TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-05-31, n. 202401862

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-05-31, n. 202401862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401862
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 01862/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e P M, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo. Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 124;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F N M, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Villabate (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 607;



per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione del Responsabile dell’Area 4 – Urbanistica del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, notificata il 10.03.2022, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria;

nonché della relazione della Polizia Municipale redatta all’esito di sopralluogo e datata -OMISSIS-, mai notificata ed allo stato sconosciuta;

così come di ogni atto antecedente e presupposto, allo stato sconosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 02.08.2022:

della determinazione del Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, notificata il 10.05.2022, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’attestazione di C.E. n. -OMISSIS-, rilasciata sulla scorta dell’asseverazione prodotta dal tecnico con perizia giurata del 31.07.2017;

nonché della nota prot. n.-OMISSIS-;

e di ogni atto antecedente e presupposto, allo stato sconosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Mercé l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha gravato il provvedimento di diniego meglio specificato in epigrafe insieme con gli atti propedeutici, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis , legge n. 241/1990 e dell’art. 11 bis , legge reg. n. 10/1991; mancata comunicazione del preavviso di rigetto; ingiustizia ed iniquità del provvedimento per violazione delle regole del procedimento e del contraddittorio;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, legge n. 724/1994; violazione delle regole sul procedimento amministrativo; difetto di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 28, legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere per contraddittorietà – avvenuta formazione del silenzio/assenso;

III) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 30, legge n. 724/1994 e degli artt. 31, 32 e 35, legge n. 47/1985, come sostituiti dagli artt. 23 e ss. della legge reg. n. 37/1985; violazione delle regole del procedimento e del principio di lealtà e buona fede; eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità della motivazione, genericità ed indeterminatezza; errore di fatto e difetto di presupposti; violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS-;

IV) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 30, legge n. 724/1994 e degli artt. 31, 32 e 35, legge n. 47/1985, come sostituiti dagli artt. 23 e ss. della legge reg. n. 37/1985; violazione delle regole del procedimento e del principio di lealtà e buona fede; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del diritto fondamentale all’abitazione; violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 1, Primo Protocollo Addizionale della C.E.D.U. in combinato disposto con l’art. 42 Cost. e del primario diritto all’abitazione.

Dopo aver premesso di essere il proprietario di un fabbricato nel territorio di -OMISSIS-, a quattro elevazioni fuori terra, suddiviso in due unità immobiliari destinate a civile abitazione, la prima identificata catastalmente al foglio di mappa -OMISSIS- (corrispondente al piano terreno ed al primo piano); la seconda avente lo stesso mappale e numero di particella, ma subordinato nn. -OMISSIS- (corrispondente al secondo e terzo piano del fabbricato), ha puntualizzato che il suddetto immobile è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. Di talché è stato necessario avvalersi della disciplina sul condono edilizio, in particolare di quella prevista dall’art. 39, legge n. 724/1994, al fine di regolarizzarlo dal punto di vista urbanistico/edilizio. Con due istanze distinte, la numero-OMISSIS- e la numero-OMISSIS-, è stato richiesto il condono rispettivamente della prima e della seconda unità immobiliare. Al fine di accelerare i tempi della procedura il ricorrente si è avvalso della possibilità offerta dal Legislatore regionale con l’art. 28, legge reg. n. 16/2016, di definire la pratica di condono depositando la perizia giurata di un tecnico abilitato, attestante la presenza di tutti i requisiti necessari per l’esito favorevole della richiesta di condono. Decorso il termine legislativamente previsto per la formazione del silenzio/assenso sulla detta perizia giurata, il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato anche l’attestazione di concessione edilizia n. -OMISSIS-, con cui ha certificato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per gli immobili oggetto del ricorso. Tuttavia con il successivo provvedimento di diniego oggi gravato l’Amministrazione intimata ha rigettato le due istanze di cui sopra, sulla base della duplice giustificazione del superamento della cubatura suscettibile di regolarizzazione; nonché della natura demaniale dell’area di sedime del fabbricato. Tale determinazione è stata ritenuta dal ricorrente meritevole di annullamento innanzitutto per la mancata comunicazione del preavviso di diniego, incombente a cui la P.A. era tenuta per effetto di quanto disposto dall’art. 10 bis , legge n. 241/1990. Se tempestivamente informato nei modi di legge dell’intenzione dell’Amministrazione, il ricorrente avrebbe avuto il modo di controdedurre efficacemente (come sarà chiarito nell’esposizione degli ulteriori motivi di ricorso) sull’erroneità dei presupposti del provvedimento negativo adottato nei suoi confronti. Di talché l’omissione dell’adempimento in discorso ha viziato irrimediabilmente l’operato dell’Amministrazione comunale, giustificando una decisione di annullamento da parte di questo Tribunale. Sotto altro e concorrente profilo con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha rilevato che ai sensi dell’art. 28, legge reg. n. 16/2016, decorso il termine di giorni novanta dalla presentazione della perizia giurata di cui sopra il titolo edilizio deve intendersi formato per silentium ; circostanza, quella in discorso, effettivamente verificatasi nel caso oggetto di lite. Di conseguenza contrariamente a quanto assunto dal Comune di -OMISSIS- nell’atto gravato il fabbricato del signor-OMISSIS-era ormai in regola dal punto di vista urbanistico/edilizio al momento dell’adozione del diniego di condono; quanto appena detto volendo prescindere dall’art. 26, legge reg. n. 37/1985, che a sua volta prevede un analogo meccanismo di silenzio/assenso sulle richieste di condono decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza, termine ampiamente spirato nel caso di specie. I superiori rilievi rendono evidente, nella prospettazione del ricorrente, l’illegittimità dell’operato del Comune sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere. Invero l’Amministrazione ha ritenuto di poter denegare una domanda di condono in un procedimento, che si era già concluso (e concluso favorevolmente per il ricorrente) da tempo, quando per potere ritornare sui suoi passi e rigettare la richiesta di condono, avrebbe dovuto aprire un procedimento di secondo grado per la caducazione del titolo edilizio formatosi nelle more. Con il terzo motivo di ricorso il-OMISSIS-ha lamento poi l’erroneità dei presupposti a fondamento della determinazione gravata; erroneità ritenuta causa dell’illegittimità della medesima sia sotto il profilo del vizio di violazione di legge, che di quello dell’eccesso di potere. Al riguardo è stato dedotto in primo luogo il vizio d’illegittimità derivata del diniego comunale, per aver quest’ultimo fatto riferimento a propria giustificazione agli esiti di un verbale della Polizia Municipale di accertamento delle condizioni di fatto presupposto del rigetto dell’istanza di condono; verbale, tuttavia, mai notificato ovvero comunicato in altro modo al ricorrente e pertanto da considerare illegittimo. In secondo luogo, in merito al punto relativo alla demanialità dell’area di sedime del fabbricato, il ricorrente ha dedotto che in realtà soltanto una parte esigua dell’area suddetta era di natura demaniale (per l’esattezza del demanio ferroviario) rientrando oggi nel patrimonio comunale di -OMISSIS- e, quindi, sfruttabile a fini edificatori previo il rilascio di apposita concessione da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 23 della legge reg. n. 47/1985. Infine sull’eccesso di volumetria è stato lamentato che non è stata specificata (come invece avrebbe dovuto essere fatto) la volumetria complessiva del fabbricato effettivamente accertata; neppure è stata data alcuna indicazione sull’esistenza di volumi tecnici (non rilevanti ai fini del condono edilizio) nel calcolo della cubatura massima

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