argomento che esclude l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 46, comma 2, l. r. n.17/2004.

Infatti, occorre sottolineare che il presente giudizio origina da una pratica edilizia introdotta nel 2012 avanti al Comune di Trabia, da un lato, e alla Soprintendenza dall’altro, e conclusasi, con riferimento a tale ultima Amministrazione, con l’adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati nel 2013.

Come sottolineato dalla sentenza Corte Cost. n. 155 del 2021, occorre esaminare, in primo luogo, il rapporto tra l’art 46, comma 2, in questione e l’art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990. Il testo originario di tale norma rinviava ad un regolamento successivo l’individuazione dei procedimenti soggetti al silenzio-assenso. Sulla base di quanto previsto all’art. 29, l. n. 241 del 1990, la Regione Siciliana ha adeguato ad essa il proprio ordinamento tramite la legge 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa), il cui art. 23, nel testo originario, prevedeva il silenzio-assenso, facendo salva la disciplina regolamentare prevista dall’art. 20, l. n. 241 del 1990.

Il regolamento in questione, emanato con d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 (Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), non comprendeva i procedimenti di autorizzazione paesaggistica tra quelli soggetti al silenzio-assenso. Ciò nondimeno la disposizione censurata, introdotta con la l.r. Sicilia n. 17 del 2004, prevedeva il silenzio-assenso nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica (art. 46, comma 2, ultimo periodo).

Dopo pochi mesi dall’approvazione della appena citata legge regionale, l’art. 20, l. n. 241 del 1990 veniva sostituito dall’art. 3, comma 6-ter, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), conv. con mod. in l. 14 maggio 2005, n. 80. Nel nuovo testo il comma 4 dell’art. 20 stabilisce che «[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente […]». Al momento di entrata in vigore di tale disposizione, l’art. 29, l. n. 241 del 1990 prevedeva la non diretta applicabilità della stessa legge ai procedimenti di competenza regionale e il dovere delle regioni di regolare i procedimenti in questione «nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

Nel 2011 l’art. 23 della sopra ricordata legge reg. Sicilia n. 10 del 1991, di recepimento della l. n. 241 del 1990, è stato modificato dall’art. 7, comma 1, l. r. Sicilia 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), nei seguenti termini: «1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni». Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che – come visto – esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico».

Dalla constatazione che si tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si deve concludere che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso). Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011.

In questo senso, del resto, si è orientato in varie occasioni anche il giudice amministrativo (ad esempio, TAR Sicilia, Palermo, sezione seconda, sentenze 12 aprile 2021, n. 1190, e 29 gennaio 2019, n. 230;
TAR Sicilia, Catania, sezione prima, sentenze 28 dicembre 2020, n. 3589, e 24 dicembre 2020, n. 3577;
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite consultive, parere del 17 ottobre 2017, n.-OMISSIS-9), pur registrandosi anche pronunce di segno opposto (ad esempio, TAR Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenze 12 aprile 2021, n. 1150, 31 marzo 2021, n. 1021, e 14 gennaio 2020, n. 76).

Conseguentemente, nel caso di specie, l’art. 46, comma 2, soprarichiamato non può trovare applicazione in quanto già abrogato al momento dell’inizio del procedimento amministrativo per il quale è causa.

Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

2. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, lo stesso è sostanzialmente infondato in quanto, con la nota del 6 novembre 2012, prot. n. -OMISSIS-, la Soprintendenza aveva dato conto delle ragioni per le quali non era possibile esprimere un parere favorevole senza condizioni in relazione al progetto presentato da parte ricorrente.

Tale comunicazione, ancorché qualificata come avvio del «procedimento finalizzato all'annullamento del silenzio assenso», viene ad essere nel caso di specie equivalente ad una comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.

3. Per quanto concerne gli ulteriori motivi di impugnazione è opportuno procedere ad una valutazione unitaria degli stessi.

Al riguardo, è opportuno premettere che, per giurisprudenza pacifica ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 611;
Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096), nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza effettua ex ante valutazioni di «merito amministrativo», con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico, secondo un giudizio connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, implicando l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità.

Ne consegue che tale apprezzamento è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità (per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione), affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.

Nel caso di specie, il supporto motivazionale approntato dalla Soprintendenza è sufficiente a palesare l’avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi coinvolti nell’esercizio del potere ed essendo, come detto, espressione di un giudizio connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa e, quindi, da ampi margini di opinabilità, non risulta sindacabile, nel caso di specie, «sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione»: gli elementi addotti da parte ricorrente a fondamento del ricorso, infatti, non sono tali da far ritenere in concreto effettivamente illogiche e irragionevoli le condizioni apposte dalla Soprintendenza.

Per le medesime ragioni, non è censurabile l’omessa puntuale ed analitica risposta alle osservazioni formulate in sede procedimentale dal ricorrente, perché le valutazioni della Soprintendenza sono in ogni caso idonee a superare le suddette contestazioni, in ragione della specifica condizione dei luoghi interessati dall’intervento edilizio in oggetto.

4. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

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