TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2022-03-04, n. 202200718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2022-03-04, n. 202200718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200718
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00718/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore ;
Assessorato della Salute per la Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;
domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Assessorato della Salute per la Regione Sicilia – Dipartimento per la pianificazione strategica, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio.

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto Assessoriale dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – nr. -OMISSIS-, pubblicato il 26/11/2021, con il quale è stata approvata la Graduatoria definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2022 per la Regione Sicilia, nella parte in cui, nella graduatoria definitiva, attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante per Titoli di servizio ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale;

- del comma 4 dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale (A.C.N.) del 23/03/2005 e s.m.i. (AC.N. 21/06/2018 e 18/06/2020), laddove la norma omette di prevedere che il periodo di astensione obbligatoria per maternità ex D.Lgs. n. 151/2001 sia computato quale servizio effettivo anche nell'ipotesi che la predetta astensione obbligatoria avvenga durante la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- del comma 5 dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale (A.C.N.) del 23/03/2005 e s.m.i. (AC.N. 21/06/2018 e 18/06/2020), laddove la norma omette di prevedere che il servizio effettivo prestato tra la data di conclusione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e la data di sostenimento dell'esame conclusivo del Corso stesso debba essere valutato in termini di punteggio utile per la Graduatoria regionale di Medicina Generale;

- di ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale e di tutti gli altri atti nono conosciuti anche attinenti alla valutazione dei titoli della ricorrente, di data ed estremi ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Sicilia e dell’Assessorato Regionale alla Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 21 gennaio 2022 alle amministrazioni intimate e il 24 gennaio 2022 al controinteressato, è stato esposto, in sintesi, quanto segue:

- la ricorrente, partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale, ne ha sospeso la partecipazione per cinque mesi perché in gravidanza;

- ha concluso il corso de quo il 29 aprile 2020, cinque mesi dopo gli altri corsisti;

- ha sostenuto l’esame finale il 30 giugno 2020;

- dopo un primo inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale (la relativa domanda è stata presentata, con riserva di conseguimento del titolo, nel gennaio 2020), ha presentato, nel gennaio 2021, una domanda di integrazione titoli, chiedendo che venissero considerati, in particolare, i cinque mesi di astensione per maternità osservata durante la frequenza del corso di formazione e un incarico di sostituzione di continuità assistenziale svolto, tra l’altro, nel periodo intercorrente tra la conclusione del corso e il conseguimento del titolo;

- l’Assessorato resistente, tuttavia, non ha riconosciuto detto punteggio.

1.1. Il ricorso è articolato in tre motivi di doglianza.

1.1.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la “ violazione di legge. Violazione: dei commi 4 e 5 dell’art. 16 dell’A.C.N. di Medicina Generale così come emendati dall’intesa 21/06/2018 ”.

A parere della ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere i punteggi richiesti, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore.

1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato: “ Violazione di legge. Violazione: degli artt. 2, 3, 31, 37 e 51, co. 1, Cost. – degli artt. 14 e 15 Direttiva CE 2006/54 – degli artt. 25, 27 e 42 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) – dell’art. 3 del D.l.gs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) – dell’art. 16, co. 2, D.M. “Salute” 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale) ”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, ella avrebbe subito - a seguito della gravidanza - diversi pregiudizi in violazione della disciplina antidiscriminatoria.

1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato: “ Eccesso di potere. Eccesso di potere: per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità nel ritardo accumulato ai fini della fissazione dell’esame conclusivo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per la ricorrente ”.

Parte ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe utilizzato in modo “ distorto, illogico e contraddittorio ” il potere discrezionale di fissare l’esame finale, procrastinandolo di oltre due mesi dalla data di conclusione del corso.

1.1.4. Parte ricorrente ha, infine, presentato istanza di misura cautelare, nonché istanza di notificazione mediante pubblici proclami.

2. Il 27 gennaio 2022 si sono costituiti la Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessorato resistente, che hanno depositato memorie difensive il successivo 4 febbraio contestando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

3. All’udienza camerale del 25 febbraio 2022, previo avviso ex art. 60, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Collegio è chiamato a decidere sulla mancata attribuzione, a parte ricorrente, del punteggio (asseritamente spettante) nella graduatoria definitiva di medicina generale valida per l’anno 2022.

2. Coerentemente con l’avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

3. Sul punto, va preliminarmente chiarito che il precedente richiamato da parte ricorrente (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 2974) non è rilevante in punto di giurisdizione, riguardando il differente caso di un provvedimento di sospensione di una ricorrente dalla frequenza del corso in questione, con suo collocamento in astensione obbligatoria.

4. Ciò che viene contestato nel caso di specie è, invece, l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio - inferiore di quello atteso - nella graduatoria dei medici di medicina generale.

È, pertanto, alle regole di attribuzione di tale punteggio che occorre fare riferimento: andrà, in particolare, guardato l’Accordo Collettivo nazionale dei medici di medicina generale, versato in atti da parte ricorrente.

L’art. 15 del suddetto accordo prevede, al primo comma, che i medici da incaricare per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dell’Assessorato alla Sanità con procedure informatiche, tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi. Il successivo quarto comma precisa che l’amministrazione regionale, “ sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’articolo 16 ”, predispone la graduatoria.

L’art. 16 individua dettagliatamente i punteggi da attribuire.

5. Questo Collegio ritiene che la procedura in questione non abbia i caratteri della concorsualità che, ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001, radica la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

5.1. Il Collegio non ignora che altra giurisprudenza amministrativa abbia talora affermato in fattispecie simili la propria giurisdizione, sostenendo che, nella procedura in questione vi siano, di converso, margini per valutazioni discrezionali (Cons. St., Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 611, pronunciatosi su un caso di esclusione dalla graduatoria;
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 200, con specifico riguardo a una contestazione sul punteggio), collocandosi, sul punto, sulla scia di un orientamento noto anche dalla giurisprudenza di legittimità (di recente, Cass. Civ., SS.UU., 31 luglio 2020, n. 16549).

5.2. Va, tuttavia, rammentato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 11/2011) che, nella finitima materia delle graduatorie scolastiche, ha chiarito che occorre ricorrere a una nozione ristretta di concorso pubblico, non potendosi ritenere tale una procedura in cui manchi un bando, una procedura di valutazione e l’approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori.

5.3. Sulla scia di tale assunto, in tempi più recenti, la giurisprudenza amministrativa ha espressamente escluso la propria giurisdizione con espresso riguardo alla graduatoria regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, con argomentazioni possono essere mutuate al caso di specie: “ A) è stata esclusa, anzitutto, in subiecta materia , la configurabilità di una procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in relazione alla quale possa applicarsi la previsione residuale della giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'articolo 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001), essendo pacifico che il rapporto tra AUSL e medici convenzionati, regolato dagli accordi collettivi, esula dal pubblico impiego per difetto del requisito del vincolo di subordinazione e rientra nell'ambito della prestazione d'opera professionale svolta con carattere di parasubordinazione;
B) la predisposizione della graduatoria avverrebbe sulla base di titoli accademici e di studio o di servizio prestabiliti, con riferimento ai rispettivi punteggi fissi predeterminati, al di fuori di qualsiasi valutazione comparativa o, comunque, di carattere discrezionale;
ad essa, pertanto, corrisponderebbero posizioni non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo dei soggetti aspiranti (Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1685;
T.A.R. Lazio –RM- sez. III quater 12/3/2013 n. 2590;
T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 11/6/2012)
” (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24).

Tale orientamento è stato confermato tanto nel caso di contestazione del punteggio attribuito a un medico collocato in una posizione più favorevole in graduatoria (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 460, che ha, altresì, escluso che nel caso di specie possa discettarsi di atti di macro-organizzazione), quanto nel caso di attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello ritenuto corretto dal ricorrente (TAR Basilicata, Sez. I, 25 settembre 2020, n. 581).

La giurisprudenza di legittimità ha confermato siffatta impostazione, escludendo la natura concorsuale della procedura per il conferimento di incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale (Cass. Civ., SS.UU., 4 settembre 2018, 21599;
Cass. Civ., SS.UU., 20 aprile 2021, n. 10360), distaccandosi dai precedenti in materia di graduatorie dei medici di medicina generale proprio con riguardo all’assenza di discrezionalità nella formazione della graduatoria.

5.3. Ciò posto, il Collegio esclude che l’art. 16 dell’ACN dei medici di medicina generale – per come riformato – lasci margini di discrezionalità nella formazione delle graduatorie: (i) la determinazione dei punteggi è estremamente dettagliata;
(ii) non vi sono forbici tra un minimo e un massimo;
(iii) non vi sono clausole aperte nell’assegnazione o meno di un determinato punteggio;
(iv) sono persino individuate regole per il computo delle singole frazioni di mese rilevanti ai fini del punteggio (cfr. anche l’analisi illustrativa dell’art. 16, allegata al nuovo accordo).

6. Le considerazioni che precedono, in ordine all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, assorbono per il loro carattere pregiudiziale l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza della Regione Siciliana (A.P. n. 5/2015;
Cons. St., Sez. III, 6 agosto 2014, n. 4184). Parimenti assorbita è ogni considerazione sul terzo motivo di ricorso, volto a contestare il ritardo con cui l’amministrazione ha fissato l’esame conclusivo del corso frequentato da parte ricorrente, senza che quest’ultima abbia – seppur tardivamente – impugnato il relativo atto di fissazione.

7. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice. La domanda potrà essere riproposta al Giudice Ordinario ex art. 11, c.p.a..

La definizione in rito della controversia, e la presenza di orientamenti non uniformi in giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese.

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